Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9482 Anno 2019
Civile Ord. Sez. L Num. 9482 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2019
ORDINANZA
sul ricorso 3069-2015 proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE n. q. di socio accomandatario e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; da : RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO
– ricorrente –
2019 GLYPH
contro
449 GLYPH RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME INDIRIZZO
COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5824/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2014 R.G.N. 4372/2011. CORTE
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha la domanda proposta da COGNOME NOME COGNOME nei confronti di COGNOME socio accomandatario e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ad oggetto l’impugnativa del contratto di lavoro a progetto e il riconoscime natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Gli argo a fondamento del decisum sono, in sintesi, i seguenti.
1.1. In difetto di un progetto o programma specifico, che non era ravvis documento contrattuale, il rapporto si deve considerare di lavoro subor tempo indeterminato, ai sensi del primo comma dell’art. 69 d.lgs. 276 del 2
La disposizione di cui all’art. 61, comma 1, dello stesso decreto ha nell’ordinamento un comando inderogabile, che impone ai privati, salve le legalmente ammesse (art. 61, commi 2 e 3), di servirsi esclusivamente del progetto in luogo delle precedenti collaborazioni coordinate e continuative, regolare ogni forma di lavoro autonomo e coordinato.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ove pure genui autonomi ma privi di progetto, si convertono ope legis in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per contrarietà alla norma imperati 7 prescrive l’obbligo di ~a (del nuovo tipo legale (art. 1418, primo com civ.). Una volta riscontrata la violazione, non è richiesto un accertament verificare se la prestazione si sia in concreto svolta secondo i c subordinazione, in quanto, accertata l’assenza dell’elemento qualificante tipo legale, opera la conversione del contratto e si applica ope legis l’integrale disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
La presunzione della natura subordinata del rapporto è assoluta e non poiché ritenere la regola introdotta dal primo comma dell’art. 69 come pres iuris tantum non sarebbe compatibile con la lettera e la ratio dell’art. 61 e segg. d.lgs. 276 del 2003, essendo la nuova disciplina di impronta anti antifrodatoria.
1.2. Ulteriore argomento a sostegno di tale soluzione si ricava dall’inter autentica introdotta dalla legge n. 92 del 2012 (c.d. legge Fornero), comma 24.
1.3. Inoltre, dalla prova assunta in giudizio era emerso che, nella concre attuazione del rapporto, questo si era svolto nella forma della subordinazione, a luce della previsione normativa di cui all’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 2003: l’attività si svolgeva utilizzando strumenti, mezzi e attrezzature azienda lavoratore era pienamente inserito nell’azienda, con assoggettamento al potere disciplinare e organizzativo datoriale. L’appellante risultava avere lavorato in m continuativo per circa due anni con identiche modalità, osservando un preciso orario di lavoro e per percependo un compenso fisso per lo svolgimento di mansioni semplici, di natura ripetitiva e quindi fortemente fungibili.
1.4. Vanno riconosciute le differenze retributive maturate nel periodo di esecuzion del rapporto, ma limitatamente alle mensilità aggiuntive e al TFR. Per tali t spetta la somma di euro 6.468,11 limitatamente al periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2007.
1.5. Quanto alla cessazione del rapporto, è mancato un atto qualificabile come licenziamento, poiché in data 30 novembre 2007 era intervenuta la cessazione del rapporto quale naturale scadenza del termine contrattuale e la relativ comunicazione concerneva l’impossibilità di svolgimento dell’attività lavorat senza rinnovo del contratto scaduto. La nullità del termine, con conseguente conversione, comporta che il rapporto deve considerarsi proseguito e in atto fin alla data della sentenza. Consegue l’ordine di riammissione in servizio del ricorre con condanna di parte convenuta al pagamento delle retribuzioni dall’atto dell messa in mora (notifica del ricorso del 7 aprile 2008) fino alla data della sentenz
Per la cassazione di tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso affidato cinque motivi. L’intimato resiste con controricorso. Il ricorrente altresì depo memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo denuncia nullità della sentenza e falsa applicazione di norme diritto, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere la Corte ter richiamato a fondamento del decisum argomenti riguardanti norme contenute nella legge n. 92 del 2012, la quale tuttavia non può regolare la fattispecie in esame, c ha ad oggetto contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 62, 69 e 69 bis d.lgs. n. 276 del 2003, nonché omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) per avere la Corte terr erroneamente ritenuto sussistenti gli elementi sintomatici della subordinazione assenza di prova circa l’assoggettamento del ricorrente al controllo e alle dirett datoriali. Dalla prova testimoniale era emerso che l’Atauje svolgeva la sua attività pulizia di stabili condominiali ricevendo direttive dai relativi amministratori.
3. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza e falsa applicazione norme di diritto ex art. 112 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.) quan statuizione di condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 6.468,11 per il periodo 1.12.05-30.11.2007 che la Corte territoriale ha ritenuto di riconosc alla stregua dei conteggi prodotti e ritenuti non specificamente contestati. assume che la somma anzidetta non compare in alcuna parte del ricorso in appello e pertanto i giudici di merito hanno pronunciato oltre i limiti della domanda.
4. Con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza (art. 360 n 4 cod. pro civ.) per avere la Corte di appello omesso di indicare il trattamento economico normativo applicabile alla fattispecie, statuizione che sarebbe stata necessaria fronte dell’ordine di riammissione in servizio del ricorrente per l’accertato rap di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1.12.2005 e della condanna al pagamento delle retribuzioni dal primo atto di messa in mora alla data della sentenza di appello.
5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. in ordine al capo della sentenza recante la condanna al pagamento delle spese di primo e di secondo grado. Si assume che la liquidazione, pari ad euro 2.500,00 per il primo grado e ad euro 3.500,00 per il secondo grado, oltre 15% per spese forfettarie, avrebbe violato “i criteri di cui al decreto del 20 luglio 2012, n. aggiunge che “non è possibile trascrivere quelle parti della sentenza di second grado che si riferiscono ai criteri di cui sopra, perché non appaiono”.
6. Il primo motivo è inammissibile, in quanto l’argomento utilizzato nella senten impugnata riguardo alla norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 1, comma 24, della legge 92 dei 2012 ha una valenza meramente rafforzativa e confermativa di una lettura già presente nel sistema di cui al d.lgs. n. 276/20 L’argomento non ha dunque carattere di decisività, in quanto a fondamento del decisum la Corte di appello ha osservato che nella fattispecie opera la conversione contemplata direttamente dal primo comma dell’art. 69 del d.lgs. 276 del 2003, in
caso di contratto privo del progetto. Tale norma prevede che “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di un specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo 6 comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”. A sua volta l’art. 61, primo comma richiamato (nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie), prevede che “…i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personal e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codi procedura civile devono essere riconducibili a uno o piu’ progetti specific programmi di lavoro o fasi di esso…”.
Invece, il secondo comma dell’art. 61 detta come segue: “Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 61 sia ven configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi t parti”.
6.1. L’interpretazione seguita dalla Corte territoriale è conforme alla giurisprude di questa Corte, secondo cui il regime sanzionatorio articolato nell’art. 69 del d n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina de rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differen ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzan un caso di c.d. conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria, mentre al comma disciplina l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle part posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di la subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le (Cass. n. 12820 del 2016). In particolare, quanto alla fattispecie di cui al p comma dell’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della I. del 2012), questa Corte ha precisato che tale norma si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, no
si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato seco canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzion dello stesso (Cass. n. 17127 del 2016; v. pure, Cass. n. 4337 del 2018).
7. Il secondo motivo resta assorbito nel rigetto del precedente, in quanto esso vert sulla distinta e autonoma ratio decidendi, consistente nell’accertamento della sussistenza della subordinazione alla luce delle risultanze di causa. Tuttavia, t accertamento resta ultroneo, una volta che il rapporto sia convertito ope legis in applicazione del primo comma dell’art. 69 citato.
8. Il terzo motivo è palesemente inammissibile. Il giudici di appello non hann riconosciuto integralmente il quantum della originaria rivendicazione del lavoratore, avendo escluso alcuni titoli della pretesa. E’ quindi evidente che è stato operato ricalcolo del dovuto sulla base dei conteggi allegati dall’originario ricorren motivo è dunque privo di specificità al decisum(in violazione dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.). Inoltre, il conteggio originario, sulla cui base è stata operata in g la rideterminazione del dovuto non è stato riprodotto da parte ricorrente, che aveva l’onere ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ..
9. Il quarto motivo è infondato. L’ordine di riammissione in servizio e la condanna pagamento delle retribuzioni dalla data del primo atto di messa in mora fino all sentenza non richiede alcuna ulteriore specificazione, poiché lascia invariate modalità del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente tra le parti. Inoltre, il c del trattamento differenziale sulla cui base la Corte di appello ha emesso condanna di parte convenuta al pagamento di euro 6.468,11 per il periodo dal 1.12.05 al 30.11.2007 reca un implicito accertamento, che non risulta avere formato oggetto di specifiche censure nel giudizio di merito e neppure nel presente giudizio di legittimità, del trattamento economico e normativo ritenuto applicabi corrispondente a quello sulla cui base è stata elaborata la rivendicazio economica, nei termini riconosciuti dalla sentenza impugnata.
10. Il quinto motivo è inammissibile per genericità della censura. Invero, grava s ricorrente per cassazione indicare quali sarebbero gli errori commessi dal giudice d merito nella liquidazione delle spese processuali, mentre il motivo di ricorso omet completamente tale indicazione.
Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in disp per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, a dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il raddoppio d contributo unificato, introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità inammissibilità della stessa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, c liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto dell sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulter importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a del comma1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio 2019