Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25190 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 25190 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/09/2025
SENTENZA
sul ricorso 11191-2022 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 637/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2022 R.G.N. 1776/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
R.G.N. 11191/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 02/07/2025
PU
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE volte a far dichiarare l’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 17.10.2011 al 31.1.2015, previa declaratoria di inefficacia dei contratti a progetto sottoscritti tra le parti.
La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto la specificità del progetto avuto riguardo al contratto stipulato in data 17.10.2011 in quanto lo stesso faceva riferimento: ‘all’ outbound compatibile con un’attività di lavoro autonomo, in quanto la collaboratrice poteva prefigurare il contenuto della sua prestazione di lavoro sulla base del risultato oggettivamente individuato tra le parti, suscettibile di pianificazione e dunque di autonoma gestione da parte sua; all’indicazione delle due specifiche commesse r icevute da ENEL e da SKY; all’indicazione del risultato da realizzare’. Analoghe considerazioni la Corte ha speso per i successivi contatti a progetto del 26.3.2012 e del 5.7.2012.
Per quanto riguarda i contratti stipulati successivamente alla novella apportata all’art. 61 d. lgs. n. 276 del 2003 dalla l. n. 92 del 2012 e dal d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, secondo cui veniva ‘fatta salva la legittimità dei contratti di collaborazione a progetto nelle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento’, la Corte ha accolto il motivo di appello della società fondato sulla tesi, condivisa anche da una circolare del Ministero del Lavoro, ‘secondo cui per tali call center non è più necessaria la
predisposizione di uno specifico progetto né la previsione di un risultato’.
Infine la Corte, esaminato il complessivo quadro istruttorio, ha ritenuto che emergesse ‘il difetto di prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.’.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente con quattordici motivi; ha resistito con controricorso la società.
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte in cui ha illustrato la richiesta di accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
La società controricorrente ha comunicato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla parte ricorrente;
1.1. il primo motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 61 d. lgs. 276/2003 ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc nella parte in cui non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il divieto di mera riproposizione dell’oggetto sociale d ella committente e della mera attività di impresa nell’ambito della definizione del progetto in quanto introdotto dalla l.92/2012’;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62 d. lgs. 276/2003 con riferimento alla mancata individuazione nei contratti di lavoro allegati di un risultato finale, funzionalmente collegato alla attività del prestatore di lavoro’;
1.3. il terzo motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc dell’art. 61 d.lgs. 276/2003 per come modificato dalla l. 92/2012 e dal dl. 83/2012 conv. in
134/2012 nonché del successivo art. 62 ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc nella parte in cui l’obbligo di individuazione del progetto in forma scritta è stato ritenuto non più operativo per l’attività di vendita diretta di beni e servizi esercitata dai call center in outbound che applicano ai propri collaboratori nella determinazione del compenso il ccnl di categoria’ ;
1.4. il quarto motivo denuncia: ‘in via subordinata -violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc dell’art. 61 del d.lgs. 276/2003 per come modificato dal d.l. 83/2012 e convertito nella l. 134/2012, nella parte in cui è stata illegittimamente estesa la portata della novella destinata alla sola attività di vendita diretta di beni e servizi anche all’attività di recupero crediti’;
1.5. il quinto motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc dell’art. 2094 c.c. in ordine alla affermazione della necessaria assenza di collegamento funzionale tra le direttive impartite al collaboratore e la realizzazione del progetto di lavoro dedotto in contratto nonché con la commessa di riferimento ai fini della loro valutazione quale indice rilevatore della subordinazione’;
1.6. il sesto motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc, dell’art. 2094 c.c. nonché dell’art. 1 comma 1 l. 877 del 18.12.1973 e degli artt. 18 e ss. della l. 81 del 22.5.2017 nella parte in cui si afferma l’incompatibilit à con la natura subordinata del rapporto di lavoro della astratta possibilità di lavorare a distanza o a domicilio o in modalità smart working con l’ausilio di strumenti informatici forniti dall’azienda’;
1.7. il settimo motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc dell’art.2094 c.c. e degli 61 e 62 d.lgs. 276/2003 nella parte in cui si afferma che le prestazioni fornite in modalità in-bound sono ritenute
compatibili con lo schema del lavoro a progetto e della collaborazione autonoma’;
1.8. l’ottavo motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art 360 n. 3 cpc dell’art. 2697 c.c. in merito alla ripartizione dell’onere della prova con riferimento alla circostanza relativa alla possibilità di lavorare a domicilio dedotta da parte resistente’;
1.9. il nono motivo denuncia: ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc – controllo a distanza delle presenze e dell’orario di lavoro, mediante strumenti informatici’;
1.10. il decimo motivo denuncia: ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc – 4 obbligo di giustificazione delle assenze -controllo delle presenze’;
1.11. l’undicesimo motivo denuncia: ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc -sull’attività espletata dalla ricorrente al di fuori del progetto (formazione degli altri collaboratori, attività di controllo, distacchi di utenze)’;
1.12. il dodicesimo motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione degli art. 115, 116 cpc, 118 disp. att. cpc e 132 comma 4 cpc nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso le prove documentali e testimoniali raccolte, ignorando intere circostanze e fatti storici documentati in ordine al mancato accertamento del vincolo di subordinazione e del potere di assoggettamento al datore di lavoro’;
1.13. il tredicesimo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. nella parte in cui la motivazione della sentenza impugnata si fonda su
presunzioni in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti con riferimento al potere direttivo del datore di lavoro e nella esclusione della astratta possibilità di lavorare da casa’;
1.14. il quattordicesimo motivo denuncia: ‘Nullità della sentenza ex art 360 comma 1 n.4 cpc in riferimento all’art. 132 comma 2 n. 4 cpc nelle parti in cui non sono percepibili gli elementi ravvisati dal giudice e considerati decisivi per la configurazione stessa dei progetti di lavoro ex artt. 61-62 d.lgs. 276/2003, nonché delle circostanze in fatto, in diritto e derivanti dall’esame della prova per testi che hanno portato ad escludere la subordinazione ex art. 2094 e per l’assoluta non intellegibilità de ll’iter argomentativo seguito dal giudice’.
Il Collegio reputa che il ricorso sia meritevole di accoglimento avuto riguardo al terzo motivo, respinti i primi due e assorbiti gli altri.
2.1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, non possono trovare accoglimento alla stregua di quanto di recente ribadito da questa Corte, in analogo contenzioso, laddove si è ritenuto che ‘non è in questa sede censurabile in fatto l’app rezzamento di merito in ordine alla sussistenza dei requisiti attinenti al progetto’ (Cass. n. 28112 del 2024); si è respinta analoga doglianza di ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003’ perché ‘trattasi, invero, di cen sura che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019), in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata) o valutare elementi di fatto già
considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, n. 21640/2023, n. 21296/2024, n. 21353/2024)’.
2.2. il terzo motivo è, invece, fondato avuto riguardo ai contratti stipulati successivamente alla modifica apportata all’art. 61 d. lgs. n. 276 del 2003, sulla base del principio di diritto affermato dalla sentenza poc’anzi richiamata, secondo cui: ‘In tema d i contratto di lavoro a progetto, l’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’art. 24-bis, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, ratione temporis vigente, ha introdotto – in relazione al settore delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound – una disciplina la cui specialità va rinvenuta nella delega alla contrattazione collettiva nazionale per l’individuazione della base del corrispettivo, ma non in una deroga alle regole che consentono l’utilizzo di tale tipologia contrattuale, comprensive del collegamento funzionale a un risultato finale e della specificità del progetto’ (Cass. n. 28112 del 2024).
2.3. Una volta accolto il terzo motivo di ricorso, restano assorbiti gli altri.
Il quarto motivo perché esplicitamente proposto in via subordinata, mentre i successivi motivi di impugnazione, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente alla pagina 51 del ricorso, riguardano ‘l’indagine relativa alla natura subordinata del rapporto’ .
Orbene, le questioni relative all’accertamento in fatto di un rapporto di lavoro subordinato risultano successive nell’ordine logico -giuridico, sia secondo la prospettazione contenuta nell’atto introduttivo del giudizio (in cui veniva richiesta la ‘previa declaratoria di inefficacia delle scritture
private di collaborazione a progetto’), sia nell’articolazione della sentenza impugnata, di modo che restano assorbite dall’accoglimento del motivo di ricorso relativo al vizio formale dei contratti impugnati, idoneo a soddisfare pregiudizialmente l’intere sse della parte ricorrente.
In conclusione, va accolto il terzo motivo di gravame, respinti i primi due e assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il cons. estensore Dott. NOME COGNOME
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME