Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17705 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23620-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ;
ricorrente principale – controricorrente incidentale –
Oggetto
Contratto a progetto e art. 32 legge n. 183/2010
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 1086/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/03/2022 R.G.N. 202/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la sussistenza, tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla stipulazione del primo contratto a progetto del 7 marzo 2012, con ordine alla società di ripristinare la funzionalità del rapporto di lavoro; ha altresì condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di una indennità pari a nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in applicazione dell’art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, oltre accessori e spese;
la Corte, in sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha disatteso l’eccezione di decadenza reiterata dalla società per avere la lavoratrice impugnato solo l’ultimo contratto a progetto in violazione dell’art. 32, comma 3, lett. b), l. n. 183 del 2010; ha ritenuto che la domanda di conversione del contratto a progetto ai sensi dell’art. 69, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003 , fosse stata ‘validamente e puntualmente formulata in primo grado’ e che la stessa fosse fondata in ragione della mancanza di uno ‘specifico progetto’ ai sensi dell’art. 61, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, con riferimento al contratto ‘stipulato il 6 marzo 2012 e quindi prima della entrata in vigore della l. n. 92/2012’;
ha considerato applicabile il regime indennitario previsto dall’art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 ‘anche al contratto di
collaborazione a progetto illegittimo’, ma ha escluso che potesse essere applicato il comma 6 della disposizione richiamata, invocato dalla RAGIONE_SOCIALE, argomentando che: ‘Gli accordi sindacali prodotti in giudizio dall’appellata, , non soltanto appaiono ricomprendere nel c.d. bacino di reperimento i soli lavoratori assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (e non quindi chi abbia prestato la propria opera in forza di un contratto di lavoro a progetto, seppur convertito), ma soprattutto sono applicabili ai soli lavoratori che abbiano prestato la propria opera prima della loro conclusione e quindi, essendo l’ultimo accordo dell’anno 2011, inapplicabili all’appellante che iniziò a collaborare con RAGIONE_SOCIALE dal 7 marzo 20 12′;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in via principale la società con cinque motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo; ad esso ha resistito la società con controricorso; la sola società ha comunicato memoria;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi del ricorso principale della società possono essere sintetizzati come segue;
1.1. il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 3 e 4, l. n. 183/2010, per avere la Corte territoriale ritenuto infondata l’eccezione di decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, nonostante la lavoratrice avesse imp ugnato solo l’ultimo contratto;
1.2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69, d. lgs. n. 276 del 2003 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., ‘là dove il Collegio non ha considerato l’esistenza effettiva di un progetto in tutti i contratti di lavoro intercorsi tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, riferendosi, l’art. 61, non solo ad uno specifico progetto, ma anche a ‘;
1.3. il terzo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (vizio di ultrapetizione o extrapetizione) (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)’; si critica la sentenza impugnata, ‘non essendo stato inserito nelle conclusioni del ricorso introduttivo del presente giudizio la domanda subordinata volta all’accertamento della mancata individuazione di uno specifico progetto nei distinti rapporti di lavoro autonomo intercorsi tra la RAGIONE_SOCIALE e la sig.ra COGNOME‘;
1.4. il quarto motivo denuncia: ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) in relazione alle risultanze istruttorie sulla natura subordinata del rapporto di lavoro’ ;
1.5. il quinto mezzo denuncia: ‘Ulteriore omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) in relazione all’effettiva esistenza ed applicabilità degli accordi di stabilizz azione della RAGIONE_SOCIALE‘;
l’unico motivo del ricorso incidentale della COGNOME denuncia, invece, la violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge, in particolare degli artt. 32 e 50 della l. n. 183 del 2010, in rapporto agli artt. 61 e 69 d. lgs. n. 276 del 2003, per avere ritenuto applicabile il regime indennitario in luogo della più favorevole disciplina di diritto comune, che avrebbe portato alla
condanna della società alla retribuzione dovuta alla lavoratrice a far tempo dalla messa in mora;
il ricorso principale della società è da respingere;
3.1. il primo motivo non merita accoglimento;
parte ricorrente non censura adeguatamente l’assunto della Corte territoriale secondo il quale la decadenza per l’originario contratto a progetto non poteva operare in mancanza ‘di un atto che sia qualificabile come recesso del committente’, in dichiarata conformità con Cass. n. 32254 del 2019;
secondo tale pronuncia: ‘Quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l’azione per l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all’art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare’;
nel caso, poi, affrontato da Cass. n. 30668 del 2019, in una ipotesi di pluralità di contratti a progetto, è stato sì ritenuto operante il termine decadenziale ex lege n. 183 del 2010, ma perché vi era stato un recesso, qualificato come licenziamento, del datore di lavoro dal rapporto in essere, in relazione all’ultimo contratto, termine comunque decorrente dall’ultimo atto risolutivo del rapporto;
3.2. il secondo motivo è inammissibile;
si denuncia formalmente un error in iudicando, ma in sostanza si contesta l’apprezzamento di merito offerto dalla Corte territoriale circa il grado di specificità del progetto di cui al primo
contratto stipulato tra le parti, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012;
il difetto di specificità è stato motivatamente escluso sull’assunto che la ‘definizione legale, , richiede la riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro’, ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 5418 del 2019, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. );
3.3. il terzo motivo è infondato;
la Corte territoriale ha correttamente inteso la domanda formulata nell’atto introduttivo del giudizio, interpretando le conclusioni del ricorso -in cui la COGNOME aveva concluso chiedendo di «accertare e dichiarare che a far tempo dal 7.3.2012, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, tra la ricorrente e la convenuta si è instaurato e svolto un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» – alla luce delle allegazioni contenute alla pag. 21, punto IV, del medesimo, laddove si specificava che «ove si ritengano configurabili distinti rapporti di lavoro autonomo, essi dovranno qualificarsi come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso; conseguentemente, a termini dell’art. 69 D.1.vo 10.9.2003 n. 276, dovrà ritenersi
instaurato tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato»;
è noto che, nel rito del lavoro, l’esame del ricorso deve riguardare, ai fini dell’interpretazione della domanda, la valutazione complessiva dell’atto (Cass. n. 11631 del 2018; Cass. n. 20727 del 2013; Cass. n. 15966 del 2007), in simmetrica coerenza, più in generale, col principio che la nullità della domanda introduttiva del giudizio presuppone la totale omissione o l’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass. n. 20294 del 2014; Cass. n. 18783 del 2009);
3.4. il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile perché inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto;
invero, la Corte territoriale ha deciso la controversia sulla base del solo dato ‘formale’ della mancanza di un progetto dotato del grado di specificità imposto dalla legge già nel primo contratto di lavoro, sicché ogni questione in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto non ha costituito oggetto di accertamento, in ossequio al principio secondo cui: ‘In tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o
della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso’ (Cass. n. 17127 del 2016);
3.5. l’ultimo motivo è infondato perché la Corte ha specificamente esaminato -come ricordato nello storico della lite i cd. accordi di stabilizzazione, escludendone l’operatività con argomentazioni che peraltro non sono state adeguatamente censurate col motivo in scrutinio;
inoltre, si denuncia il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori dei limiti posti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, che, in particolare, hanno statuito come ‘l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le ris ultanze istruttorie’;
il ricorso incidentale della lavoratrice in ordine alla pretesa inapplicabilità del regime indennitario previsto dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010 non è accoglibile;
la sentenza impugnata sul punto è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (di recente: Cass. n. 30926 del 2023) secondo cui il regime indennitario istituito dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, si applica anche al contratto di collaborazione illegittimo per carenza del progetto, quale ipotesi in cui ricorrono le condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di conversione, trattandosi di fattispecie che, per espressa previsione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, sono conside rate di natura subordinata ‘sin dall’origine’ (cfr. Cass. n. 24100 del 2019; Cass. n. 28294 del 2019; Cass. n. 5040 del 2020; Cass. n. 1015 del 2021);
si è anche distinta tale ipotesi dai casi di trasformazione di un contratto di lavoro autonomo a tempo determinato per effetto della sua qualificazione come di lavoro subordinato (Cass. n. 4327 del 2023; conf. Cass. n. 17845 del 2023; Cass. n. 22146 del 2023); laddove, a seguito di specifica domanda giudiziale di “rilettura” complessiva del rapporto, nei suoi elementi di effettività, il giudice perviene ad una sua diversa qualificazione, ritenendo che esso, dietro lo schermo di una configurazione (come di lavoro autonomo) soltanto formale, sia invece da ricondursi al tipo del lavoro subordinato;
conclusivamente devono essere respinti sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, con compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 maggio 2024.