Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 695 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 695 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 29930/2018 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in Roma presso la C:ancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
la RAGIONE_SOCIALE.;
– intimata – avverso la sentenza n. 216/2018 della Corte di Appello d CAMPOBASSO, depositata 1’1.8.2018, R.G. n. 193/2017;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale 2.12.2022 dal AVV_NOTAIOCOGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 30.3.2015, il Tribunale di Lanciano rigettava la domanda di NOME COGNOME volta ad ottenere, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro svoltosi con RAGIONE_SOCIALE, la declaratoria di inefficacia (per difetto di forma scritta licenziamento intimatogli dalla predetta società.
Con sentenza pubblicata in data 8.10.2015, la Corte d’appello di L’Aquila, pur affermando la natura subordinata del rapporto, formalmente qualificato dalle parti come rapporto a progetto con contratto stipulato il 28.4.2012, rigettava – per difetto di pro dell’avvenuto licenziamento verbale – il reclamo di NOME COGNOME contro la sentenza di primo grado.
Contro tale decisione, il COGNOME ricorreva per cassazione, a mezzo di tre motivi, e la RAGIONE_SOCIALE ad esso resisteva con controricorso, contenente anche ricorso incidentale basato su due motivi.
Con sentenza n. 13382/2017, depositata il 26.5.2017, questa Corte Suprema accoglieva il primo motivo del ricorso principale del COGNOME (con il quale motivo si denunciava “errata applicazione dell’art. 69 d.lgs. n. 276 del 2003, nella parte in cui la sentenz impugnata, avendo qualificato come di lavoro subordinato il contratto a progetto stipulato tra le parti, ne avrebbe dovuto dichiarare la vigenza ai sensi del cit. art. 69, disponendo la reintegra del lavoratore a prescindere dalla sussistenza o meno d’un licenziamento orale successivo alla cessazione del rapporto medesimo, comunque inefficace perché intimato ad nutum”); dichiarava assorbiti il secondo ed il terzo motivo dello stesso ricorso, mentre dichiarava inammissibile il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE. Cassava, quindi, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte d’appello di Campobasso, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Riassunto dal COGNOME il procedimento innanzi al giudice di rinvio designato, nella contumacia questa volta della RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Campobasso accoglieva il reclamo a suo tempo proposto dal COGNOME e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE a far data dal 28.4.2012, condannava la società reclamata alla prosecuzione del predetto rapporto, nonché al pagamento in favore del reclamante di un’indennità risarcitoria nella misura di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno dell’interruzione del rapporto a quello dell’effettiv ripristino; condannava la reclamata a rifondere al reclamante, per spese dei giudizi di merito fin qui svolti e di quello dinanzi alla Cort di Cassazione, complessivi euro 9.000,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Per quanto qui interessa, la Corte di rinvio,, ritenendo che nell’atto di riassunzione la difesa del COGNOME non aveva riproposto tutti i motivi dell’originario reclamo dinnanzi alla Corte d’appello L’Aquila, in particolare quelli relativi al presunto licenziamento oral intimato dalla datrice di lavoro, concludeva che, alla declaratoria della natura subordinata del rapporto di lavoro e della sua attuale vigenza, conseguiva la condanna della reclamata al ripristino dello stesso rapporto e che l’appellata dovesse essere condannata al risarcimento del danno in misura corrispondente all’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010; indennità che determinava nell’importo pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Avverso tale decisione, NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE è rimasta tale, in quanto, nonostante la regolare notificazione del ricorso per cassazione, non ha inteso costituirsi in questa sede di legittimità.
Solo il ricorrente ha prodotto memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: “Violazione ed errata applicazione dell’art. 384 comma 2° c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”. Premessi il principio a suo dire stabilito da questa Corte di Cassazione nella sentenza indicata in narrativa e quanto ritenuto dalla stessa Corte territoriale in sede di rinvio, sostiene ch quest’ultima “doveva, sul presupposto dettato dalla Corte di Cassazione, ordinare alla società resistente di reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro e condannarla altresì al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno dell’interruzione del rapporto di lavoro sino a quella dell’effettiv reintegrazione”.
Con il secondo motivo, denuncia: “Errata applicazione dell’art. 69 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (testo vigente all’epoca di sottoscrizione del contratto) ex art. 360 n. 3 c.p.c. Secondo la ricorrente, alla luce della giurisprudenza richiamata nell’esposizione di tale motivo, risultava inapplicalode la disciplina applicata dalla Corte d’appello.
Con un terzo motivo, denuncia: “Violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.”. Ivi torna sostenere che la Corte d’appello di Campobasso avrebbe dovuto, sul presupposto dettato da questa Corte, ordinare alla società resistente di reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro e condannarla altresì al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno dell’interruzione del rapporto di lavoro sino a quello dell’effettiva reintegrazione. Ricordato, poi, quanto era stato richiesto alla Corte distrettuale di rinvio in via gradata, il ricorre assume che detta Corte aveva errato quando ha affermato: “va,
peraltro, precisato che nell’atto di riassunzione la difesa del COGNOME non ha riproposto tutti i motivi dell’originario reclamo dinnanzi all Corte di appello di L’Aquila, in particolare non ha reiterato quelli relativi al presunto licenziamento orale intimato dalla datrice di lavoro”, e che: “si tratta, in sostanza delle censure alla sentenza della Corte di appello di L’Aquila afferenti le statuizioni sul presunt illegittimo licenziamento orale intimato dalla RAGIONE_SOCIALE, oggetto del secondo e del terzo motivo del ricorso per cassazione, dichiarati assorbiti dalla Suprema Corte”. Secondo il ricorrente, infatti, egli non aveva rinunziato ad alcunché.
Con un quarto ed ultimo motivo, denuncia: “Violazione ed errata applicazione del Decreto 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)”. Lamenta il ricorrente che, in relazione alla fattispecie oggetto di discussione il Giudice territoriale ha completamente omesso l’esame della normativa di cui al cit. d.m., posto che ha di fatto, e solo in parte, riconosciuto compenso stabilito per i diversi gradi di giudizio.
I primi tre motivi, in quanto tra loro evidentemente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. Essi sono infondati.
Occorre premettere che, nella precedente sentenza di questa Corte resa in questo giudizio, nell’accogliere il primo motivo del ricorso del COGNOME, si era ritenuto che: “Una volta riconosciuta l’illegittimità del contratto a progetto per genericità del proget medesimo (meramente descrittivo d’una fase dell’ordinario procedimento produttivo della società) e, per converso, ravvisata nella concreta prestazione espletata da NOME COGNOME un’attività caratterizzata dagli indici sintomatici della subordinazione, ex art. 69 d.lgs. n. 276 del 2003 la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare
la vigenza tra le parti d’un rapporto di lavoro subordinato, anche a prescindere dalla sussistenza o meno d’un licenziamento orale.
Infatti, in assenza di recesso datoriale, il lavoratore ha comunque il diritto di proseguire nel rapporto rendendo la propria prestazione e ricevendo la corrispondente retribuzione, atteso che il cit. art. 69 (ne testo vigente all’epoca di sottoscrizione del contratto di lavoro a progetto di cui si discute) espressamente prevede che il difetto di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi del precedente art. 61 importa che il rapporto si consideri ab origine come di lavoro subordinato, senza neppure la necessità (cfr. Cass. n. 17127/16; Cass. n. 12820/16) di verificare se il rapporto si sia esplicato in concreto secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione (accertamento, comunque, effettuato dai giudici di merito nel senso della concreta esistenza d’un vincolo di subordinazione).
Ove, poi, il datore di lavoro abbia intimato un licenziamento orale, in quanto tale inefficace ex art. 2 legge n. 604 del 1966, a maggior ragione il lavoratore ha diritto di proseguire nel rapporto di lavoro.
Dunque, in entrambe le ipotesi alternativamente prospettate dalle parti la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto dichiarare l’attuale vigenza d’un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e i diritto dell’odierno ricorrente principale di eseguire la propr prestazione lavorativa, sicché è vano accertare se la società abbia intimato un licenziamento orale o si sia limitata a ritenere cessato il rapporto alla scadenza dell’illegittimo contratto a progetto.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale assorbe la disamina delle residue censure in esso avanzate”.
6.1. Per chiarezza, giova dare conto che con il secondo motivo di quel ricorso ci si doleva “di errata applicazione dell’art. 18 legge n
300 del 1970 per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che gravasse sul lavoratore l’onere di dimostrare l’avvenuta intimazione d’un licenziamento verbale da parte della società”, mentre con il terzo motivo si denunciava “omesso esame d’uno fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non avendo la sentenza impugnata in alcun modo valutato la corrispondenza intercorsa fra le parti dopo la scadenza dell’illegittimo contratto di lavoro a progetto e l’impugnazione (ancorché non necessaria) del licenziamento orale, corrispondenza dal cui tenore era agevole desumere che in tanto la società si rifiutava di mantenere in servizio il ricorrente in quant illegittimamente ne qualificava il rapporto come di lavoro a progetto”.
6.2. Stante il dichiarato assorbimento di tali due motivi, la sentenza allora oggetto di ricorso veniva cassata “in relazione all’unico motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso che, sull’ormai accertato presupposto dell’attuale vigenza tra le parti d’un rapporto di lavoro subordinato sin dal 28.4.12, dovrà emettere le consequenziali statuizioni, anche in ordine al governo delle spese dei gradi di merito e di quello di legittimità” (così al § 6 di tale sentenza
Orbene, in prima approssimazione, nota questo Collegio che il giudice di rinvio ha ben tenuto conto di tutto questo e, in particolare, di quello che aveva statuito questa Corte nella sentenza che aveva deciso la cassazione con rinvio (cfr. pagg. 3-5 della sua sentenza).
7.1. Sempre la Corte d’appello di Campobasso aveva trascritto (alla pag. 5 della sua sentenza) le conclusioni rassegnate dal COGNOME nel ricorso in riassunzione, tra le quali conclusioni, com’è agevole constatare, non compariva più alcuna richiesta espressiva di una declaratoria in qualsivoglia chiave (d’inefficacia o illegittimi riferibile al licenziamento orale, in precedenza sostenuto dall’attore; licenziamento orale del quale, del resto, questa Corte aveva già postulato l’irrilevanza giuridica nella fattispecie concreta, persino livello del relativo accertamento, nella sent. n. 13382/2017.
7.2. In ogni caso, la stessa Corte distrettuale aveva “precisato che nell’atto di riassunzione la difesa del COGNOME non ha riproposto tutti i motivi dell’originario reclamo dinnanzi alla Corte di appello L’Aquila, in particolare non ha reiterato quelli relativi al presun licenziamento orale intimato dalla datrice di lavoro”, richiamando in tal senso un passo a pag. 59 del ricorso in riassunzione. Secondo la stessa, si trattava “in sostanza, delle censure alla sentenza della Corte di appello di L’Aquila afferenti le statuizioni sul presunt illegittimo licenziamento orale intimato dalla RAGIONE_SOCIALE, oggetto del secondo e del terzo motivo del ricorso per cassazione, dichiarati assorbiti dalla Suprema Corte. Ad esse il reclamante, non riproponendole, ha di fatto rinunciato”, richiamando in proposito precedenti di legittimità circa la necessità di riproporre davanti a giudice del rinvio i motivi dichiarati assorbiti (cfr. pagg. 6-7 de sentenza qui impugnata).
Orbene, la Corte di merito in sede di rinvio anzitutto non ha disatteso il principio di diritto contenuto nella sentenza n 13382/2017 (principio che, peraltro, non era quello riportato a pag. 69 del ricorso in esame); ma si è correttamente uniformata sia all’effettivo principio di diritto stabilito in detta sentenza (desumib dalle parti di motivazione riportate al precedente § 6. di questa motivazione) e comunque a quanto ivi statuito, in conformità al disposto dell’art. 384, comma secondo, c.p.c.
8.1. La stessa Corte, inoltre, nel decidere in sede di rinvio, si è altresì attenuta alle nuove conclusioni che il ricorrente in riassunzione aveva formulato innanzi alla stessa, come consentito dall’art. 394, ult. comma, c.p.c.
E lo stesso ricorrente alla fine di pag. 69 dell’atto d’impugnazione in esame riconosce di aver adattato le conclusioni rassegnate in sede di riassunzione alla pronuncia resa da questa Corte.
Vero è, poi, che il COGNOME, pur non chiedendo più alcunché circa il preteso licenziamento orale (come già notato), nella prima di tali conclusioni chiedeva in via principale di “ordinare alla RAGIONE_SOCIALE la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con condanna altresì della stessa al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto (C. 27.000,00 per ogni anno) maturata dal giorno dell’interruzione del rapporto di lavoro sino a quello dell’effetti reintegrazione”.
8.2. Tuttavia, il giudice di rinvio, pur avendo considerato anche tale conclusione, condivisibilmente non ha emesso quei provvedimenti, richiesti in via principale dall’attuale ricorrente.
Invero, quanto così chiedeva il ricorrente in riassunzione, anche se egli aveva ormai abbandonato deduzioni e richieste circa il licenziamento secondo lui orale che aveva subito, corrispondeva alla tutela reintegratoria reale e piena prevista dall’art. 18 L. n. 300/1970.
Sennonché, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro costituisce un effetto tipico dell’impugnazione del licenziamento in regime di tutela reale (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. lav., 11.3.2022, n. 8053; id., sez. lav., 24.7.2012, n. 12944), e in passato era stato anche evidenziato il carattere di eccezionalità del relativo ordine (cfr., a es., id., sez. lav., 19.6.2008, n. 16689).
Correttamente, perciò, la Corte territoriale s’è limitata a condannare l’allora reclamata alla prosecuzione di un rapporto di lavoro subordinato del quale contestualmente ha accertato l’esistenza attuale e a far data dal 28.4.2012, in un caso in cui non trovava applicazione la tutela reale piena prevista per il licenziamento impugnato con successo.
Parimenti conforme a diritto, inoltre, è l’impugnata sentenza anche quanto alla tutela risarcitoria applicata.
A torto, infatti, il ricorrente, in particolare nel secondo moti d’impugnazione, pur prospettando un’errata applicazione dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003 (che non riguarda aspetti risarcitori), sembra dolersi piuttosto del fatto che la Corte distrettuale abbia in proposit applicato la tutela di cui all’art. 32, comma quinto, L. 183/2010.
Questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte affermato che i regime indennitario istituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, in quanto fattispecie nella quale ricorrono le condizion della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di conversione (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 4.11.2019, n. 28294; id., sez. lav., 26.9.2019, n. 24100; ma v. anche in termini, più di recente, id., sez. lav., 16.4.2021, n. 10157).
Inoltre, anche da tale precipua previsione, nella specie applicabile ed applicata dal giudice di rinvio, si trae conferma che nel caso di conversione che ci occupa (relativo appunto a contratto di collaborazione a progetto reputato illegittimo), quand’anche il rapporto si fosse interrotto, non possa essere emanato un ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.
Infine, in base a tutte le considerazioni sin qui svolte, è da escludere qualsivoglia violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della Corte designata per il giudizio di rinvio (contrariamente a quanto dedotto nel terzo motivo del ricorso in esame, peraltro in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., invece che in base al n. 4 dello stesso comma).
Invero, la stessa Corte, stando alle conclusioni rassegnate innanzi ad essa, anche in via gradata, le ha accolte nei limiti in cui potevano esserlo secondo diritto, ed ha anche giustificato il numero di
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto considerato ai fin dell’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 in termini senz’altro congrui (cfr. alla fine di pag. 7 dell’impugnat sentenza); quantificazione che, peraltro, non ha formato oggetto di censure ammissibili in questa sede di legittimità.
Esclusivamente per completezza di disamina, mette conto sottolineare che nella precedente sentenza di questa Corte di cassazione con rinvio era stato soltanto specificato che, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale “avrebbe dovuto dichiarare la vigenza tra le parti d’un rapporto di lavoro subordinato, anche a prescindere dalla sussistenza o meno d’un licenziamento orale”, lasciando del tutto impregiudicati, perciò, gli ulteriori provvedimenti da adottare circa la concreta tutela da accordare nel resto al lavoratore di là da tale declaratoria. In particolare, questa Corte non aveva di certo stabilito che nella specie fosse da praticare una tutela reale piena del posto di lavoro oppure che l’eventuale risarcimento del danno in favore del lavoratore fosse da ragguagliare ad un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno dell’interruzione del rapporto sino a quello dell’effettiva reintegrazione (o ripresa del rapporto).
Inammissibile, poi, è il quarto motivo di ricorso per difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4) c.p.c.
Difatti, nella censura neppure sono specificate le disposizioni del D.M. n. 55/2014 che potevano venire in considerazione e che potevano, sempre in ipotesi, reputarsi violate o falsamente applicate; il ricorrente, inoltre, neppure precisa i c.d. parametri cui nella speci far capo, le varie fasi svoltesi in ognuno dei gradi di merito e nel precedente giudizio di legittimità, e se in essi fossero state prodotte delle note specifiche circa le spese.
Pertanto, il ricorso dev’essere respinto.
Nulla dev’essere disposto quanto alle spese, in difetto di costituzione dell’intimata, ma il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 2,12.2022.