Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29455 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 29455 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13555/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all ‘AVV_NOTAIO COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresentano e difendono
-controRAGIONE_SOCIALE–
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 4961/2022 depositata il 16/12/2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditi gli AVV_NOTAIO COGNOME per la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME per delega dei difensori RAGIONE_SOCIALEa controRAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE riformava la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede che, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di NOME COGNOME – assunta come maschera dal la RAGIONE_SOCIALE con contratti a termine reiterati nel tempo – aveva dichiarato nulli i termini di durata apposti ai contratti inter partes a far data dal superamento del limite di trentasei mesi, effettuando il computo solo con i contratti stipulati a partire dal 2012, con conversione a tempo indeterminato del rapporto dalla predetta data (inquadramento nel V livello C.C.N.L. di settore) e risarcimento del danno in misura di sei mensilità di retribuzione.
La Corte territoriale rilevava, in limine , che la RAGIONE_SOCIALE con delibera del 23 giugno 2022, adottata nel corso del giudizio d’appello a seguito d ‘ assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione degli atti ex art. 182, secondo comma, c.p.c., aveva confermato i propri legali del libero foro, così giustificando di non essersi avvalsa del patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, cui le RAGIONE_SOCIALE possono ricorrere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 , comma 3, del d.l. n. 345 del 2000, convertito in legge n. 6 del 2001, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del r.d. n. 1611 del 1033, come modificato dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 103 del 1979.
2.1. Nel merito, la Corte romana riteneva che la normativa interna non richiedesse per i contratti a termine con le RAGIONE_SOCIALE l’indicazione di ‘ragioni obiettive’ né fissa sse, in tale specifico settore, un limite di durata massima, anche per proroghe o rinnovi.
2.2. O sservava, poi, da un lato, che v’era giudicato esterno (costituito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa C orte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2655/2017 confermata da Cass. n. 8304 del 25 marzo 2019) per i contratti a termine stipulati fino al 2012 e già in quella sede impugnati, e, dall’altro, che la lavoratrice non
aveva proposto specifico motivo d’appello sulla assenza di ‘ragioni obiettive’ a giustificazione del termine per i contratti stipulati nel periodo dal 1° gennaio 2012 (data a partire dalla quale non operava più il giudicato esterno) al 4 gennaio 2015 (data fino alla quale il primo giudice aveva ritenuto legittima l’apposizione del termine, con soccombenza RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice sul punto).
2.3. Quanto al periodo a far tempo dal 5 gennaio 2015, sulla cui il legittimità il primo giudice si era pronunciato, l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa causale dedotta in primo grado e riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. – perché collegata all’esecuzione di spettacoli (compito rientrante nell’ordinaria attività RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE), andava esclusa in base al dettato del d.lgs. n. 81 del 2015, che aveva totalmente liberalizzato le assunzioni a tempo determinato, derogando per le RAGIONE_SOCIALE a gran parte RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina, sicché, tali contratti erano, in definitiva, rispettosi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di dieci motivi, cui oppone difese con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza interlocutoria del 13 dicembre 2024 n. 32424 questa Corte ha rimesso la causa alla trattazione RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza per la ritenuta necessità di valutare, con riferimento ai contratti a termine stipulati a partire dal 2015, l ‘ esigenza di addurre ragioni obiettive ai sensi RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo quadro allegato alla direttiva comunitaria, e ciò pur in presenza RAGIONE_SOCIALEa normativa interna (art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015) che aveva prescritto per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la acausalità dei contratti a tempo determinato e nello stesso tempo la mancanza del limite temporale, al fine di apprezzare la portata RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE 25 ottobre 2018 causa c-331/2017 e, ove possibile, adottare un ‘ interpretazione orientata al diritto eurounitario.
In vista RAGIONE_SOCIALE ‘ udienza, le parti hanno depositato memoria e il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate nella pubblica udienza, chiedendo di accogliere il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia il difetto di rappresentanza processuale in capo agli avvocati del libero foro e l’ inesistenza RAGIONE_SOCIALEo ius postulandi , con conseguente violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 125, primo e secondo comma, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. In subordine, si deduce la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 182, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Con questo motivo si censura, nel regime del patrocinio autorizzato ex art. 43 del r.d. n. 1161 del 1933, l’errore del la Corte d’appello nel ritenere sanata la inesistenza RAGIONE_SOCIALEo ius postulandi in capo agli avvocati del libero foro, ciò per effetto RAGIONE_SOCIALEa produzione di delibera del Consiglio di indirizzo formata in data successiva al conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura medesima. In subordine, si censura la mancata produzione RAGIONE_SOCIALEa procura rinnovata o nuovamente rilasciata.
1.1. La censura è infondata.
Infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che gli enti per i quali non opera il patrocinio obbligatorio RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, per avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘opera di liberi professionisti , debbono adottare apposita e motivata deliberazione, in difetto RAGIONE_SOCIALEa quale si configura un vizio di nullità del mandato ad litem (Cass. Sez. U., 20/10/2017, n. 24876; conforme Cass. Sez. U, 12/03/2025, n. 6635). Pertanto, poiché viene in rilievo un’ipotesi di nullità, emendabile ex tunc (Cass. Sez. U, 21/12/2022, n. 37434; conforme Cass. Sez. 3, 09/10/2023, n. 28251), nella specie è stata utilmente percorsa in appello la sanatoria ex art. 182 c.p.c., attraverso il rilascio RAGIONE_SOCIALEa necessaria autorizzazione, qui intervenuta con delibera resa in data 23 giugno 2022, come da art. 9 del protocollo d’intesa intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e, dunque, prima RAGIONE_SOCIALEo spirare del termine perentorio assegnato ex art. 182, secondo comma, c.p.c. alla RAGIONE_SOCIALE.
Va, quindi, disattesa anche la doglianza svolta in via subordinata. Infatti, non è revocato in dubbio che, in relazione al ricorso in appello, vi
fosse una procura difensiva in atti, riferibile alla parte e munita di specifici riferimenti all’atto processuale impugnato , cosicché ritiene questo Collegio che la Corte distrettuale bene ha fatto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 182 c.p.c. ratione temporis vigente, a invitare la RAGIONE_SOCIALE a sanare il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa procura, mediante apposita autorizzazione, con effetto sanante, senza che necessitasse rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa stessa procura ad avvalersi di avvocato del libero foro, stante anche il disposto di cui all’ultimo comma RAGIONE_SOCIALEa citata norma , che fa espressamente salvi gli effetti sostanziali e processuali fin dal momento RAGIONE_SOCIALEa prima notificazione (così, Cass. Sez. L, 06/09/2024, n. 23987).
Con il secondo motivo si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 329, secondo comma, c.p.c., degli artt. 112434 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. In particolare, s i censura l’impugnata sentenza per violazione del giudicato interno, sull’assunto che l’avvenuta (in primo grado) disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa interna derogatoria (segnatamente: artt. 3 del d.l. n. 64 del 2010 e 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015) a favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE costituisca ‘unità minima autonoma’ RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado non specificamente impugnata, donde, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito, la violazione del principio devolutivo, cd. limitato, RAGIONE_SOCIALE ‘ appello. I n subordine, si censura per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 , secondo comma, c.p.c. la decisione ‘ a sorpresa ‘ , sulla base RAGIONE_SOCIALEa cd. terza via, senza possibilità per le parti di contraddittorio.
2.1. In disparte il deficit di specificità RAGIONE_SOCIALEa censura, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 6 c.p.c., non essendo riportate in ricorso le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado necessarie per effettuare una verifica del perimetro del giudicato interno, si osserva che il terzo motivo d’appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (per come riportato alle pp. 21-22 del ricorso per cassazione) fa espresso riferimento al rispetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina comunitaria anche attraverso il richiamo all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE, e, dunque, investe direttamente il profilo RAGIONE_SOCIALEa disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa interna che, intanto è possibile, in quanto vi è un contrasto con quella europea, come interpretata dalla CGUE, la quale ultima impone che vi sia
almeno il rispetto di una RAGIONE_SOCIALEe cd. misure antiabuso alternativamente indicate al punto 1 – lett. da a) a c) RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 RAGIONE_SOCIALE‘ accordo quadro allegato alla direttiva 199/70/CE (e, qui, secondo la RAGIONE_SOCIALE sussisterebbero le ‘ragioni obiettive’ a giustificazione dei termini) . Una volta ritenuto che la questione era sottoposta al vaglio del giudice d’appello col (terzo) motivo di gravame, va escluso, conseguentemente, che possa configurarsi, sul punto, un rilievo d’ufficio da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale e, parimenti, di una ‘terza via’ perseguita dall’organo giudicante, trattandosi di aspetto su cui il contraddittorio era stato ritualmente attivato.
Peraltro, va rimarcato che non può costituire unità minima decisionale, suscettibile di passaggio in giudicato, la conformità o meno di una data normativa al diritto eurounitario, ove la pronuncia sollecitata al giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione quella normativa ponga in discussione , rientrando nel potere/dovere RAGIONE_SOCIALEo stesso fare corretta applicazione del diritto unionale.
Con il terzo motivo si sviluppa una censura articolata in più punti, come segue:
violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. In subordine, violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.;
b1) falsa applicazione degli artt. 333 e 436 c.p.c. e violazione o errata applicazione degli artt. 342, 346 e 329, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. In subordine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.;
b2) violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.;
b3) violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘ art. 118 disp. att. c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.;
violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1, del d.lgs. n. 368 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nonché degli artt. 10, 11 e
117 Cost., RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘a ccordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.;
d) violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 112 c.p.c., in relazione art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., e violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 113 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘ art. 19, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2015, in relazione art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo, invero di non perspicua lettura, è suddiviso in una serie di questioni, illustrate con riferimento alla sequenza temporale dei contratti inter partes .
3.1. In primo luogo, per i contratti fino al 1° gennaio 2012, si censura la sentenza impugnata per aver disatteso le deduzioni difensive facendo riferimento ad un giudicato esterno: l’assunto sarebbe erroneo perché nel precedente giudizio non si faceva riferimento al superamento del limite di durata di trentasei mesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001, ma solo alla mancanza di specificità RAGIONE_SOCIALEa causale dei contratti, ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001.
La doglianza è infondata in quanto non considera che, per giurisprudenza consolidata, l ‘ autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile (cfr., per tutte, le sentenze n. 5224 del 29/11/1989 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, Cass. Sez. L., 24/03/2004, n. 5925, Cass. Sez. L, 03/11/2004, n. 21069, Cass. Sez. L, 03/08/2007, n. 17078, Cass. Sez. L, 28/10/2008, n. 25893, Cass. Sez. 5, 09/10/2015, n. 20257, Cass. Sez. 2, 10/05/2018, n. 11314, Cass. Sez. 3, 26/02/2019, n. 5486), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 5925 del 2004, cit., e Cass. Sez. L, 08/10/2002, n. 14414). In particolare, è stato affermato che «in ogni azione contrattuale il negozio viene in rilievo ‘ nella sua duplice accezione di fatto storico e di fattispecie programmatica ‘ con la conseguenza che l ‘ oggetto del giudizio è sempre anche il rapporto che da quel negozio
scaturisce; sicché la domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità, in quanto avente ad oggetto l ‘ accertamento negativo RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza del rapporto contrattuale fondamentale, è equiparabile alla domanda di accertamento di diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute, articolate in base a un solo elemento costitutivo» (così Cass. Sez. L, 24/03/2017, n. 7687). In tale ottica, è stato affermato che il giudizio sulla insussistenza di una causa di nullità del RAGIONE_SOCIALE preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo RAGIONE_SOCIALE sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all ‘ insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (cd. giudicato per implicazione discendente: Cass. Sez. 2, 14/02/2022, n. 4717). Nello stesso senso, con specifico riferimento all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità del termine apposto ad un RAGIONE_SOCIALE di lavoro, è stato ribadito il principio generale per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cosicché il giudicato sulla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità del termine apposto ad un RAGIONE_SOCIALE di lavoro per genericità RAGIONE_SOCIALEe mansioni da svolgere e RAGIONE_SOCIALEa sede di lavoro è stato reputato preclusivo del l’ esame, in un successivo giudizio, RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEo stesso termine per violazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva (Cass. Sez. L, 30/10/2017, n. 25745).
3.2. Per i contratti dal 1° gennaio 2012 e fino al 4 gennaio 2015, nel motivo si assume che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che non risultasse proposta una censura sul difetto di specificità del termine, la cui legittimità era stata ritenuta dal primo giudice: anche tale rilievo sarebbe infondato, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, la questione non era stata decisa dal primo giudice, ma meramente assorbita, per essere stata accolta la domanda relativa alla violazione del limite massimo di trentasei mesi, sicché non era necessario
proporre appello, per difetto di soccombenza, risultando sufficiente la mera riproposizione RAGIONE_SOCIALEa questione.
Anche tale censura, in disparte ogni valutazione sul difetto di specificità, non essendo riportate in ricorso le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado necessarie per effettuare una verifica del decisum , è infondata.
In effetti, la domanda di nullità del l’apposizione del termine al RAGIONE_SOCIALE di lavoro per difetto di specificità RAGIONE_SOCIALEa causale precede, non solo logicamente ma anche giuridicamente, quella relativa alla sopravvenuta illegittimità per abusiva reiterazione oltre il limite di trentasei mesi, cosicché il giudice di primo grado era tenuto a valutare prioritariamente la domanda di nullità del termine per vizio genetico, dal momento che, ov e l’avesse reputata fondata, non avrebbe dichiarato la conversione del rapporto a tempo indeterminato solo a decorrere dal superamento RAGIONE_SOCIALEa durata massima, bensì dalla stipulazione del primo RAGIONE_SOCIALE cui era stato apposto il termine in violazione del requisito RAGIONE_SOCIALEa causalità (del resto, per come pare desumersi dalla sentenza impugnata, p. 7, per questi contratti il primo giudice avrebbe ritenuto esente dalla decadenza ex art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010 solo il vizio derivante dal superamento del limite di trentasei mesi). Deve, dunque, concludersi che il Tribunale ha inteso respingere, anche implicitamente, la domanda sul difetto di specificità, rispetto alla quale la lavoratrice risultava soccombente, con onere di impugnazione sul punto. Peraltro, ad analoga conclusione, nel senso di risultare comunque preclusa la questione nel presente giudizio, dovrebbe pervenirsi anche ove si volesse, piuttosto, configurare un vizio di omessa pronuncia sulla domanda: infatti, qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita, né risulti l’assorbimento RAGIONE_SOCIALEa questione pretermessa nella decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio (Cass. Sez. 3, 16/05/2006, n. 11356; conforme, Cass. Sez. 6-1, 01/12/2022, n. 35382). Ne consegue che, anche in tal caso, la odierna RAGIONE_SOCIALE, per far valere il vizio nel presente giudizio, era onerata di specifica impugnazione.
3.3. Infine, con riferimento ai contratti a far tempo dal 5 gennaio 2015, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la disciplina ratione temporis consentisse la piena legittimità del regime di acausalità del termine, ciò nonostante il dictum RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE del 25 ottobre 2018, C-331/17, COGNOME . Sotto questo profilo, si censura la decisione del giudice d’appello anche con riferimento ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 87 del 2018 , per aver respinto la domanda sul rilievo che non fosse stato allegato il superamento del termine di dodici mesi, senza considerare che, nell’assunto RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice, venivano in rilievo rinnovi acausali -come tali illegittimi, secondo la CGUE -e comunque la disciplina sui rinnovi.
Si evoca, qui, chiaramente la questione su cui si incentra l’ordinanza interlocutoria, che rappresenta il punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia e va affrontata unitamente al quarto motivo, che pure pone direttamente il tema RAGIONE_SOCIALEa compatibilità RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno con il diritto eurounitario .
4. Con il quarto motivo, infatti, si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, nonché degli artt. 10, 11 e 117 Cost., RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘a ccordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Si prospetta, altresì, la violazione del principio di primazia del diritto comunitario e dei principi espressi dalla Corte di giustizia europea in materia di abusiva successione di contratti a termine ad opera RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e di necessità di causali specifiche, concrete e coerenti con il requisito RAGIONE_SOCIALEa temporaneità per il ricorso al termine. Si denuncia, inoltre, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 nonché la violazione dei principi di diritto sanciti nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE COGNOME , oltre all’errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, del d.l. n. 64 del 2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, co mma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo sostiene, in sintesi, la non conformità alla direttiva, come interpretata dalla CGUE, RAGIONE_SOCIALEa normativa interna siccome applicata dalla Corte territoriale per sostenere che dopo l’entrata in vigore del d .l. n. 34 del
2014 i contratti, non soggetti al limite massimo dei trentasei mesi, potevano essere liberamente stipulati.
5. Il terzo motivo, limitatamente ai contratti stipulati successivamente al 4 gennaio 2015, ed il quarto motivo sono fondati nei sensi che seguono.
Per valutare la questione occorre procedere ad una analitica ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa disciplina che, nel tempo, ha regolato la materia del ricorso alla flessibilità per le RAGIONE_SOCIALE, disciplina connotata da specialità, rispetto a quella generale applicabile ai rapporti di diritto privato, con particolare riferimento ai requisiti necessari per la valida apposizione del termine, secondo il principio, riaffermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 22/02/2023, n. 5542), per cui, qualora venga dedotta in giudizio la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola di durata apposta al RAGIONE_SOCIALE di lavoro e si sia in presenza di una successione di norme nel tempo, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del RAGIONE_SOCIALE e non a quella in vigore al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia accertativa.
5.1. Giovandosi, almeno in parte qua , del quadro delineato nella citata decisione a Sezioni Unite, è opportuno partire dal regime di cui alla legge 14 agosto 1967 n. 800, non inciso, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U, 28 ottobre 1993 n. 10705, richiamata, fra le altre, da Cass. Sez. U, 3 marzo 2010, n. 5029), quanto alla natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘ente e dei rapporti di lavoro, dal l’ art. 3 del d.l. 11 settembre 1987 n. 374, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, che aveva esteso ai dipendenti degli enti lirici l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente per gli enti pubblici economici.
In effetti, tale normativa configurava un rapporto di lavoro, per così dire, ‘ ibrido ‘ , che presentava, cioè, elementi di diversificazione sia rispetto all’impiego pubblico tradizionale, perché costituito su base contrattuale e disciplinato da contratti collettivi di natura privatistica, sia rispetto al rapporto di lavoro privato, in quanto la natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘ente e la disciplina settoriale impedivano l’estensione piena RAGIONE_SOCIALEa disciplina privatistica, applicabile agli enti pubblici economici, solo apparentemente richiamata nella sua interezza dal d.l. n. 374 del 1987. Peraltro, rimaneva
in vigore l’art . 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 22 luglio 1977, n. 426, che , fra l’altro, vieta, a pena di nullità, «i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato».
5.2. L’inapplicabilità agli enti lirici RAGIONE_SOCIALEa legge 18 aprile 1962, n. 230, nella sua interezza (sino a quel momento affermata dalla giurisprudenza amministrativa limitatamente alla disciplina dettata dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge) era stata, poi, sancita dall’art. 9, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1992 n. 498, che aveva anche previsto, per l’anno 1993, il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato ed aveva consentito solo a determinate condizioni il ricorso al rapporto a tempo determinato («Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all ‘ aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si applicano le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.»).
5.3. Con il d.lgs. 29 giugno 1996 n. 367 è stato avviato il processo di trasformazione degli enti lirici in RAGIONE_SOCIALE di diritto privato, con la previsione, di carattere generale, che le RAGIONE_SOCIALE «sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo», principio, poi, ripreso, quanto al personale, dall’art. 22 che, n el testo originario, al comma 1 prevede che «i rapporti di lavoro dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell ‘ impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente», mentre, ai commi successivi inserisce specifiche deroghe, stabilendo, per quel che qui rileva, l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 230 del 1962, in tema di proroghe e rinnovi del RAGIONE_SOCIALE a termine.
5.4. Al d.lgs. n. 367 del 1996 ha, poi, fatto seguito il d.l. 20 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2001 n. 6, che, reiterando nella sostanza le disposizioni già contenute nel d.lgs. 23 aprile 1998 n. 134, dichiarato incostituzionale per difetto di delega con sentenza 18 novembre 2000 n. 503, ha previsto la trasformazione ex lege degli enti lirici in RAGIONE_SOCIALE di diritto privato con decorrenza retroattiva dal 23 maggio 1998 e, quanto alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro instaurato dalle RAGIONE_SOCIALE, ha richiamato il precedente decreto n. 367 del 1996, aggiungendo solo minime specificazioni.
Come sottolineato nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite, a partire, dunque, dalla data sopra indicata la mutata natura del datore di lavoro (inizialmente pubblica e poi trasformata in personalità giuridica di diritto privato) ha comportato la sottrazione dei rapporti di lavoro instaurati dagli enti lirici dall’area RAGIONE_SOCIALE‘impiego pubblico, con la conseguenza che è mutato integralmente il sistema RAGIONE_SOCIALEe fonti, perché se, in precedenza, era alla normativa RAGIONE_SOCIALE‘impiego pubblico che occorreva fare riferimento (in assenza di disciplina speciale), successivamente alla trasformazione l’applicabilità di quest’ultima è condizionata da un espresso richiamo, in difetto del quale trova applicazione la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘impiego privato.
5.5. A tale riguardo, con l’emanazione del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/70/CE, è stata sostanzialmente reiterata la disciplina per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già prevista con l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 230 del 1962, in quanto l’art. 11, comma 4, ha stabilito che «al personale artistico e tecnico RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5», ossia la disciplina RAGIONE_SOCIALEa proroga, del rinnovo del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine.
5.6. In tale contesto si è, poi, inserita la disposizione di cui all’art. 3, comma 6, del d.l. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100: «Alle RAGIONE_SOCIALE, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi
l ‘ articolo 3, quarto e quinto comma, RAGIONE_SOCIALEa legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle RAGIONE_SOCIALE le disposizioni RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 . ».
Dalla comparazione fra il testo RAGIONE_SOCIALEa norma in commento e quello del già richiamato art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, emerge evidente l’estensione RAGIONE_SOCIALEa deroga contenuta in quest’ultima disposizione, perché, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘intervento riformatore, la deroga stessa risulta, non più limitata alla sola disciplina RAGIONE_SOCIALEe proroghe e dei rinnovi, bensì ampliata sino a ricom prendere anche parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 che, nel testo all’epoca vigente (antecedente alla modifica attuata dalla legge 28 giugno 2012 n. 92), sanciva, al comma 01, la regola secondo cui il RAGIONE_SOCIALE di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato, ed al comma 2 prevedeva che, a pena di inefficacia, l’apposizione del termine dovesse risultare da atto scritto, nel quale dovevano essere specificate le ragioni (tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) del ricorso alla tipologia contrattuale.
5.7. Il legislatore è, quindi, intervenuto nuovamente sul tema con l’art. 40, comma 1 -bis , del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, disposizione -espressamente qualificatasi interpretativa -dichiarata incostituzionale dal Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi con sentenza n. 260 RAGIONE_SOCIALE’11 dicembre 2015, con la quale la Corte, in sintesi, ha rilevato che il legislatore, estendendo il divieto di stabilizzazione sancito dall’art. 3, quinto comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 426 del 1997 oltre il limite del rinnovo, aveva attribuito alla norma interpretata «un contenuto precettivo dissonante rispetto al significato RAGIONE_SOCIALEa parola ‘rinnovi’, accreditato da una costante elaborazione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità» e così facendo aveva leso l’autonomo esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale, interferendo
sui giudizi in corso, nonché «l ‘ affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali RAGIONE_SOCIALE ‘ autorità giudiziaria».
Nel dichiarare l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa la stessa Corte costituzionale ha dato atto, nella motivazione, RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di carattere innovativo con le quali, in un disegno complessivo improntato all ‘ esigenza di razionalizzare la spesa, il legislatore aveva accentuato, per le RAGIONE_SOCIALE, gli aspetti derogatori rispetto alla disciplina generale, sottraendo i rapporti a termine RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE medesime, oltre che al rispetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni imposte per le proroghe ed i rinnovi, all’applicazione dei commi 01 e 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo all’epoca vigente.
5.8. Lo scenario RAGIONE_SOCIALEa complessiva disciplina dei rapporti a termine RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE diviene critico, per quel che si dirà di seguito sul piano RAGIONE_SOCIALEa conformità all’ordinamento comunitario, con le modifiche apportate dal d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, al d.lgs. n. 368 del 2001. Infatti, in tal modo è stato abolito il requisito RAGIONE_SOCIALEa causalità del termine, già previsto in via generale dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 e derogato dal comma 1bis (introdotto dalla legge n. 92 del 2012 e coerentemente abrogato con il d.l. n. 34 del 2014 ) solo per l’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi. La prevenzione degli abusi nel ricorso al termine è stata così incentrata sulla previsione RAGIONE_SOCIALEa durata massima, consentita nel limite di trentasei mesi, comprensivo di proroghe, fino ad un massimo di cinque volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi, unitamente al limite numerico percentuale RAGIONE_SOCIALEa forza di lavoro flessibile rispetto a quella stabile. Il requisito RAGIONE_SOCIALEa forma scritta, che continua ad essere prescritto dal comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, è ormai limitato all’apposizione del termine, risultando per l’appunto superata la necessità RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEa causale.
Non viene, tuttavia, innovato l’art. 11, in tema di esclusione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE dalla disciplina di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, né è chiarito espressamente il senso RAGIONE_SOCIALEe esclusioni già
previste con il d.l. n. 64 del 2010 nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina generale di superamento RAGIONE_SOCIALEa causalità del termine.
5.9. Anche in occasione RAGIONE_SOCIALEa revisione RAGIONE_SOCIALEa «disciplina organica dei contratti di lavoro …» approvata con il d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 , i rapporti intercorrenti con il personale artistico e tecnico RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367 del 1996 non vengono sottratti alla disciplina privatistica nella sua interezza bensì, nella versione originaria, si prevede l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEe sole disposizioni dettate dagli artt. 19, commi da 1 a 3, e 21, relativi, rispettivamente, alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed alla disciplina RAGIONE_SOCIALEe proroghe e dei rinnovi.
5.10. La disciplina generale è, poi, mutata per effetto del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che, modificando il comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015, ha ricondotto l’ambito RAGIONE_SOCIALEa acausalità al primo RAGIONE_SOCIALE a termine di durata non superiore a dodici mesi, condizionando la durata superiore -comunque non eccedente i ventiquattro mesi -alla presenza di almeno una RAGIONE_SOCIALEe seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all ‘ ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, RAGIONE_SOCIALE ‘ attività ordinaria. La causalità specifica, come dianzi declinata, è richiesta anche in caso di rinnovo o proroga che comporti il superamento del termine di dodici mesi. Si reintroduce, di conseguenza, l’onere formale di specificazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze, quando richieste.
Le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE non risultano incluse fra le discipline esenti dalle modifiche apportate , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1, comma 3, del d.l. n. 87 del 2018, cit., restando immutata la previsione di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015, che esclude per tali enti l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all’art. 19, commi da 1 a 3, e 21.
5.11. Tuttavia, a ll’esito d ella pronuncia RAGIONE_SOCIALEa CGUE, COGNOME , più volte citata, il legislatore è nuovamente intervenuto ed ha modificato l’art. 29 nei termini che seguono.
In particolare con il d.l. 28 giugno 2019 n. 59, convertito dalla legge agosto 2019 n. 81, sono stati aggiunti all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015 i commi 3bis e 3ter , che recitano, nella versione originaria:
«3bis . Fermo restando quanto previsto dall ‘ articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità RAGIONE_SOCIALEe produzioni artistiche che rendono necessario l ‘ impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel RAGIONE_SOCIALE collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le RAGIONE_SOCIALE di cui all ‘ articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, i teatri di tradizione di cui all ‘ articolo 28 RAGIONE_SOCIALEa legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal RAGIONE_SOCIALE che applicano il RAGIONE_SOCIALE collettivo nazionale di lavoro RAGIONE_SOCIALE possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i trentasei mesi, anche non continuativi, anche all ‘ esito di successive proroghe o rinnovi. A pena di nullità, il RAGIONE_SOCIALE reca l ‘ indicazione espressa RAGIONE_SOCIALEa condizione che, ai sensi del presente comma, consente l ‘ assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l ‘ impiego del lavoratore assunto con RAGIONE_SOCIALE di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALEa forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 21, comma 2.
3ter . La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le RAGIONE_SOCIALE hanno l ‘ obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave».
Con l’art. 6, comma 8 -bis , del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 3bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 è stato modificato nel senso che, dopo il primo periodo, è stato inserito il seguente: «Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more RAGIONE_SOCIALE‘approvazione RAGIONE_SOCIALEe nuove dotazioni organiche e RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALEe procedure concorsuali, le RAGIONE_SOCIALE possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell ‘ anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.».
Come anticipato, l’intervento del legislatore è seguito alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE in materia, prevedendo espressamente la ricorrenza di esigenze contingenti e temporanee, inserendo il limite massimo di trentasei mesi (a differenza del limite di ventiquattro mesi ormai previsto per il lavoro privato) e reintroducendo il requisito formale RAGIONE_SOCIALE‘atto scritto con indicazione RAGIONE_SOCIALEa causale.
In tal modo, è stata dettata una disciplina speciale derogatoria rispetto a quella prevista per il lavoro privato, non dissimile, nella sostanza, a quella prevista per il lavoro pubblico contrattualizzato dall’art. 36, comm i 2 e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
5.12. Per completezza, si precisa che il d.l. n. 59 del 2019 ha contestualmente riformulato l’art. 22 del d.lgs. n. 367 del 1996 che, nel testo risultante all’esito RAGIONE_SOCIALEa riscrittura, ribadisce, al comma 1, la natura privatistica dei rapporti instaurati dalle RAGIONE_SOCIALE ma inserisce anche, dal comma 2ter al comma 2decies , una serie di condizioni limitative RAGIONE_SOCIALEe facoltà assunzionali, a tempo determinato ed indeterminato, con obbligo per le RAGIONE_SOCIALE di rideterminazione RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche.
6. In esito alla complessiva ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa normativa, seppure limitata ai profili di interesse nella presente sede, occorre approfondire la
portata RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE (sentenza del 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, COGNOME ), più volte richiamata, che , nell’esaminare il quadro derivante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 426 del 1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 6, del d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto contrastante con la clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato «una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza RAGIONE_SOCIALEa quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato in un RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.».
La Corte, pure richiamando le particolari esigenze di un settore, quello RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, nel quale «la programmazione annuale di spettacoli artistici comporta necessariamente per il datore di lavoro, esigenze provvisorie in materia di assunzione», che possono integrare una ragione obiettiva ai sensi RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia UE, causa C-331/17, COGNOME , cit., punti 46 e 47), ha ribadito che «non si può ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE», sicché i contratti in parola devono risultare conclusi per ragioni specifiche che rispondano ad un’esigenza soltanto temporanea e provvisoria di personale (Corte di Giustizia UE, causa C-331/17, COGNOME , cit., punti da 45 a 54). In particolare, si osserva che «Sebbene la programmazione annuale di diversi spettacoli possa richiedere l’assunzione di lavoratori particolari o supplementari, non risulta tuttavia dal fascicolo di cui dispone la Corte per quali ragioni le rappresentazioni artistiche, per le
quali i contratti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nel procedimento principale sono stati conclusi, sarebbero state specifiche né perché esse avrebbero dato luogo a un’esigenza soltanto provvisoria in termini di personale » (punto 53), aggiungendo, specificamente, che «i diversi contratti di lavoro a tempo determinato con i quali la RAGIONE_SOCIALE è stata assunta hanno dato luogo all’espletamento di compiti analoghi per vari anni, cosicché tale rapporto di lavoro, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, potrebbe aver soddisfatto un’esigenza non già provvisoria bensì, al contrario, duratura» (punto 54).
Rispetto alla interpretazione così resa dalla CGUE, occorre stimare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno alla direttiva ed all’accordo quadro ad essa allegato, con riferimento alla normativa di volta in volta applicabile.
7.1. Fino all’entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2014 , la disciplina speciale stabilita per le RAGIONE_SOCIALE si caratterizzava per la tradizionale esclusione RAGIONE_SOCIALEa normativa in tema di rinnovi e proroghe (già con la sancita inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 230 del 1962 e quindi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001), non innovata sostanzialmente neppure dal d.l. n. 64 del 2010, ancorché ampliasse la deroga sino a ricomprendere l ‘affermazione secondo cui il RAGIONE_SOCIALE di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato e l’onere RAGIONE_SOCIALEa forma scritta : infatti, come ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 11/02/2025, n. 3491), in tal modo il regime derogatorio aveva inciso solo sui requisiti formali RAGIONE_SOCIALEa clausola appositiva del termine e , attraverso l’affermata inapplicabilità del comma 01, aveva inteso sottolineare le particolari esigenze di un settore, quello RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, come evidenziato anche dalla Corte di Giustizia; rimaneva però, confermato, attraverso la ribadita applicabilità alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE del comma 1 del citato art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001, il presupposto causale per il valido ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato, vale a dire la ricorrenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive.
In tale specifico contesto, questa Corte (Cass. Sez. L, n. 3491 del 2025, cit.) ha ritenuto che, per assicurare la conformità RAGIONE_SOCIALEa normativa
interna all’ordinamento eurounitario , si deve escludere che le ragioni richiamate dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 possano essere coincidenti con quelle che stanno alla base del RAGIONE_SOCIALE di lavoro a tempo indeterminato e, pertanto, devono essere connotate da temporaneità; con la conseguenza che, in un settore nel quale l’attività ordinaria si esplica attraverso l’allestimento di spettacoli di durata temporalmente limitata che si susseguono nell’ambito di stagioni teatrali anch’esse ad tempus , non è sufficiente, per giustificare il ricorso al rapporto a tempo determinato, fare leva sulla temporaneità RAGIONE_SOCIALEa singola produzione e RAGIONE_SOCIALEa stagione medesima; una tale interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa interna, infatti, consentirebbe alle RAGIONE_SOCIALE l’elusione RAGIONE_SOCIALEa disciplina sovranazionale, perché, in sostanza, legittimerebbe sempre ed in ogni caso il ricorso al rapporto a tempo determinato, essendo connotati da temporaneità lo RAGIONE_SOCIALE e la stagione alla quale lo stesso si riferisce; la temporaneità, allora, va verificata in relazione ad un contesto più ampio ed alla complessiva organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività curata dalla fondazione, e potrà essere ritenuta sussistente solo qualora emergano ragioni dalle quali si possa desumere che quelle esigenze non potevano essere assicurate da personale assunto a tempo indeterminato.
N e discende che, anche nella vigenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.l. n. 64 del 2010, il ricorso al rapporto a tempo determinato non poteva essere giustificato con il solo richiamo alle mansioni ed allo RAGIONE_SOCIALE, in assenza di qualsivoglia ulteriore precisazione in ordine allo scopo del RAGIONE_SOCIALE, alla temporaneità RAGIONE_SOCIALEe esigenze, alla professionalità del soggetto assunto, ossia alla particolarità RAGIONE_SOCIALE ‘ apporto lavorativo per ciascuno dei diversi spettacoli con riferimento a ragioni tecniche o artistiche , secondo l’interpretazione ribadita nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite (n. 5542 del 2023). In particolare, in continuità con quanto già affermato (ancora, Cass. Sez. L, n. 3491 del 2025, cit.), va precisato che quell’orientamento, al pari RAGIONE_SOCIALEe pronunce rese sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 230 del 1962, si è formato con riferimento ai requisiti formali RAGIONE_SOCIALEa clausola appositiva del termine (in particolare al concetto di specificità RAGIONE_SOCIALEa causale ed alla nozione di
«specifico» RAGIONE_SOCIALE), non più richiesti per i contratti stipulati dalle RAGIONE_SOCIALE dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 64 del 2010 (in ragione RAGIONE_SOCIALE‘affermata inapplicabilità del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001), ma le considerazioni sulle quali riposano i principi enunciati ben possono essere utilizzate per enucleare e circoscrivere le «ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo», richieste dal citato d.l. per il valido ricorso al rapporto a tempo determinato. Pertanto, l’indagine che il giudice è chiamato a svolgere, pur riguardando non più la causale indicata nel RAGIONE_SOCIALE ma l’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni oggettive, che deve essere provata dal datore di lavoro, va condotta sulla base RAGIONE_SOCIALEe medesime indicazioni date dalle pronunce di questa Corte e, quindi, ove non vengano in rilievo ragioni sostitutive in relazione a lavoratore solo momentaneamente impedito (ragioni la cui sussistenza deve essere provata nei termini indicati, fra le tante, da Cass. Sez. L, 17 aprile 2024, n. 10391), occorrerà verificare se «le caratteristiche oggettive RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile» ed a tal fine «non può considerarsi suffic iente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato la mera qualifica tecnica o artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici e televisivi, occorr endo che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia reso necessario per il buon funzionamento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo RAGIONE_SOCIALE‘azienda» (Cass. Sez. L, 28 novembre 2018, n. 3187).
In definitiva, pure con le deroghe ampliate con il d.l. n. 64 del 2010, continuava a trovare applicazione il regime di causalità specifica per l’apposizione del termine, nel senso sopra interpretato dalla giurisprudenza di legittimità per assicurare la conformità RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale a quella europea, vale a dire che, nonostante fosse caduto l’onere formale di indicazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze che giustificano il ricorso alla flessibilità, rimaneva fermo il requisito RAGIONE_SOCIALEa temporaneità e provvisorietà, da
rapportare alla posizione del singolo lavoratore interessato, quale requisito su cui poggiava tradizionalmente la disciplina antiabusiva nello specifico settore in esame.
7.2. Viceversa, nella sopraggiunta vigenza del d.l. n. 34 del 2014 il regime RAGIONE_SOCIALEa causalità viene ad essere espunto dalla disciplina generale con la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, come sopra indicato. Come ricaduta sulla disciplina speciale prevista per le RAGIONE_SOCIALE, la perdurante applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione prevista dal predetto art. 1 ( rectius : la sua mancata inclusione fra le norme inapplicabili) potrebbe astrattamente indurre a ritenere estesa alle stesse il limite di durata massima di trentasei mesi ivi stabilito; tuttavia, tale conclusione risulta sostanzialmente incompatibile con la mantenuta inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina sulle proroghe e sui rinnovi, oltre che con le esigenze specifiche del settore, che, tradizionalmente, avevano giustificato un trattamento differenziato.
Peraltro, l’applicazione del termine di durata massima è stata espressamente esclusa nel regime originariamente delineato dal d.lgs. n. 81 del 2015 (art. 29), ciò che induce a confermare la linearità di un ‘interpretazione in continuità sul punto nella disciplina in materia.
In sintesi, coniugando la acausalità con la mancanza del limite massimo temporale, nel sistema interno si determinerebbe la totale assenza di misure di prevenzione degli abusi, in evidente contrasto con la clausola 5, secondo la lettura già fornita dalla CGUE con la sentenza COGNOME , tenendo anche conto RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di procedere alla conversione del rapporto, ribadita anche dalle Sezioni Unite.
8. In tale quadro, ferma l’irretroattività RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina derivante dalle modifiche introdotte con il d.l. n. 59 del 2019, prima di giungere a sollevare questione di costituzionalità RAGIONE_SOCIALEa normativa interna, in relazione all’art. 117 Cost. ed al parametro interposto RAGIONE_SOCIALEa direttiva non autoapplicativa quanto alla clausola 5, stante la chiara interpretazione RAGIONE_SOCIALEa CGUE, occorre preliminarmente vagliare la percorribilità di un’interpretazione conforme, come pure predicato dalla Corte europea («Più
in particolare, spetta al giudice adito, nei limiti del possibile e qualora si sia verificato un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, interpretare ed applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione (ordinanza RAGIONE_SOCIALE’11 dicembre 2014, León Medialdea, C -86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, punto 56).»: causa C- 331/17, COGNOME , punto 69).
In effetti, ad avviso del Collegio, sia nella vigenza del d.l. n. 34 del 2014 che nel regime previsto dal d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all’adeguamento operato con il d.l. n. 59 del 2019, la strada RAGIONE_SOCIALE‘in terpretazione conforme è plausibile e obbligata attraverso il ricorso al requisito RAGIONE_SOCIALEa necessaria temporaneità e provvisorietà RAGIONE_SOCIALE‘occasione di lavoro che giustifica l’apposizione de l termine, quale presupposto intrinsecamente connaturato alla specialità RAGIONE_SOCIALEa disciplina prevista per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia UE, in conformità, del resto, all’ opzione ermeneutica costantemente adottata da questa Corte proprio per assicurare la tenuta RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno rispetto alla nor mativa eurounitaria.
In tale ottica, in continuità con l’ indirizzo espresso in riferimento alla vigenza del d.l. n. 64 del 2010 ( supra p. 7.1.) , ferma l’ inapplicabilità degli oneri di specificazione formali, in caso di contestazione sulla legittima apposizione del termine in sede giudiziale , l’accertamento va compiuto non sulle indicazioni contrattuali bensì sul rapporto, sulla base dei medesimi parametri in precedenza affermati per ravvisare la specificità RAGIONE_SOCIALEa causale e giustificato il ricorso al termine.
Questo approdo, che fa leva non sulla durata massima ma sulla temporaneità e provvisorietà RAGIONE_SOCIALEa esigenza, come condizione radicata nel l’essenza stessa del rapporto a tempo determinato, consente di interpretare in maniera conforme alla normativa comunitaria la disciplina applicabile sia nella vigenza del cd. decreto Poletti che nel regime del cd. Jobs Act, sino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa normativa specifica di cui ai commi
3bis e 3ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 , attraverso l’estrapolazione di un requisito immanente al ‘sistema’, secondo una linea di continuità con il passato.
Nel ricostruire, dunque, gli interventi normativi che si sono succeduti in materia, in adesione all’ orientamento espresso da questa Sezione (fra le altre, Cass. Sez. L, 20 marzo 2014, n. 6547), valorizzando i commi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 del d.lgs. n. 367 del 1996, che fissano, rispettivamente, in tema di rapporto a tempo determinato la regola e l’eccezione, vanno affermati i seguenti principi, secondo la disciplina applicabile ratione temporis :
ai contratti del personale artistico sottoscritti prima RAGIONE_SOCIALEa trasformazione degli enti lirici in RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica di diritto privato (ovvero prima del 23 maggio 1998) sono inapplicabili le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 230 del 1962, e in particolare le norme sui rinnovi dei rapporti di lavoro (legge n. 426 del 1977, art. 3, commi 4 e 5);
successivamente alla trasformazione (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998), e fino all ‘ entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le RAGIONE_SOCIALE si applica la disciplina prevista dalla citata legge n. 230 del 1962, con l ‘ unica esclusione costituita RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, relativa alle proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal d.lgs. n. 367 del 1996, art. 22;
dopo l ‘ entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE previste dal d.lgs. n. 367 del 1996, si applica la disciplina generale di cui al predetto d.lgs. n. 368 del 2001, con le esclusioni costituite dall ‘ art. 4, relativo alle proroghe, e dall ‘ art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, come stabilito dal d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 4;
il d.l. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6, ha un valore confermativo RAGIONE_SOCIALEa inapplicabilità ai rapporti in esame RAGIONE_SOCIALEe norme in tema di rinnovi dei contratti a tempo determinato, ma, rispetto alla disciplina generale, ha esteso la deroga al requisito di forma ed al l’affermazione secondo cui la forma ordinaria è il RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato; rimane il regime di
causalità del termine, nell’accezione specifica indicata supra , al p. 7.1., con verifica da compiere non sul rispetto RAGIONE_SOCIALE‘onere di forma ma nella sostanza RAGIONE_SOCIALE‘atteggiarsi del rapporto di lavoro;
e) nella vigenza del d.l. n. 34 del 2014, la caducazione del requisito RAGIONE_SOCIALEa causalità del termine, stabilito in via generale con la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, incidendo su una disciplina che già prevedeva per le RAGIONE_SOCIALE l’ inapplicabilità del limite massimo di durata di trentasei mesi, derivante dalla esclusione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in tema di rinnovi e proroghe, comporterebbe l’assenza di misure antiabusive , evocando la necessità di procedere ad un’interpretazione c onforme. In tal senso, per ritenere legittima l’ apposizione del termine l’ esigenza che giustifica l’assunzione deve essere temporanea e provvisoria e non già rispondente a fabbisogni duraturi e permanente, nei medesimi termini già interpretati nella vigenza del d.l. n. 64 del 2010;
alla stessa conclusione di cui al precedente punto e) occorre pervenire nel regime di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 59 del 2019, stante l’espressa inapplicabilità del limite di durata massima, oltre che RAGIONE_SOCIALEa disciplina in tema di rinnovi e proroghe;
la temporaneità RAGIONE_SOCIALEe esigenze che giustificano il ricorso al termine, analogamente a quanto espresso ai punti e) e f), è richiesta anche a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate al d.lgs. n. 81 del 2015 dal d.l. n. 87 del 2018, nella immutata previsione RAGIONE_SOCIALEe deroghe di cui all’art. 29 sul termine massimo, rinnovi e proroghe;
infine, con l’introduzione dei nuovi commi 3 -bis e 3ter all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015, è stato espressamente ripristinato il requisito RAGIONE_SOCIALEa causalità, postulato dal chiaro riferimento alle «esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità RAGIONE_SOCIALEe produzioni artistiche che rendono necessario l ‘ impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel RAGIONE_SOCIALE collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti», così come è stato reintrodotto l’onere di forma («A pena di nullità, il RAGIONE_SOCIALE reca
l ‘ indicazione espressa RAGIONE_SOCIALEa condizione che, ai sensi del presente comma, consente l ‘ assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo»), che può essere assolto «anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con RAGIONE_SOCIALE di lavoro a tempo determinato». In base alla lettera RAGIONE_SOCIALEa norma emerge con chiarezza che il richiamo al programma vale a soddisfare l’onere formale di specificazione RAGIONE_SOCIALEa causale, ma non integra di per sé il requisito sostanziale di giustificazione, rispetto al quale, a parte l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa sostituzione, è richiesto espressamente il carattere contingente o temporaneo RAGIONE_SOCIALE‘esigenza determinato «dalla eterogeneità RAGIONE_SOCIALEe produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico »; rimane, dunque, valida la specifica interpretazione confermata sul punto dalle Sezioni Unite (n. 5542 del 2023), non scalfita dalla novella legislativa. Risulta, invece, del tutto nuovo, rispetto all’iter evolutivo descritto, l’introduzione del limite di durata massima di trentasei mesi, come misura ulteriore, che affianca quella tradizionale RAGIONE_SOCIALEa temporaneità RAGIONE_SOCIALEe esigenze.
In definitiva, come già sopra osservato , l’ attuale regime delineato per le RAGIONE_SOCIALE risulta, nella sostanza, allineato a quello previsto per il settore pubblico piuttosto che alla disciplina stabilita per il lavoro privato. In questo senso, giova qui ribadire il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, nei termini affermati dalle Sezioni Unite nella richiamata pronuncia, con espresso riferimento alla disciplina RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE.
10. Nella specie, poiché i contratti ancora in contestazione, secondo quanto osservato supra con riferimento al terzo motivo di ricorso, sono quelli a partire dal 4 gennaio 2015 (salva la valutazione, nella opportuna sede, circa l’eccezione di decadenza, nei termini riportati a p. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), e l’ultimo (almeno per come emerge dal ricorso) è stato stipulato il 29 aprile 2019, per il periodo dal 2 maggio 2019 al 9 maggio 2019, viene in rilievo l’arco temporale compreso nella vigenza del d.lgs. n. 368 del 2001 (come modificato dal d.l. n. 34 del 2014 di cui alla
lett. e) del precedente p. 9) e, in successione, del d.lgs. n. 81 del 2015, prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate dal d.l. n. 59 del 2019, inapplicabile ratione temporis (di cui alle lett. f) e g) del precedente p. 9).
Poiché la Corte territoriale, nel ritenere contemporaneamente vigente sia il regime di acausalità che l’assenza del limite di durata massima, ha adottato un’interpretazione non conforme al diritto eurounitario , nel senso sopra illustrato, va disposta la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in accoglimento, per quanto di ragione, del terzo e del quarto motivo.
11. Procedendo nella disamina RAGIONE_SOCIALEe censure del ricorso, con il quinto motivo si deduce, alla luce RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1344 c.c., il convincimento circa la mancata prova RAGIONE_SOCIALE ‘ intento fraudolento, anche come omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonché come violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si censura, in particolare, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 1344 c.c., il convincimento del giudice d’appello circa la mancata prova RAGIONE_SOCIALE‘intento fraudolento.
11.1. La censura, nei termini proposti, è inammissibile perché sollecita il riesame, precluso nella sede di legittimità, del compendio documentale e RAGIONE_SOCIALEe complessive deduzioni difensive che, secondo la RAGIONE_SOCIALE, avrebbero dovuto orientare per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘intento fraudolento per eludere l’obbligo di instaurazione di un RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato pur godendone i vantaggi in termini di continuità di impego del dipendente; intento fraudolento negato, invece, dal giudice d’appello per carenza (o equivocità) degli elementi di prova.
Peraltro, la doglianza proposta sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c.p.c. non è conforme alle forme di deduzione indicate da questa Corte a Sezioni Unite, risultando incentrato sull’omesso esame «di tutta la sopra riportata molteplicità di fatti (secondari) con portata indiziante decisiva», in tal modo già difettando la chiara decisività RAGIONE_SOCIALEa censurata omissione.
12. L’accoglimento, nei limiti di cui sopra, del terzo e del quarto motivo determina l’assorbimento RAGIONE_SOCIALEe ulteriori censure .
12.1. Infatti, con il sesto motivo, formulato in via subordinata rispetto al secondo, al terzo e al quarto motivo e per l’ipotesi di mancata disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina interna, si censura, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 11, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001, 3 del d.l. n. 64 del 2010, 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, nonché degli artt. 5 e 108 del C.C.N.L. RAGIONE_SOCIALE del 19 giugno 2000, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per l’ avvenuta applicazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa normativa derogatoria prevista per il personale artistico e tecnico RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, pur non appartenendo la predetta, in quanto maschera di sala (accompagnamento del pubblico ai posti a sede), a tali categorie di personale.
12.2. Con il settimo motivo si censura, per erroneità derivata, il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda alla condanna indennitaria, ex art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010.
12.3. Con l’ottavo motivo, si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. , per erroneità derivata, in difetto di soccombenza, per l’accoglimento de lle precedenti censure, RAGIONE_SOCIALEa statuizione di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di primo e di secondo grado.
12.4. Con il nono motivo si ripropongono per la fase rescissoria le domande di cui al ricorso di primo grado e quelle di cui all ‘ appello incidentale.
12.5. Infine, con il decimo motivo, ci si limita a trascrivere l ‘ elenco dei n. 80 contratti a termine inter partes , dal 13 dicembre 2005 al 29 aprile 2019, elenco cui si fa riferimento nelle precedenti censure.
In definitiva, va accolto il terzo motivo e il quarto motivo, nei limiti di cui in motivazione, disattesi il primo, secondo e quinto motivo, assorbite le ulteriori censure, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio del la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame, attenendosi ai principi di cui al p. 9, ed a cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il terzo e il quarto motivo, nei limiti di cui in motivazione, disattesi il primo, secondo e quinto motivo, assorbite le ulteriori censure; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in divers a composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Cons. est.
Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME