Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19396 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 20569/2019 proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato elettivamente presso lo stesso in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata elettivamente in Roma, presso l ‘AVV_NOTAIO, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 1515/2019, pubblicata il 3 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 novembre 2013 presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME ha esposto di avere lavorato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE, con inquadramento di operaio tecnico cat. B, livello IV ruolo tecnico e mansioni di muratore, in forza di una serie di contratti a termine succedutisi nell’arco temporale tra il 7 settembre 1999 e il 31 maggio 2008 .
Egli ha premesso che vi era stata violazione dell’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001 e ha chiesto l’accertamento della stipulazione tra le parti di contratti di lavoro subordinato a termine in misura eccedente i 36 mesi, con condanna della controparte a risarcire il danno subito.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 516/2015, ha accolto la domanda di risarcimento del danno, con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere sei mensilità della retribuzione globale di fatto.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1515/2019, ha accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 43, legge n. 247 del 2007.
Egli sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che, per potere applicare il limite di 36 mesi di cui all’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001, sarebbe stata necessaria la stipulazione di un ulteriore contratto a tempo determinato dopo il 1° aprile 2009, ovvero decorsi 15 mesi dall ‘entrata in vigore della legge n. 247 del 2007, come previsto dall’art. 1, comma 43, di quest’ultima legge.
La doglianza è fondata.
L’art. 5, comma 4 bis, prima parte, del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall ‘art. 1, comma 40, della legge n. 247 del 2007 e in vigore dal 1° gennaio 2008, dispone che:
‘
Nella specie, il ricorrente ha concluso dei contratti a termine con l’RAGIONE_SOCIALE per il periodo dal 7 settembre 1999 al 31 maggio 2008 (con delle brevi pause fra i vari rapporti, qui non rilevanti), per un totale di 50 mesi e venti giorni.
L’ultimo di tali contratti ha coperto il lasso di tempo dall’11 marzo 2008 al 31
maggio 2008.
Sostiene il lavoratore, quindi, che l’art. 5, comma 4 bis, prima parte, del d.lgs. n. 368 del 2001 troverebbe applicazione.
La Corte d’appello di Roma ha affermato, invece, che la fattispecie sarebbe stata regolata dalla normativa transitoria, vale a dire l’art. 1, comma 43, della legge n. 247 del 2007, per il quale:
‘
al comma 4-bis dell ‘ articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
i periodi di lavoro compresi tra il 1° gennaio 2008
e il 31 marzo 2009 (scadenza del termine di 15 mesi indicati dal citato art. 1, comma 43, non si conteggiano ai fini del raggiungimento della soglia dei 36 mesi, ma prescrive, altresì, che devono conteggiarsi il periodo precedente e quelli successivi.
La disposizione assume rilievo, quindi, in quei casi in cui il lavoratore che concluda un nuovo contratto a termine con lo stesso datore dopo il 1° gennaio 2008 non abbia ancora, a tale data, raggiunto i 36 mesi di lavoro a termine, ma non quando detto periodo sia stato completato in precedenza.
D’altronde, non avrebbe avuto altrimenti senso l’introduzione del limite in esame dal 1° gennaio 2008, per poi stabilirne la non applicazione, nella sostanza, sino al 31 marzo 2009.
La tesi della corte territoriale, per la quale il servizio a tempo determinato reso prima del 1° gennaio 2008 non rileverebbe ove non seguito dalla conclusione di un contratto avente efficacia dopo il 1° aprile 2009 introdurrebbe, di fatto, una sorta di termine di grazia in favore del datore di lavoro, in palese contrasto con la logica della riforma.
La ratio della disposizione transitoria si rinviene, piuttosto, ragionevolmente nell’intenzione di concedere ai datori di lavoro un periodo durante i l quale continuare ad avvalersi, con contratti a tempo determinato, di lavoratori che non
abbiano ancora raggiunto, alla data del 1° gennaio 2008, il limite dei 36 mesi, ma non in quella di consentire l’utilizzo di dipendenti che, avendo ormai superato il detto limite, non potrebbero più svolgere la loro attività per il medesimo soggetto.
D’altronde, la S.C. (Cass., SU, n. 11374 del 31 maggio 2016; Cass., Sez. L, n. 24847 del 17 agosto 2022) ha chiarito che l ‘ art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, come integrato dall ‘ art. 1, commi 40 e 43, della legge n. 247 del 2007, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima (36 mesi), la cui violazione comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto. In particolare, vanno inclusi anche i contratti già conclusi, stipulati prima dell’aggiunta – effettuata dalla legge n. 247 del 2007, art. 1, comma 40, al testo dell’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, del comma 4 bis.
La soluzione opposta giungerebbe al risultato, non facilmente spiegabile, di dare valore al periodo di trentasei mesi già maturato prima del 1° gennaio 2008 solo dopo la stipula di un ulteriore contratto di lavoro a termine, di qualunque durata, anche minima, che decorra dal 1° aprile 2009, mentre lo stesso periodo di trentasei mesi non conterebbe alcunché se il dipendente avesse continuato a prestare il suo servizio per altri quindici mesi dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2009.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva abbondantemente superato, alla data del 1° gennaio 2008, il termine massimo di trentasei mesi di cui sopra e, quindi, era preclusa all’RAGIONE_SOCIALE la stipulazione di un nuovo contratto a termine con lo stesso dipendente per le medesime mansioni.
2) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio al la Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando il seguente principio di diritto:
La Corte,
accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in
P.Q.M.