Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21517 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3798-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2295/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2018 R.G.N. 3692/2015 udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
16/05/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N.3798/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale del lavoro di Roma che dichiarava la nullità del primo dei quattro contratti a progetto stipulati da NOME COGNOME con RAGIONE_SOCIALE e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 6/3/2009, con diritto al lavoratore ad essere riammesso in servizio con mansioni del livello 7° del CCNL Gas RAGIONE_SOCIALE e condannava altresì la parte datoriale al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non percepite dal COGNOME dall’1/3/2015, nonché al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive maturate fino alla data indicata.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza la Corte rilevava che il primo dei contratti stipulati tra le parti violava il disposto RAGIONE_SOCIALE‘articolo 61 del decreto legislativo n. 276/2003 perché piuttosto che individuare un progetto con specificazione del risultato produttivo, anche parziale, autonomamente apprezzabile, che doveva essere assicurato dal COGNOME, deduceva invece quale oggetto RAGIONE_SOCIALEa sua prestazione lavorativa, generiche mansioni funzionali all’obiettivo aziendale integrato, in sostanza, dall’ esecuzione RAGIONE_SOCIALEa convenzione di RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE; sicché in ultima analisi il progetto coincideva con l’attività ordinaria RAGIONE_SOCIALEa società.
Rilevava inoltre la Corte che al lavoratore NOME spettasse, in virtù del tipico ragionamento sillogistico di piena sussunzione RAGIONE_SOCIALEe mansioni di fatto svolte nella declaratoria contrattuale di riferimento, la declaratoria del livello settimo del CCNL RAGIONE_SOCIALE sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘analisi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con due motivi ai quali ha resistito NOME COGNOME con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 11 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in generale ex articolo 360 numero 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 ex articolo 360 numero 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1428 e 1362 c.c. ex art 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ex art 360 n. 3 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 n. 5 c.p.c.
1.a.Secondo la ricorrente la sentenza impugnata, pur richiamando la giurisprudenza di legittimità, in materia di contratto a progetto, di cui all’articolo 61 comma 1 cit. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012, applicabile in relazione al contratto del 3/3/2009, di fatto aveva applicato alla fattispecie il testo normativo introdotto a seguito RAGIONE_SOCIALEa stessa legge n. 92/2012 quindi valido solo per i contratti stipulati dopo il 18/7/2012; mentre è evidente che i limiti imposti dal legislatore alla stipulazione di cocopro solo a far data dal 18/7/2018 non potevano essere applicati ai contratti stipulati prima di quella data ex art. 11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
1.b. Inoltre la sentenza sarebbe stata viziata anche per contrasto con l’art.61 decreto legislativo n. 276 del 2003 posto che in base alla formulazione RAGIONE_SOCIALEa stessa norma vigente al 3/3/2009 non doveva affatto individuarsi nel contratto alcuno specifico risultato produttivo.
1.c. All’interno del contratto a progetto in esame erano poi distinguibili le clausole con cui venivano fissati il progetto e gli obiettivi RAGIONE_SOCIALEa collaborazione e le clausole che invece
esplicitavano lo specifico oggetto RAGIONE_SOCIALE‘impegno lavorativo che sarebbe stato affidato al collaboratore, ovvero le aree di intervento, e i relativi particolari settori aziendali, i correlati filoni lavorativi e in definitiva la tipologia di mansioni.
Ed il contratto, come già detto, era stato stipulato allorché era vigente la vecchia formulazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 61 del decreto legislativo 276 del 2003 in base alla quale erano validi contratti riferibili a più ampi programmi di lavoro o fasi di esso.
1.d. La sentenza d’appello era anche viziata dall’omesso esame di un fatto che era stato espressamente sollevato nelle fasi di merito e che era riscontrabile documentalmente. Le attività costituenti l’ambito di intervento del collaboratore non coincidevano affatto con quelle proprie RAGIONE_SOCIALEa divisione sesta gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto del RAGIONE_SOCIALE nella quale egli era stato inserito.
1.e. Inoltre erano riscontrabili ulteriori elementi oggettivi di piena validità del co.co.pro. Anzitutto perché la Corte d’appello ha mancato di rapportare l’articolo 61 cit. alla circostanza che i rapporti contrattuali fra la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE erano disciplinati da convenzioni ovvero da accordi in base ai quali il RAGIONE_SOCIALE commissionava alla RAGIONE_SOCIALE una serie di servizi e incarichi afferenti ad alcuni programmi di studio, analisi ed interventi via via determinati e portati avanti dal RAGIONE_SOCIALE.
1.f. Inoltre secondo l’interpretazione autentica dettata dall’art. 1, comma 24 RAGIONE_SOCIALEa legge n.92/2012 l’art 69 del d.lgs. 276 si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costituisca elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata continuativa la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Rispetto ai contratti invece stipulati antecedentemente la disposizione di cui al primo comma doveva
essere applicata nel senso opposto ovvero nel senso che la mancata individuazione di un progetto non costituisse elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; non poteva comunque determinarsi l’effetto RAGIONE_SOCIALEa cost ituzione fin dall’inizio di un rapporto subordinato a tempo indeterminato.
1.g. Ne discendeva la illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per avere invece attestato una presunzione assoluta sul punto.
La sentenza impugnata era viziata altresì laddove aveva affermato un evidente difetto originario di causa che perciò solo determinava la nullità del contratto di lavoro a progetto; mentre la causa del contratto a progetto non difettava in alcun modo, con violazione degli articoli 1325 e 1428 c.c. sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di fatti decisivi
1.2.- Il primo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
Nel primo senso rileva, anzitutto, la violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione attesa la promiscua ed eterogenea deduzione di vizi di fatto e di diritto, sostanziali e processuali, in iudicando ed in procedendo. Laddove il giudizio di cassazione è invece un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso. Il singolo motivo, infatti, anche prima RAGIONE_SOCIALEa riforma introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. n. 18202/2008; sentenza n. 18202 del 03/07/2008).
1.2. Inoltre, il ricorso in oggetto non chiarisce in che senso siano state violate talune norme giuridiche richiamate nella rubrica del motivo (ad es. artt. 115 e 116).
1.3. Sotto altro aspetto, il motivo è inammissibile laddove reclama l’omessa valutazione di fatti decisivi, talchè la ricorrente denuncia l’esistenza del vizio di cui al n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una c.d. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 34 8 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), e senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).
1.4. Le censure isolabili come specifiche (in relazione alla portata RAGIONE_SOCIALE‘art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 ed alla sua applicazione nel caso di specie) sono del pari inammissibili nella parte in cui veicolano censure di diritto attraverso una contestazione degli elementi di fatto acquisiti al giudizio; mentre la verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti e dei contenuti del contratto a progetto , rilevanti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 61,1 comma d.lgs. 276/2003 , integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non direttamente censurabile in questa sede di legittimità.
Come è noto (sentenza n. 16698 del 16/07/2010), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALEa stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa RAGIONE_SOCIALE‘erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE‘astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge in ragione RAGIONE_SOCIALEa carente o contraddittoria ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta -è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa. (Principio enunciato dalla S.C. in tema di violazione procedimentale, in riferimento alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘”iter” processuale fornito dalla corte di merito riguardo alla mancata comunicazione di un’ordinanza emessa fuori udienza dal giudice di primo grado).
1.5. Le uniche censure ammissibili, sollevate in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi e dei contenuti normativi RAGIONE_SOCIALE‘art.61 cit. , sono invece prive di fondamento.
Sia perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte di merito non ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma il contenuto risultante dalle modifiche apportate alla disciplina del contratto a progetto dalla legge n. 92/2012.
Ed inoltre perché il contenuto e l’effetto sanzionatorio RAGIONE_SOCIALEa disposizione dettata dall’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003, in forza del quale in mancanza RAGIONE_SOCIALEo specifico progetto il rapporto si converte a tempo indeterminato fin dall’inizio, era pacifico fin dall’orig inaria versione RAGIONE_SOCIALEa disciplina, non è stato innovato dalla legge n.92/2012; che non pone perciò alcun profilo di retroattività normativa.
1.6.Va ribadito, pertanto, che la definizione legale del contratto a progetto era invero fornita dall’art. 61 d.lgs. 276/2003 (abrogato dall’art.52 del d.lgs. 81 del 2015 di
attuazione del c.d. Jobs Act), in base al quale per la configurazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri RAGIONE_SOCIALEa già nota figura RAGIONE_SOCIALEe collaborazioni coordinate e continuative, era necessario la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘attività ‘a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa attività lavorativa’;
1.7. La nozione di specifico progetto, quale deriva dalla esegesi normativa, pur unanimemente ritenuta di non facile lettura e comprensione sul piano sistematico, doveva ritenersi consistere in una attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato ‘risultato finale’ cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore.
1.8. Nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato che il contratto a progetto stipulato tra le parti -il cui testo ha richiamato in sentenza – non fosse conforme alle previsioni degli artt. 61 e 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e difettasse di uno specifico progetto, perché piuttosto che individuare un progetto con specificazione del risultato produttivo, anche parziale, autonomamente apprezzabile, che doveva essere assicurato dal COGNOME, deduceva invece quale oggetto RAGIONE_SOCIALEa sua prestazione lavorativa, generiche mansioni funzionali all’obiettivo aziendale integrato, in sostanza, dall’ esecuzione RAGIONE_SOCIALEa convenzione di RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE; sicché in ultima analisi il progetto coincideva con l’attività ordinaria RAGIONE_SOCIALEa società.
1.9.- Pertanto, sul piano fattuale, i giudici di merito hanno fornito una interpretazione plausibile RAGIONE_SOCIALEe clausole del contratto che era stato stipulato dalle parti con un accertamento
adeguatamente motivato e che, comunque, si sottrae alle generiche censure di merito sollevate dalla ricorrente.
E’ opportuno ricordare in proposito che anche l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento RAGIONE_SOCIALEa volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione RAGIONE_SOCIALEe regole ermeneutiche, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 14355/2016; Cass. n. 10745/2022): specifiche doglianze che , nei termini di cui sopra delineati, non sono state, però articolate nel caso in esame.
1.10.- In punto di diritto, invece, la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale è del tutto conforme ai precedenti di legittimità (Cass. n. 24379/2017 e Cass. n. 5418/2019) secondo cui, in tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, e sia dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro.
1.11.- Infine, quanto alla sanzione irrogata ex art 69 d.lgs. n. 276/2003 questa Corte ha sempre affermato – anche prima RAGIONE_SOCIALEa riforma Fornero – che dalla mancanza originaria di uno specifico progetto consegua sempre ope legis l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato fin dall’inizio, restando priva di
rilievo la stessa appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria, ez. L, Sentenza n. 12820 del 21/06/2016 (Rv. 640230 – 01)
2.- Con il secondo motivo si sostiene la violazione falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2103 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 18 del CCNL gas acqua RAGIONE_SOCIALE’11/2/2011 anche in relazione all’articolo 1362 e ss. codice civile ex articolo 360 numero tre CPC. Violazione falsa applicazione degli articoli 414, 115 e 116 CPC ex articolo 360 numero 3 CPC. Violazione falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2697 c.c. ex articolo 360 numero 3 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto discussione tra le parti ex articolo 360 numero 5 c.p.c. posto che quanto all’inquadramento del lavoratore la Corte aveva affermato che nel caso di specie venisse in rilievo la declaratoria del livello settimo del CCNL RAGIONE_SOCIALE la quale riguarda il personale che svolgeva indefettibilmente funzioni direttive.
2.1. Il motivo è infondato.
Deve essere menzionata in premessa la declaratoria del livello settimo la quale prevede che vi rientra il lavoratore che ‘svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico. Opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard. Ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali RAGIONE_SOCIALEe funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate. Gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere. Possiede approfondite e conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifiche formazione ed esperienze, relative a processi e sistemi di lavoro’.
2.2.Ciò detto, va ricordato che secondo la Corte di merito d’appello gli elementi qualificanti RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa di settimo livello sono in via alternativa o lo svolgimento di funzioni direttive con preposizione a un segmento organizzativo aziendale di rili evo per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa oppure lo svolgimento di funzioni di tipo specialistico, richiedente il possesso di un bagaglio professionale altamente qualificato, che dia al lavoratore l’attitudine interpretare ed elaborare informazioni complesse, gli consenta ampia discrezionalità propositiva e gli attribuisca corrispondente responsabilità .
2.3. Nel caso di specie risultava per documenti che il COGNOME disponesse di titolo di studio accademico, mentre proprio i compiti lavorativi richiedibili allo stesso per contratto, compiti che RAGIONE_SOCIALE ammetteva essere stati prestati dal lavoratore presentavano i caratteri connotanti la professionalità invocata, dovendo fornire il lavoratore supporto tecnico specialistico e amministrativo nella materia RAGIONE_SOCIALEe bonifiche dei rifiuti in coerenza con la disciplina normativa regolamentare di riferimento e dovendo egli predisporre studi e assicurare collaborazione internazionale per l’adeguamento RAGIONE_SOCIALEa normativa sui rifiuti.
2.4. La Corte d’appello ha quindi correttamente applicato le norme di legge e quelle contrattuali, ha ricordato quali fossero i contenuti qualificanti RAGIONE_SOCIALEa declaratoria e quali invece quelli professionali rispecchiati nelle mansioni esercitate pacificamente dal ricorrente, oltreché i titoli accademici da lui posseduti.
Come esattamente affermato dalla Corte d’appello la declaratoria professionale per il conferimento del settimo livello non richiede necessariamente lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni direttive posto che la lettera utilizzata (la congiunzione e la
disgiuntiva e/o) ammette anche uno svolgimento alternativo con le funzioni professionali di contenuto specialistico.
2.5. E’ dunque errata la censura sollevata con il motivo di ricorso secondo cui la formulazione letterale RAGIONE_SOCIALE‘articolo 18 CCNL deporrebbe invece nel senso che i vari elementi ivi previsti debbano essere riconoscibili contestualmente nel complessivo apporto del dipendente sicchè andrebbe escluso che l’omesso svolgimento di funzioni in sé direttive possa essere supplito dallo svolgimento di funzioni di tipo specialistico.
2.6. Anche il riferimento al titolo di studio non è stato impiegato per sostenere il valore assorbente RAGIONE_SOCIALEo stesso ai fini RAGIONE_SOCIALEa affermazione RAGIONE_SOCIALEa qualifica di settimo livello quanto per riscontrare la previsione che espressamente richiama “le approfondite conoscenze teoriche corrispondenti alla laurea o almeno al diploma” che pure è contenuta nella medesima declaratoria.
2.7. Nemmeno può essere censurata infine la modalità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEe mansioni e dei suoi contenuti qualificanti che è stato operato dalla Corte sulla base RAGIONE_SOCIALEe difese RAGIONE_SOCIALEa stessa ricorrente che ha sempre ammesso la tipologia dei compiti per come conferiti nel progetto; sicchè essi sono stati richiamati con logica coerenza a supporto RAGIONE_SOCIALEa conclusione assunta nella medesima sentenza.
3.- In definitiva il ricorso è privo di fondamento e deve essere quindi respinto. Seguono le spese processuali a carico del soccombente secondo l’art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma d ell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.5.2024