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Contratti a termine: il limite di 36 mesi è retroattivo

Un lavoratore con una serie di contratti a termine per oltre 36 mesi con una ASL ha visto il suo diritto al risarcimento negato in appello. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19396/2024, ha ribaltato la decisione, stabilendo che nel calcolo del limite massimo di durata dei contratti a termine si devono includere anche i periodi di lavoro antecedenti alla legge che ha introdotto tale limite (L. 247/2007), senza alcuna sanatoria per il datore di lavoro.

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Pubblicato il 19 gennaio 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Contratti a Termine: Il Limite dei 36 Mesi Vale Anche per il Passato

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 19396 del 15 luglio 2024, ha fornito un chiarimento cruciale sulla disciplina dei contratti a termine e, in particolare, sul calcolo del limite massimo di durata di 36 mesi. La Suprema Corte ha stabilito che, ai fini del raggiungimento di tale soglia, devono essere conteggiati anche i periodi di lavoro svolti prima dell’entrata in vigore della legge che ha introdotto il limite, senza che la normativa transitoria possa essere interpretata come un “periodo di grazia” per i datori di lavoro.

I Fatti del Caso: Una Lunga Serie di Contratti Precari

Il caso riguarda un lavoratore impiegato come operaio tecnico presso un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) in virtù di una successione di contratti a termine stipulati tra il settembre 1999 e il maggio 2008. La durata complessiva di questi rapporti di lavoro aveva ampiamente superato il limite di 36 mesi, raggiungendo un totale di 50 mesi e 20 giorni.

Sulla base di tale superamento, il lavoratore si era rivolto al Tribunale per chiedere l’accertamento della violazione di legge e il conseguente risarcimento del danno. Mentre il Tribunale di primo grado aveva accolto la sua richiesta, condannando l’ASL a un indennizzo, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione, rigettando la domanda del lavoratore.

L’Errore della Corte d’Appello

La Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione su un’interpretazione della norma transitoria (art. 1, comma 43, della legge n. 247/2007). Secondo i giudici di secondo grado, affinché il lavoro svolto prima del 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della riforma) potesse essere conteggiato nel computo dei 36 mesi, sarebbe stata necessaria la stipulazione di un ulteriore contratto dopo il 1° aprile 2009. Poiché l’ultimo contratto del lavoratore era terminato nel maggio 2008, la Corte aveva escluso l’applicazione del limite.

Le Motivazioni della Cassazione sui Contratti a Termine

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del lavoratore, cassando la sentenza d’appello e chiarendo in modo definitivo la corretta interpretazione della normativa.

I giudici supremi hanno spiegato che l’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001, come introdotto dalla legge n. 247/2007, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, inclusi quelli conclusi prima dell’entrata in vigore della riforma. La violazione del tetto massimo di 36 mesi comporta la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato o, nel caso del pubblico impiego, il diritto al risarcimento del danno.

La Funzione della Norma Transitoria

La Suprema Corte ha smontato la tesi della Corte d’Appello, evidenziando che la ratio della disposizione transitoria non era quella di concedere un periodo di sanatoria ai datori di lavoro. Al contrario, tale norma era pensata per gestire la situazione di quei lavoratori che, al 1° gennaio 2008, non avevano ancora raggiunto il limite dei 36 mesi. A questi datori di lavoro era concesso un periodo ulteriore (fino al 31 marzo 2009) per continuare ad avvalersi di tali dipendenti con contratti a termine.

Nel caso specifico, però, il lavoratore aveva già abbondantemente superato i 36 mesi alla data del 1° gennaio 2008. Di conseguenza, all’ASL era già preclusa la possibilità di stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso dipendente per le medesime mansioni. L’interpretazione della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, avrebbe creato una sorta di “termine di grazia” per il datore di lavoro, in palese contrasto con la logica della riforma, volta a contrastare l’abuso dei contratti a termine.

Le Conclusioni

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. Quest’ultima dovrà ora decidere nuovamente la controversia applicando il principio di diritto secondo cui, nel calcolo della durata massima di 36 mesi, si deve tener conto di tutti i rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le parti, anche se antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 247/2007.

Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale a tutela dei lavoratori precari: il limite di durata massima non ammette deroghe o interpretazioni che ne svuotino la finalità, e il calcolo deve essere onnicomprensivo di tutta la storia lavorativa del dipendente presso lo stesso datore di lavoro.

Come si calcola il limite massimo di 36 mesi per i contratti a termine?
Secondo la Corte di Cassazione, nel calcolo del limite massimo di 36 mesi devono essere sommati tutti i periodi di lavoro svolti in forza di contratti a termine con lo stesso datore di lavoro, includendo anche quelli stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/2007 che ha introdotto tale limite.

La normativa transitoria del 2007 ha concesso un “periodo di grazia” ai datori di lavoro?
No. La Corte ha chiarito che la norma transitoria non era una sanatoria per i datori di lavoro che avevano già superato il limite. Era intesa a consentire la prosecuzione dei rapporti a termine solo per i lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2008, non avevano ancora raggiunto la soglia dei 36 mesi.

Cosa accade se un lavoratore aveva già superato i 36 mesi di contratti a termine al 1° gennaio 2008?
In questo caso, al datore di lavoro era preclusa la possibilità di stipulare un qualsiasi nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore per le medesime mansioni. L’eventuale stipula di un ulteriore contratto è da considerarsi illegittima e dà diritto al lavoratore al risarcimento del danno.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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