Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 32424 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32424 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13555-2023 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 13555/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 04/12/2024
CC
avverso la sentenza n. 4961/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 2845/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
con sentenza del 16 dicembre 2022 la Corte d’appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda di NOME COGNOME – assunta dal Teatro dell’Opera di Roma con plurimi contratti a termine poi reiterati nel tempo – aveva dichiarato nulli i termini di durata apposti ai contratti inter partes con conversione del rapporto a tempo indeterminato (con mansioni di maschera riconducibili al V livello c.c.n.l. di settore) e risarcimento del danno in misura pari a sei mensilità di retribuzione;
la Corte territoriale rilevava in limine che la Fondazione, con delibera del 23.6.2022 adottata nella fase di gravame a seguito di assegnazione di termine per la regolarizzazione degli atti ex art. 182 comma 2 cod. proc. civ., aveva confermato i legali del libero foro a suo tempo officiati, così ribadendo di non volersi avvalere del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, cui l a Fondazione avrebbe potuto ricorrere ai sensi dell’art. 1 co mma 3 del d.l. n. 345/2000, conv. in legge n. 6/2001, e dell’art. 43 r.d. n. 1611/1033, come modificato dall’art. 11 legge n. 103/1979;
la Corte territoriale rilevava, inoltre, che la normativa interna non richiedeva per i contratti a termine con le Fondazioni liriche e sinfoniche l’indicazione di ‘ragioni obiettive’ né fissava, in tale settore,
un limite di durata massima (36 mesi) dei contratti, anche per le proroghe e i rinnovi;
osservava, poi, da un lato, che v’era il giudicato esterno (sentenza della C orte d’appello di Roma n. 2655/2017 confermata da Cass. n. 8304/2019 del 25.3.2019) sulla legittimità dei contratti a termine fino al 1.1. 2012, e, dall’altro, che la lavoratrice non aveva formulato specifico motivo d’appello sulla assenza di ‘ragioni obiettive’ a giustificazione del termine per i contratti del periodo successivo e fino al 4.1.2015: data fino alla quale il primo giudice aveva ritenuto legittima l’apposizione del termine, con soccombenza della lavoratrice sul punto;
quanto, invece, al periodo a far tempo dal 5/1/2015, sulla cui illegittimità il primo giudice si era pronunciato, l’invalidità della causale dedotta in primo grado e riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ. – perché collegata all’esecuzione di ‘ spettacoli ‘ nella stagione teatrale, cozzava con il dettato del d.lgs. n. 81/2015 che aveva totalmente liberalizzato le assunzioni a tempo determinato derogando per le Fondazioni liriche sinfoniche a larga parte della nuova disciplina varata per i rapporti a termine;
sicché, tali contratti a termine erano, in definitiva, conformi alla normativa interna;
avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice sulla base di dieci motivi, cui si oppone con controricorso la Fondazione corredato di memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
il Collegio rileva che oggetto del contendere è la necessità di valutare, per i contratti a termine stipulati a partire dal 2015 dalla Fondazion e Teatro dell’Opera di Roma, l’esi genza che sussistano delle ‘ragion i obiettive ‘ , come richieste da lla clausola 5 dell’Accordo quadro,
allegato alla direttiva 1999/70/CE, e ciò pur in presenza di una normativa interna che con il d.lgs. n. 81/2015 ( in particolare l’ art. 29, comma 3), più volte modificato, ha coniugato, per le Fondazioni liriche sinfoniche, l’acausalità dei contratti a tempo determinato con la mancanza del limite temporale, con l’effetto di determinare un’assenza di misure di prevenzione degli abusi;
vengono in questione, al riguardo, profili di carattere nomofilattico e la portata e l’applicabilità di CGUE, sentenza 25 ottobre 2018, in causa n. C-331/17, Sciotto, al fine di valutare se sia possibile adottare una interpretazione del diritto interno orientata al diritto eurounitario;
si ritiene, quindi, che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione