Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3348 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3348 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 23820-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
I.T.L. -ISPETTORATO RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
Oggetto
Somministrazione RAGIONE_SOCIALE
agevolazioni per contratti di inserimento
L. 276/03
R.G.N.23820/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 13/11/2025
CC
COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 442/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/02/2020 R.G.N. 246/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e dal suo amministratore unico, COGNOME NOME, avverso la sentenza di primo grado di rigetto di due ricorsi riuniti, inerente l’uno alla domanda di infondatezza degli addebiti per omissioni contributive riportati in un verbale unico di accertamento redatto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in relazione a lavoratori assunti presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con contratti di apprendistato professionalizzante e di inserimento ex artt. 49 e 54 d.lgs. 276/2003 per i quali era stata rispettivamente accertata l’assenza di attività di formazione e la carenza dei requisiti soggettivi, e l’altro inerente ad opposizione ad ordinanzaingiunzione emessa dalla Direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Brescia sulla base del medesimo verbale di accertamento.
In primo grado era stato ridotto l’importo dei contributi dovuti e negato il diritto alle agevolazioni retributive di cui all’art. 13 L. 276/2003, con pronuncia impugnata soltanto per quest’ultimo denegato beneficio , ipotizzando la non necessità della formazione dei lavoratori svantaggiati assunti in quanto essi erano già stati formati; la Corte d’appello ha ritenuto la mancanza di attività formativa, stante l’irrilevanza dei corsi elementari di apprendimento della lingua italiana e la genericità dei corsi in materia di sicurezza ed igiene sul
RAGIONE_SOCIALE, richiedendosi invece l’idoneità di interventi formativi con tutor aventi adeguate competenze e professionalità, ed evidenziando che coloro che avevano già lavorato presso la RAGIONE_SOCIALE utilizzatrice erano stati impiegati in mansioni diverse, non di produzione, mentre i lavoratori svantaggiati erano disoccupati di lungo periodo; di conseguenza per entrambe le categorie degli assunti con agevolazioni contributive e retributive era necessaria un’adeguata formazione ed era altresì corretto il regime sanzionatorio applicato in cumulo materiale per le diverse violazioni contestate, commesse con più azioni, non rilevando una condotta in buona fede.
I ricorrenti impugnano la sentenza affidandosi a cinque motivi, a cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. RAGIONE_SOCIALE si costituisce senza esercitare difese.
La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale 13 novembre 2025.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 276/2003 sull’erronea affermazione che in esso siano contemplati dei requisiti sulla tipologia di formazione e competenza del tutor, che in realtà non sono previsti nella norma. Non sarebbero infatti previsti l’idoneità dell’intervento formativo per una specifica mansione, ed il settore e la materia per i quali possano essere reputate adeguate le competenze e professionalità del tutor; si tratterebbe di una norma elastica che non specifica la formazione richiesta, e non si verserebbe in un contratto per imparare un mestiere, altrimenti sarebbe stato sufficiente ampliare la platea degli apprendisti, ma per
agevolare l’ingresso di persone svantaggiate che potrebbero essere adibite a mansioni già svolte. La normativa si rivolgerebbe, ad esempio, alla assunzione di stranieri, a persone prive di titolo di studio, affidate ad un tutor dipendente dell’agenzia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE diplomato in scienze umanistiche, il quale potrebbe non avere esperienze nello specifico settore di competenza dell’utilizzatore. Ed all’uopo nel caso specifico vi erano stati due tutor, uno presso l’azienda utilizzatrice ed uno presso l’ag enzia di RAGIONE_SOCIALE; peraltro, in altre pronunce della Corte territoriale sarebbero stati riconosciuti idonei gli interventi formativi nel campo di sicurezza e igiene del RAGIONE_SOCIALE e di apprendimento della lingua italiana.
Con il secondo motivo viene dedott a, in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., la manifesta illogicità della motivazione poiché la tipologia della prestazione in concreto resa dai lavoratori assunti presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era semplice e ripetitiva, sicché gli interventi formativi effettuati dalla somministratrice RAGIONE_SOCIALE (apprendimento della lingua italiana) sarebbero stati più utili e logici, anziché procedere alla formazione di mansioni elementari (lavorazione di polli).
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione di giurisdizione ai sensi dell’art. 360 co.1 n.1 c.p.c, per avere la Corte d’appello richiamato una Circolare del Ministero del RAGIONE_SOCIALE, n.41/04, che non è atto normativo, secondo la quale ‘ se il lavoratore ha già una professionalità adeguata al RAGIONE_SOCIALE proposto, può non essere necessario un percorso formativo ‘ ; tuttavia la sentenza si contraddice quando premette che nessuno dei dodici lavoratori aveva esperienza e competenza adeguata al RAGIONE_SOCIALE da svolgere, e che per potersi esentare
dall’obbligo formativo la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che quei lavoratori avevano una professionalità adeguata rispetto alla mansione, ancorché semplice e ripetitiva; quindi, sarebbe illogico affermare che avessero ‘ competenza adeguata ‘ a quelle mansioni, come richiesto dalla menzionata circolare.
Nel quarto motivo i ricorrenti censurano, in relazione all’art . 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ed esame incompleto o illogico o incoerente delle prove testimoniali; il motivo è articolato in tre punti: A) Omesso esame della tesi dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE su cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha prestato acquiescenza, ossia sulla parte di pronuncia di primo grado non impugnata relativa della natura dell’ apprendistato e del contratto di inserimento; B) esame incompleto e illogico di dichiarazioni testimoniali, da cui risultava che la formazione non era necessaria perché i lavoratori avevano già una loro professionalità e per la semplicità delle mansioni, avendo però distinto fra chi istruiva su mansioni e sicurezza, e chi su apprendimento linguistico e misure di igiene, con la precisazione che non si trattava di corsi brevi o irrilevanti; C) esame incompleto e illogico delle dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva che non avevano risposto a domande degli ispettori sulla formazione ma sulla verifica di un’ eventuale intermediazione fittizia.
Infine, al quinto motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’ art. 3 L.689/81; non vi sarebbe responsabilità, e quindi la sanzione, per mancanza di colpa. Osservano che se la RAGIONE_SOCIALE fosse stata in mala fede, non avrebbe sostenuto i
costi per i corsi di lingua italiana ed altro, anzi sarebbe stato più logico non fare nessun corso; in altre pronunce di primo e secondo grado era stata data la stessa interpretazione liberatoria, e quindi la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto di agire senza colpa; per contro, la norma non descriverebbe gli elementi sui quali RAGIONE_SOCIALE sostiene la violazione delle norme sulla formazione.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rileva che il ricorrente aveva prestato acquiescenza al disconoscimento dei contratti di apprendistato e di inserimento, con perdita dei benefici contributivi. Per contro, sulle agevolazioni ai fini retributivi, oggetto di ricorso, il risparmio sul costo del RAGIONE_SOCIALE si giustifica per una formazione idonea all’inserimento , e ciò valeva a sostegno della infondatezza del primo e terzo motivo. Inoltre, correttamente era stata interpretata la circolare RAGIONE_SOCIALE sulla non necessità di una formazione per coloro che abbiano già una professionalità adeguata al RAGIONE_SOCIALE proposto , d’altronde gl i stessi ricorrenti asserivano che i lavoratori non avevano esperienza. Sul secondo motivo contesta la doluta omessa o apparente motivazione, e rileva l’i nsindacabilità del prudente apprezzamento giudiziale sulle fonti di prova. Sul quarto motivo osserva che si tratta di una pronuncia ‘ doppia conforme ‘ , e che non v’ è omesso esame se la sentenza ha valutato anche implicitamente le questioni indicate. Infine, sull’ultimo motivo rileva l’infondatezza della inesigibilità della condotta doverosa a fronte di obblighi formativi palesemente disattesi.
3. Il ricorso è complessivamente infondato.
Va respinto il primo motivo: l’art. 13 L. 276/2003, nel prevedere misure di incentivazione del raccordo pubblico e
privato nella occupazione di categorie svantaggiate, con finalità di garantirne l’inserimento o reinserimento nel mercato del RAGIONE_SOCIALE attraverso politiche attive e di workfare, consente alle agenzie autorizzate alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di ‘ operare in deroga al regime generale della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del RAGIONE_SOCIALE, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità ‘. Non è contestato che siano stati assunti lavoratori rientranti nelle categorie svantaggiate, ossia i destinatari dei contratti di inserimento secondo l’art. 52 (soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disoccupati di lunga durata, lavoratori con più di 50 anni età privi di un posto di RAGIONE_SOCIALE, lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, donne residenti in un’area geografica con un rileva nte tasso di disoccupazione, persone affette da handicap fisico o mentale), né che la RAGIONE_SOCIALE non abbia i requisiti per operare in deroga al regime generale della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ma è il raffronto con la disciplina legale che evidenzia la non sussumibilità dell’operazione assunzionale cui abbia fatto seguito l’indebito utilizzo della agevolazione retributiva: dal testo normativo si rinviene la necessità di garantire l’inserimento o reinserimento nel mercato del RAGIONE_SOCIALE di quelle categorie di lavo ratori secondo un piano individuale di RAGIONE_SOCIALE; all’uopo tale incentivato inserimento avviene mediante interventi formativi idonei, laddove l’idoneità non può che essere parametrata all’offerta del RAGIONE_SOCIALE somministrato ed alle qualità e capacità del somministrato, da cui discende la pari
idoneità dello strumento contrattuale adottato (nella specie, contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 49 e contratti di inserimento ex art. 54). E, riguardo al tutore, le competenze e professionalità adeguate sono riferite sia all’aspetto dinamico che attuativo dell’inserimento, donde la pertinente previsione, come nel caso di specie, di due tutori, uno da parte dell’agenzia di RAGIONE_SOCIALE e uno presso l’azienda utilizzatrice.
4.1 – Trattasi di circostanze di fatto che non involgono una violazione di norme di legge, ma che si traducono, nella prospettazione difensiva dei ricorrenti, in una sostanziale non necessità di formazione del lavoratore, né personale né professionalizzante: nell’affermare che la norma ‘non richiede che il contratto preveda un RAGIONE_SOCIALE da imparare’, che non sia stato mai svolto in precedenza, o che per le ‘mansioni molto semplici non c’è nulla da imparare’, o che per le persone prive di titolo di studio o straniere il percorso formativo consista nell’insegnamento della lingua italiana, la tesi dei ricorrenti impatta con la stessa disposizione normativa che richiede, invece, un intervento formativo ‘idoneo’; per contro, tale formazione sarebbe del tutto assente ove se ne escludesse la necessità per i lavoratori che non abbiano ‘ nulla da imparare ‘ nello svolgere le mansioni per le quali sono stati assunti, e del pari non sarebbe neppure necessaria la presenza di un tutore munito di competenz e e professionalità ‘adeguate’ perché non vi sarebbe alcuna necessità di un loro ‘coinvolgimento’ nel piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del RAGIONE_SOCIALE.
4.2 – Benvero, proprio la tipologia di contratti di assunzione
in esame richiede una formazione per l’inserimento o il reinserimento di chi sia stato lontano dal mondo del RAGIONE_SOCIALE, dismettendo o sospendendo la progressione delle proprie competenze, delle abilità eventualmente acquisite, delle diverse modalità organizzative o nuovi contesti relazionali, delle eventuali innovazioni tecniche, e non può che richiedersi una formazione pertinente all’attività in cui il neo -assunto è chiamato ad essere inserito; ma altrettanto l’impegno del tutore non può che essere adeguato a lle competenze richieste nel settore di operatività, con specifico riguardo alle mansioni assegnate. Il contratto di inserimento prevede un progetto individuale di adattamento delle competenze del lavoratore, la sua formazione idonea è parte fondamentale di questo contratto, garantita tramite un piano formativo -personalizzato e concordato tra azienda e lavoratore-, che prevede ore di formazione teorica e pratica, con il coinvolgimento di un tutore avente adeguate competenze e professionalità; è una tipologia contrattuale diretta a realizzare, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del RAGIONE_SOCIALE. Negarne o ridurne la portata contenutistica e funzionale significherebbe svilire la finalità della normativa, che invece intende garantire l’inserimento di tali categorie di lavoratori consentendo, per le imprese che se ne avvalgono, benefici agevolativi sul piano contributivo e retributivo.
Anche il secondo motivo, sul vizio di motivazione, è infondato. Nell’impugnata sentenza risulta positivamente svolto l’accertamento sulla rilevanza o meno dei corsi di formazione svolti, avendo ivi considerato che ‘il contratto di
inserimento è un contratto a causa mista –RAGIONE_SOCIALE retribuito e addestramento-, rispetto al quale il difetto del progetto individuale di inserimento comporta la conversione in contratto a tempo indetermina to’; non si verte quindi in una omessa o erronea valutazione della comparazione di maggiore o minore utilità dell’oggetto della formazione, quanto in un esplicito giudizio di rilevanza della formazione nell’ambito del contratto di inserimento, la cui mancanza si traduce in un ripristino delle ordinarie forme di assunzione senza l’invo cata agevolazione.
5.1 -La censura afferente al vizio di illogicità della motivazione non è affatto riscontrabile, in presenza di una motivazione non già apparente, frutto di argomentazioni inconciliabili o palesemente contrastanti, né incapace di rendere percepibile il fondamento della decisione perché inidonea a far conoscere l’iter argomentativo del giudice di merito nella formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. Tali caratteri non sono certo presenti nella sentenza impugnata che, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, dopo aver ricostruito i fatti essenziali della questione, ha valutato elementi fattuali e finalità normativa, strumenti contrattuali e disciplina legale, giungendo per quanto si dirà alla corretta soluzione in diritto. La motivazione resa non è espressiva di alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 16611/2018); si aggiunga che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla L. n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per
cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà”, di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. n. 23940/2017). Le censure mosse dal ricorrente sui richiamati aspetti motivazionali sono palesemente infondate perché non riscontrabili nella impugnata pronuncia, in cui è stata puntualmente fornita una risposta soddisfacente a tutti i motivi di appello, non palesandosi, né risulta specificamente rappresentato dal ricorrente, alcun contrasto irriducibile di affermazioni rese all’interno della pronuncia, e neppure è descritta la carenza del minimo costituzionale che si richiede nei provvedimenti decisori.
5.2 Per contro, è invece contraddittoria l’argomentazione del ricorrente che, nell’invocare l’applicazione della norma agevolativa, non fornisce elementi per sostenere la dimostrazione dell’avvenuta attuazione del contratto di inserimento tramite gli strumenti formativi richiesti dalla norma, ma addiviene alla opposta affermazione della
irrilevanza di una formazione mirata sulle competenze delle attività lavorative che i lavoratori svantaggiati erano chiamati a svolgere. In tal senso, è invece coerente la contraria argomentazione secondo cui, considerata la assenza formativa, il contratto non avrebbe natura di apprendistato né di inserimento, ma si tratterebbe di una assunzione a piena retribuzione e contribuzione, come accertato nel verbale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo è inammissibile. Diversamente dalla rubrica del motivo non si sviluppa alcun argomento sul difetto di giurisdizione, e si approda nuovamente alla lamentata illogicità di motivazione, per la cui soluzione si rimanda al punto che precede. Va solo osservato che se i lavoratori svantaggiati, destinatari della disciplina invocata, non avevano esperienza non si potrebbero eliminare gli interventi formativi dell’art. 13; ove si intenda non seguire la disposizione della circolare, si dovrebbe invero ipotizzare che i lavoratori non avessero una ‘professionalità adeguata al RAGIONE_SOCIALE proposto’, e non potrebbero pertanto sottrarsi, neanche in tal caso, alle formalità e modalità contrattuali dell’art. 13.
Anche il quarto motivo è inammissibile. Sotto il primo dei tre profili in cui esso si articola -e sulla cui decisività nulla si argomenta-, a fronte di una proclamata acquiescenza su questioni non devolute come mezzo di gravame non può la parte dolersi di un omesso esame dell’avversa tesi di controparte sulla pre-conoscenza o semplicità delle mansioni svolte. Sotto il secondo profilo la sentenza dà atto degli esiti delle prove testimoniali e dell’esito argomentativo della istruttoria da cui la Corte territoriale aveva ritenuto che i
corsi fossero non rilevanti non già perché non utili ma perché non idonei o adeguati alla formazione professionale specifica richiesta. Sotto il terzo profilo la doglianza di tipo processuale è viceversa finalizzata ad una rivalutazione degli elementi di prova raccolti.
L’ultimo motivo è infondato. La sanzione non è illegittima se c’è stata violazione della norma di legge, imputabile a titolo di colpa; diversamente, la norma disciplina il caso della violazione commessa per errore sul fatto, ma di ciò non si fa menzione. Peraltro, si noti che anche la formazione professionale ha un costo, e se non è stata avviata la RAGIONE_SOCIALE non lo ha sostenuto; il ricorrente àncora l’assenza di colpa al convincimento che non fosse necessario altro tipo di formazione, ma, come osservato in Cass. ord. n. 24386/2023, ‘In tem a di sanzioni amministrative, l’art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa, senza che rilevi l’eventuale affidamento incolpevole fondato su una presunta tacita tendenza dell’Autorità a non punire una determinata condotta o a punirla con una sanzione più lieve’
Complessivamente, per tutte le suesposte ragioni, il ricorso va respinto. Segue, per soccombenza, la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, e l’applicazione della sanzione inerente al contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati
in euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio d ell’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito a beneficio dell’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME