Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30757 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30757 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8859-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del PresidRAGIONE_SOCIALE pro tempore , COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2343/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/09/2020 R.G.N. 3377/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Contratti a progetto
Riconoscimento RAGIONE_SOCIALE subordinato
Pretesa conversione del rapporto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, congiuntamRAGIONE_SOCIALE ad altri lavoratori a progetto per RAGIONE_SOCIALE ex L.R. 14/2009), RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE strumentale RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE ad oggi in liquidazione, ha agito in giudizio per chiede re l’accertamento RAGIONE_SOCIALE sussistenza di fatto di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato a tempo indeterminato con il predetto Ente, previa declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto e relative proroghe, stante i plurimi rinnovi contrattuali intervenuti tra le parti a far data da luglio 2007 sino al 31 dicembre 2010, con conseguRAGIONE_SOCIALE condanna del datore di RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle retribuzioni maturate sino alla data dell’effettivo reintegro. I lavoratori hanno lamentato la mancanza di progetto allegato al contratto o comunque portato a conoscenza dei lavoratori stipulanti.
Sulla scorta di queste premesse i lavoratori hanno chiesto il riconoscimento del rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE società, con diritto alle retribuzioni maturate a decorrere dal 4 novembre 2010 e sino alla data dell’effettivo ripristino e/o reintegrazione nel posto di RAGIONE_SOCIALE ovvero in via subordinata la condanna al pagamento a titolo risarcitorio e per i titoli causali di cui al ricorso RAGIONE_SOCIALE somma di euro 45.428,40 a favore di ciascun lavoratore.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, con il riconoscimento di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato a far data dal 4 novembre 2010, con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle retribuzioni maturate sino alla data dell’effettivo reintegro oltre accessori e spese di giudizio.
La Corte di Appello di Napoli ha accolto parzialmRAGIONE_SOCIALE il gravame di COGNOME, confermando da un lato l’illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto per sostanziale mancanza
o indicazione stessa del progetto, dall’altro, in ragione RAGIONE_SOCIALE natura pubblica non economica dell’RAGIONE_SOCIALE, ha escluso la conversione automatica del rapporto in RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato.
La Corte distrettuale ha ritenuto sussistere la natura di Ente RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE sulla base degli artt. 21 L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 14/2009, 3 dello Statuto e 17 del Regolamento dell’Ente che, da un lato, qualificano espressamRAGIONE_SOCIALE come RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE, dall’altro affidano al predetto RAGIONE_SOCIALE compiti di carattere amministrativo e non imprenditoriale, quali funzioni amministrative di supporto tecnico, di qualificazione, di assistenza, di studio e di monitoraggio nell’ambito delle politiche per i l RAGIONE_SOCIALE, l’istruzione e la formazione professionale in un’ottica di integrazione e coordinamento.
Inoltre, nell’ambito delle politiche per il RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE fornisce assistenza e supporto tecnico nella definizione RAGIONE_SOCIALE programmazione e delle linee di indirizzo delle politiche regionali per il RAGIONE_SOCIALE e per la formazione svolgendo attività istruttoria di analisi e studio.
Ciò premesso, la Corte territoriale ha ritenuto necessaria, ai fini RAGIONE_SOCIALE legittimità del contratto a progetto, la concreta indicazione del progetto stesso. Ciò sulla base RAGIONE_SOCIALE normativa primaria di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 165/2001 che impongono l’applicabilità ai contratti in esame degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 276/2003, ai sensi dei quali i contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di RAGIONE_SOCIALE o fasi di esso e devono contenere, ai fini RAGIONE_SOCIALE prova, l’indicazione del progetto o programma di RAGIONE_SOCIALE o fasi di esso individuata nel suo contenuto caratterizzante che viene dedotto in contratto.
Ad avviso del giudice di merito ‘Tutti i contratti stipulati dai vari appellati compreso quello dell’odierno ricorrRAGIONE_SOCIALE così come i successivi rinnovi appaiono semplici reiterazioni risultando del tutto identici fra loro; nei contratti i progetti vengono solo elencati, ma non ne risulta l’allegazione; non vengono specificate realmRAGIONE_SOCIALE le finalità delle assunzioni, ad eccezione di un generico riferimento al contrasto RAGIONE_SOCIALE dispersione scolastica’.
In ordine alla domanda di conversione del rapporto in RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato, la Corte territoriale ha richiamato i principi in materia di divieto di conversione nel RAGIONE_SOCIALE impiego, ritenendo irrilevante e priva di pregio l’eccezione sollevata in sede di gravame dal lavoratore in relazione all’avvenuto superamento di una selezione pubblica per l’accesso all’impiego ai fini RAGIONE_SOCIALE possibilità di conversione del rapporto. Il giudice d’appello ha poi ritenuto inapplicabile l’art. 2126 c.c. perché, al di là RAGIONE_SOCIALE mera enunciazione dello svolgimento del RAGIONE_SOCIALE in regime di subordinazione, nulla era stato dedotto e provato in tal senso.
Ha riconosciuto in capo al lavoratore il solo diritto alla tutela risarcitoria ex art. 32 co. 5 L. 183/2010, nella misura di 6 mensilità.
Il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la Regione RAGIONE_SOCIALE subentrata nelle more nelle funzioni dell’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, illustrato da successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 368/2001, nonché degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui, erroneamRAGIONE_SOCIALE, è stata esclusa la conversione
del rapporto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nonché omesso esame di circostanze decisive ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..
La Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere non applicabile al caso di specie il regime RAGIONE_SOCIALE convertibilità del rapporto, atteso che l’ RAGIONE_SOCIALE rivestirebbe la natura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile ai sensi dell’art. 21 RAGIONE_SOCIALE L,R. RAGIONE_SOCIALE n. 14/2009 e, quindi, costituRAGIONE_SOCIALE un soggetto autonomo e del tutto distinto dall’ RAGIONE_SOCIALE locale, operando come privato imprenditore. La mera auto qualificazione operata dall’RAGIONE_SOCIALE nelle norme r ichiamate sarebbe disancorata dai parametri predetti che avrebbero imposto una diversa qualificazione RAGIONE_SOCIALE natura giuridica dell’ RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE direttiva 1999/70/CE, RAGIONE_SOCIALE clausola 5 di cui all’accordo quadro sul RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE del consigl io del 28 giugno 1999, dell’art. 36, comma 5, di cui al d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 5 d.lgs n. 368/2001.
Al riguardo si contesta alla corte distrettuale di non aver disapplicato il comma 2 dell’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 in quanto confliggRAGIONE_SOCIALE con la direttiva comunitaria che impone di prevedere una misura effettiva nel settore RAGIONE_SOCIALE per e vitare ed eventualmRAGIONE_SOCIALE sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione, che nel caso di specie sarebbe insussistRAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma numero 3
c.p.c. mancata valutazione delle richieste istruttorie e documentali in atti.
La sRAGIONE_SOCIALEnza è da ritenere anche erronea in quanto la Corte di Appello di Napoli non ha consentito al ricorrRAGIONE_SOCIALE di provare precise circostanze afferenti la prestazione svolta ed il contenuto di essa avRAGIONE_SOCIALE le caratteristiche del vincolo subordinazione e tali da ritenere, se provate, applicabile la tutela apprestata ex art. 2126 c.c., piuttosto che quella accordata prevista dall’art. 32 comma 5 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 183/2010. La Corte avrebbe erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto che al di là RAGIONE_SOCIALE mera enunciazione dello svolgimento del RAGIONE_SOCIALE con modalità di RAGIONE_SOCIALE subordinato, ‘nulla è stato dedotto o provato in tal senso’.
Viceversa, il ricorso introduttivo di primo grado articolato in capi sufficiRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dettagliati che ricostruivano il contenuto concreto RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa e gli elementi di fatto conteneva la richiesta di ammissione di prova testimoniale su circostanze precisamRAGIONE_SOCIALE capitolate che non potevano assolutamRAGIONE_SOCIALE essere valutate come mera enunciazione dello svolgimento di RAGIONE_SOCIALE subordinato.
Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 368/2001, 32 RAGIONE_SOCIALE legge n. 183/2010, 18 RAGIONE_SOCIALE legge n. 300/1970.
Il ricorrRAGIONE_SOCIALE si duole dell’inadeguatezza del risarcimento del danno e sostiene che quest’ultimo doveva essere liquidato, per il principio di equivalenza, tenendo conto dell’ammontare dell’indennità sostitutiva RAGIONE_SOCIALE reintegrazione, prevista per il caso di accertata illegittimità del licenziamento, alla quale doveva essere sommato l’importo forfettizzato di cui all’art. 32 RAGIONE_SOCIALE legge n. 183/2010 che nell’impiego privato è riconosciuto in caso di conversione del rapporto.
La presRAGIONE_SOCIALE causa è analoga ad altra già decisa da questa Corte con ordinanza n. 10054/2025 che si condivide e richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c..
Va preliminarmRAGIONE_SOCIALE premesso che il capo RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di appello relativo al riconoscimento del c.d. danno comunitario, seppure errato perché presupponRAGIONE_SOCIALE la natura subordinata del rapporto, esclusa, invece, dalla corte distrettuale, non è stato oggetto di impugnazione, sicché il giudicato interno impedisce ogni diversa statuizione.
Il primo motivo è infondato.
La corte territoriale ha correttamRAGIONE_SOCIALE ritenuto che «la semplice elencazione dei compiti affidati all’RAGIONE_SOCIALE ( art. 3) rende evidRAGIONE_SOCIALE come l’RAGIONE_SOCIALE persegua finalità di ordine generale nel settore del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE formazione scolastica, con attribuzioni di carattere non imprenditoriale e che tali funzioni sono prevalenti rispetto a compiti ed attività, più strettamRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, strumentali per la realizzazione del fine primario». Nel procedere al raffronto tra la fattispecie astratta (art.1 co.2 d.lgs. 165/2001) e la fattispecie concreta la corte ha fatto corretta applicazione del diritto vivRAGIONE_SOCIALE, accertando la prevalenza dei compiti di regolazione e controllo nella erogazione dei servizi all’utenza.
Più precisamRAGIONE_SOCIALE la Corte ha esaminato la disciplina legale e statutaria che regola l’attività, con riferimento agli scopi istituzionali dell’RAGIONE_SOCIALE medesimo, valorizzando la specifica qualificazione di e nte RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE offerta dall’art. che
21 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 14/2009 testualmRAGIONE_SOCIALE stabilisce:
‘1. È RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la scuola denominata RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
strumentale RAGIONE_SOCIALE Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
L’COGNOME svolge, in conformità alla programmazione RAGIONE_SOCIALE e agli indirizzi approvati dalla Giunta RAGIONE_SOCIALE, l’attività istruttoria, l’analisi e gli studi necessari per l’elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale e fornisce assistenza tecnica alla Conferenza RAGIONE_SOCIALE e alla Commissione RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presRAGIONE_SOCIALE legge.’.
Al riguardo questa Corte ha affermato che, in ogni ipotesi in cui occorra valutare la natura economica o meno di un RAGIONE_SOCIALE, appare necessario verificare la disciplina legale e statutaria che ne regola l’attività, con riferimento agli scopi istituzionali dell’RAGIONE_SOCIALE medesimo, senza che risulti determinante l’oggetto concreto dell’attività stessa (Cass. n. 27240 del 2024, che richiama Cass. SS.UU. n. 15661 del 2006; Cass. n. 34561 del 2023; Cass. n. 3042 del 2025).
Un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può essere ritenuto di natura economica soltanto se produce, per legge e per statuto, e non in via di mero fatto, beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamRAGIONE_SOCIALE a un comune imprenditore; ove – invece – un RAGIONE_SOCIALE sia destinato a perseguire normativamRAGIONE_SOCIALE molte finalità con finanziamenti dello Stato e degli enti consorziati, diversi dai corrispettivi ottenuti, la gestione, comunque, non è economica, indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dall’utilizzazione concreta di tali finanziamenti (Cass. SS.UU. n. 1132 del 2000, pure richiamata da Cass. n. 27240/2024 cit.).
ConseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, è il criterio RAGIONE_SOCIALE economicità dell’attività che consRAGIONE_SOCIALE di ricondurre un RAGIONE_SOCIALE nella categoria degli enti
pubblici economici, non avendo carattere decisivo a tal fine l’autonomia sul piano giuridico, contabile e amministrativo.
Ne discende che correttamRAGIONE_SOCIALE la Corte di Appello ha ritenuto applicabile, a fronte RAGIONE_SOCIALE chiara definizione normativa, la disciplina dettata per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, al fine di negare la conversione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo, in cui il ricorrRAGIONE_SOCIALE lamenta che la corte territoriale avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale di cui all’art.36, comma 5 d.lgs. 165/2001 è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ..
La corte territoriale ha escluso la possibilità di convertire il rapporto di RAGIONE_SOCIALE dedotto in giudizio in un rapporto a tempo indeterminato facendo corretta applicazione del costante orientamento di questa Corte, secondo una interpretazione che consRAGIONE_SOCIALE di ritenere verificata la compatibilità costituzionale e comunitaria del regime differenziato nel RAGIONE_SOCIALE impiego, in ragione RAGIONE_SOCIALE previsione del RAGIONE_SOCIALE concorso per l’accesso all’impiego, e RAGIONE_SOCIALE previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (Cass. S.U. 15/03/2016 n.5072).
Anche il terzo motivo è inammissibile.
Il motivo si palesa non dotato RAGIONE_SOCIALE necessaria specificità ex art. 366, comma 1, n. 4) e 6) c.p.c., in relazione tanto al requisito di indicazione e localizzazione degli atti o documenti nei quali i fatti erano stati riportati, quanto al requisito di rilevanzadecisività di tali fatti tale che, se debitamRAGIONE_SOCIALE considerati, si verrebbe a determinare con certezza la inversione dell’esito RAGIONE_SOCIALE controversia.
Ed invero, il motivo si limita a rinviare genericamRAGIONE_SOCIALE agli atti, senza riportare specificamRAGIONE_SOCIALE i capitoli di prova non ammessi, ritenuti decisivi ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione.
Inoltre, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrRAGIONE_SOCIALE non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerRAGIONE_SOCIALE. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALE causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e RAGIONE_SOCIALE correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 25348/2018).
Orbene, il motivo si sostanzia altresì nella rivalutazione del fatto, ed in particolare nella censura RAGIONE_SOCIALE valutazione di prove riservate al prudRAGIONE_SOCIALE apprezzamento del giudice del merito.
Il quarto motivo in cui il ricorrRAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALE inadeguatezza del risarcimento del danno e sostiene che quest’ultimo doveva essere liquidato, per il principio di equivalenza, tenendo conto dell’ammontare dell’indennità sostitutiva RAGIONE_SOCIALE reintegrazione, prevista per il caso di accertata illegittimità del licenziamento, alla quale doveva essere sommato l’importo forfettizzato di cui all’art. 32 RAGIONE_SOCIALE legge n. 183/2010 è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ..
La Corte territoriale, nel limitare il risarcimento del danno alla indennità ex art.32 comma 5 legge n.183/2010, ha deciso la questione di diritto in conformità al costante orientamento di questa Corte (Cass.01/02/2021 n.2175 e altre), e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare tale orientamento.
10. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrRAGIONE_SOCIALE deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del controricorrRAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione il 14 ottobre 2025.
La PresidRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME