Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2095 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2095 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29765-2022 proposto da:
COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE BOLOGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 461/2022 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/06/2022 R.G.N. 595/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO
R.G.N. 29765/2022
COGNOME
Rep.
Ud.04/12/2024
CC
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che, con sentenza del 28 giugno 2022, la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Bologna e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della Fondazione Teatro Comunale di Bologna avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità, anche a motivo della mancata valutazione dei rischi, della clausola appositiva del termine ai contratti di lavoro con cui era stata reiteratamente assunta quale ‘professore d’orchestra per il ruolo di secondo flauto’, la conver sione a tempo indeterminato del rapporto, la condanna della Fondazione al risarcimento del danno conseguente ex art. 32 l. n. 183/2010 ed alla ricostruzione della carriera con regolarizzazione della posizione retributiva e previdenziale o, in subordine la proposizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia con riguardo agli artt. 23, comma 3 e 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 anche per come modificato dal d.l. n. 87/2018 conv. nella l. n. 96/2018 e della questione di legittimità costituzionale delle medesime norme in relazione all’art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra i lavoratori delle RAGIONE_SOCIALE e i lavoratori del settore privato in punto di conversione del rapporto illegittimamente costituito a termine;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione sollevata dall’istante relativa all’illegittimità del patrocinio affidato, anziché all’Avvocatura dello Stato, ad un avvocato del libero foro, fondata viceversa l’eccezione sollevata dalla Fondazione relativa alla ricorrenza di giudicato esterno ostativa alla pronunzia in ordine ai contratti stipulati fino al 27.3.2015 già fatti oggetto di altra pronunzia dello stesso Tribunale n. 710/2017, legittima l’apposiz ione del termine dovendosi ritenere, alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte essere stato sempre rispettato l’obbligo di forma scritta, l’elemento della temporaneità della prestazione e
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l’indicazione dello spettacolo e/o delle prove dello spettacolo per il quale venivano richieste le prestazioni dell’istante o delle necessità di sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto nominativamente indicato, provata l’avvenuta ricezione contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro dell’opuscolo recante i lineamenti della formazione generale dei lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza del lavoro;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Fondazione Teatro Comunale di Bologna;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, R.D. n. 1611/1933 e 1 d.l. n. 345/2000 in una con il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, imputa alla Corte territoriale di aver motivato in ordine alla ritenuta validità della costituzione in giudizio della Fondazione a mezzo di un avvocato del libero foro in termini incongrui rispetto alle previsioni delle norme invocate;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 414 c.p.c. in una con il vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine alla ritenuta fondatezza dell’eccezione di giudicato rispetto ai contratti conclusi fino al 27.3.2015 stante la diversità di causa petendi circa la dedotta illegittimità dei predetti contratti a termine, nel presente giudizio dovuta al protrarsi oltre il limite dei 36 mesi dell’occupazione precaria, nel giudizio definito con la sentenza n. 710/2017 prospettata solo sulla base della mancanza della causale;
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che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 anche per come modificato dal d.l. n. 87/2018 conv. nella l. n. 96/2018, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’i ncongruità logica e giuridica del convincimento maturato in ordine alla specificità delle causali poste a base delle successive assunzioni a termine della ricorrente;
che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione dell’intrinseca contraddittorietà degli elementi istruttori assunti a base del pronunciamento e della conseguente illogicità ed incoerenza del ragionamento decisorio;
che il primo motivo si rivela infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 24346/2024) secondo cui è sufficiente la previsione di cui all’art. 43, comma 4, R.D. N. 1611/1933 che autorizzi ‘in casi speciali’ la deroga ad a vvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in favore di un avvocato del libero foro affinché un’apposita e motivata delibera possa intervenire a disporre tale deroga, essendo questa sindacabile, non quanto all’opportunità della scelta operata, ma solo quanto alla ravvisabilità di una motivazione, nella specie esistente;
che parimenti infondato risulta il secondo motivo sulla base dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 11161/2019) secondo cui il giudicato copre l’azione quale è stata concretamente esercitata, sul fondamento dei fatti costitutivi allegati e di tutti quei fatti che debbano intendersi implicitamente inclusi nella medesima causa petendi , senza possibilità di riproporla laddove, fermo il fatto principale ovvero l’episodio storicamente individuato che connota la causa (la successione dei contratti a termine dedotta) nonché il petitum
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(la conversione a tempo indeterminato del rapporto), si intenda allegare aspetti diversi che non incidono sul ‘nucleo dei fatti’ o prospettare diverse interpretazioni giurisprudenziali della fattispecie;
che, di contro, inammissibile deve ritenersi il terzo motivo, risolvendosi la censura sollevata nella mera confutazione dell’iter valutativo seguito dalla Corte territoriale nell’apprezzamento dell’elemento della specificità della causale legittimante l’ap posizione del termine dal momento che la pronunzia della Corte territoriale, lungi dal non tener conto, come sostiene la ricorrente, della particolarità dell’apporto lavorativo, lo prende in considerazione espressamente, apprezzandolo, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, non con riferimento alla sua formale inserzione nel testo contrattuale, ma come caratteristica emergente in concreto nel contesto lavorativo in cui la prestazione è destinata ad inserirsi;
che parimenti inammissibile si appalesa il quarto motivo, non dando la ricorrente conto di quale sia l’affermazione in cui possa concretarsi la smentita della dichiarazione resa nell’ambito della stessa testimonianza assunta dalla Corte territoriale a comprova dell’avvenuta ricezione da parte della ricorrente dell’opuscolo informativo sui rischi emergenti nell’ambiente di lavoro, non potendosi fondare l’inaffidabilità della dichiarazione sulla circostanza ben diversa della mancata produzione da parte della Fondazione dell’opuscolo aggiornato al d.lgs. n. 81/2008;
che il ricorso va, dunque, rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che
liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 dicembre