Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30649 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30649 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36651-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2064/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2019 R.G.N. 1109/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Qualificazione rapporto di lavoro
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2024
CC
RILEVATO CHE
1. la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede (salvo che nella parte in cui ha revocato la condanna ex art. 96 c.p.c.) di rigetto delle domande proposte da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, dirette all’accertamento dell’inefficacia, nullità o illegittimità del contratto a progetto stipulato il 9.1.2015 e della conseguente esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2.2.2015, con inquadramento nel profilo professionale di ispettore di cantiere, posizione economica e organizzativa B del CCNL di RAGIONE_SOCIALE, con ordine di riammissione o reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al pagamento delle retribuzioni maturate, oltre differenze retributive e adeguamento della posizione contributiva e previdenziale;
2. in particolare, per quanto qui rileva, la Corte ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disciplina del lavoro a progetto di cui agli artt. 61 ss. d. lgs. n. 276/2003, per effetto della deroga prevista dal terzo comma dell’art. 61 con riguardo alle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; ciò valutando che l’attività oggetto del contratto rientrasse nella professione di geometra, per la quale è richiesta l’iscrizione in un albo professionale, nel quale l’originario ricorrente era stato effettivamente iscritto, ed escludendo così la necessità di verificare in concreto la sussistenza di uno specifico progetto; ha ritenuto insufficienti le allegazioni contenute in ricorso circa la riferibilità del rapporto al l’area del lavoro subordinato (quali l’uso di materiale e attrezzature del datore di lavoro, la disponibilità di tesserino, abbigliamento e account di RAGIONE_SOCIALE, il pagamento di retribuzione con somme fisse e periodiche con
modalità documentali analoghe a quelle dei dipendenti, la continuità del rapporto, la presenza quotidiana nei cantieri), irrilevanti le prove testimoniali richieste, tardiva la produzione di documentazione circa la cancellazione dalla RAGIONE_SOCIALE, necessaria per l’esercizio dell’attività professionale, con contestuale iscrizione alla Gestione separata dell’RAGIONE_SOCIALE;
3. per la RAGIONE_SOCIALEzione della sentenza ricorre NOME COGNOME con 3 motivi; resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 61, comma 3, d. lgs. n. 276/2003 nel testo ratione temporis vigente (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per avere il giudice di merito ritenuto il rapporto contrattuale intercorso tra il geom. COGNOME e RAGIONE_SOCIALE sottratto alla disciplina di cui al d.lgs. n 276/2003, e violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 421 c.p.c. nella parte in cui il ricorrente è stato dichiarato decaduto dal potere di depositare documentazione in occasione dell’udienza del 28.3.2017, necessità difensiva insorta a seguito delle difese della società datrice di lavoro;
con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., 61 e 69 d. lgs. n. 276 2003 nel testo ratione temporis vigente (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per avere il giudice di merito escluso l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato tra le parti, e violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 421 c.p.c., nonché
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte di merito affermato la non ricorrenza di una fattispecie di contratto di lavoro coordinato e continuativo a progetto dissimulante un contratto di lavoro subordinato e illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la subordinazione, nonché irrilevanti o inammissibili i mezzi di prova dedotti allo scopo di dimostrare la subordinazione;
con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione alla condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite malgrado la parziale riforma della sentenza di primo grado;
è fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri due;
la Corte di merito non ha proceduto al necessario accertamento in concreto dell’attività lavorativa svolta, in comparazione con quella dedotta nel contratto a progetto, per verificare l’esistenza di difetto genetico o funzionale della causa come dedotto; si è, invece, limitata a una valutazione astratta della fattispecie per cui è causa, sulla base di un presupposto -la non utilizzabilità dello schema contrattuale del lavoro a progetto per prestazioni professionali -interpretato in modo erroneo, perché, per così dire, rovesciato e in danno del lavoratore;
la sottoscrizione, nel caso in esame, di contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ai sensi degli artt. 61 ss. d. lgs. n. 276/2003, tra la società e l’originario e odierno ricorrente, già iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, non viola alcun divieto per un iscritto ad albo professionale di sottoscrivere un contratto a progetto, salvi gli obblighi nei
confronti dell’ordine professionale di appartenenza ; invero, il ricorrente ha allegato di essersi cancellato dalla RAGIONE_SOCIALE (necessaria per l’esercizio dell’attività professionale), chiedendo di documentare ciò in reazione alla difesa di controparte, secondo le schema circolare di allegazione – eccezione -rispettiva prova, caratteristico del processo del lavoro;
è stato così impedito al ricorrente di dimostrare un eventuale utilizzo non corretto, in concreto, del contratto di collaborazione parasubordinato sottoscritto;
del resto, non è stato allegato dalla società di avere proposto al ricorrente di svolgere prestazioni professionali a fronte di compensi professionali, né che egli abbia svolto prestazioni o fornito certificazioni per cui fosse necessaria l’iscrizione ad albo professionale; ove fosse configurabile una violazione della normativa professionale per essere state assegnate mansioni di ispettore di cantiere, in ipotesi riservate a geometri iscritti all’RAGIONE_SOCIALE, mediante contratto di collaborazione a progetto anziché mediante contratto d’opera professionale con geometra iscritto al relativo RAGIONE_SOCIALE, tale violazione sarebbe da ascriversi anche alla società;
la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (cfr. Cass. n. 12820/2016, n. 27543/2020, n. 8357/2023) la distinzione tra le ipotesi di assenza di individuazione di uno specifico progetto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che si considerano in tal caso rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (difetto genetico e formale) e le ipotesi di rapporto formalmente instaurato a progetto che venga in concreto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, che si trasforma nella
corrispondente tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti (difetto funzionale e sostanziale);
10. tale è quindi l’ambito del giudizio introdotto dal ricorrente, da verificare in concreto, tenendo conto che la deroga prevista in favore di coloro che svolgono una professione intellettuale, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, introduce nel processo un nuovo tema di indagine riconducibile ad un’eccezione in senso stretto (cfr. Cass. n. 27388/2019);
11. la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per valutare il merito della controversia, considerando che la norma in c ontestazione (sull’
necessario l’accertamento in
concreto su lla lettera del contratto e sullo sviluppo dell’attività lavorativa svolta;
alla Corte di rinvio è demandata altresì la regolazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 24 ottobre 2024.