Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3475 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3475  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO  NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10351/2022 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso  dall’avvocato  NOME  COGNOME,  con  diritto  di  ricevere  le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale rappresentante pro  tempore ,  domiciliato  in  INDIRIZZO presso  LA  CANCELLERIA  DELLA  CORTE  SUPREMA  DI  CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri;
– controricorrente –
Oggetto:
Settore
artistico
–
nullità
contratti
a
termine
–
conversione –
avverso la sentenza n. 4279/2021 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 3587NUMERO_DOCUMENTO; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 04/12/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
 L’odierno  ricorrente,  ‘corda  di  tenore’,  aveva  lavorato  presso  la RAGIONE_SOCIALE in virtù, di plurimi contratti a temine  (e  relative  proroghe),  analiticamente  indicati  per  durata  ed oggetto.
In particolare, aveva agito dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE deducendo la nullità di quattro contratti: -dal 13/05/2015 al 25/07/2015 con proroga sino al 31/07/2015 ; -dall’ 8/09/2015 al 16/09/2015 con proroga sino al 20/12/2015; dall’11/03/2016 al 16/04/2016; – dal 14/06/2016 al 2/08/2016 , per essere gli stessi privi di causale, di vincolo della necessità diretta e del requisito della temporaneità, posti in essere in violazione del d.lgs. n. 368/2001 e della normativa comunitaria, e deducendo altresì l’inapplicabilità ai suddetti contratti della normativa di cui al d.lgs. n. 81/2015.
Il Tribunale, pronunciando sulle eccezioni di decadenza formulate dalla  RAGIONE_SOCIALE,  riteneva  maturata  la  decadenza  dall’impugnativa  dei contratti dell’8/09/2015 e del 14/06/2016.
Per  il  resto  evidenziava  che  gli  ulteriori  contratti  rientravano  nella vigenza del d.lgs. n. 81/2015, il quale aveva confermato il precedente d.l.  n.  34/2014,  conv.  nella  legge  n.  78/2014,  che  aveva  abrogato  la prescrizione della causale delle assunzioni a termine.
Riteneva, pertanto, che la acausalità del contratto a termine costituisse regola generale, oltre a quello del limite di durata massima del primo contratto che non può superare i 36 mesi.
Richiamava la sentenza CGUE (Seconda Sezione) 26 febbraio 2015, causa C238/14, (Commissione europea c. Granducato del Lussemburgo),  resa  proprio  con  riferimento  ai  lavoratori  saltuari  dello
spettacolo,  con  la  quale  la  Corte  di  Giustizia  ha  affermato  che,  nella successione  di  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  rilevano  le ragioni  obiettive che  giustificano  siffatti  contratti  e  la  sussistenza  di circostanze precise e concrete che contraddistinguano l’attività in esame e,  pertanto,  giustifichino  in  tale  contesto  particolare  l’utilizzo  di  una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Evidenziava che tali ragioni obiettive erano concretamente presenti nei suddetti contratti 13/05/2015 e dell’11/03/2016.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della decisione di primo grado , dichiarava la nullità del termine apposto al contratto dell’11/03/2016 e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla predetta data; condannava la RAGIONE_SOCIALE al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro e al pagamento dell’indennità onnicomprensiva nella misura di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Evidenziava preliminarmente che l’eccezione di decadenza era stata solo  parzialmente  accolta  dal  primo  Giudice;  per  la  parte  residua -laddove  cioè  è  stata  ritenuta  rituale  e  tempestiva  l’impugnativa  (e dunque con riguardo ai contratti del 13/05/2015 e dell’11/03/2016) -la RAGIONE_SOCIALE  non  aveva  proposto  gravame  incidentale  allo  scopo  di coltivare le eccezioni respinte dal Tribunale, di modo che sul punto si era formato il giudicato.
Rilevava  che  entrambi  i  suddetti  contratti  risultavano  avere  una causale  esposta  con  formule  generiche,  corrispondenti  all’elencazione degli  spettacoli  in  cartellone  che  non  risponde  al  canone  di  specificità evincibile dal diritto dell’Unione.
Riteneva,  in  linea  con  le  osservazioni  della  Corte  di  legittimità  già svolte nel vigore della precedente disciplina (Cass. n. 19189/2016), che anche nel presente caso non potesse sostenersi l’unicità ed infungibilità
dell’apporto  professionale  individuale  del  ricorrente quale  ‘corda  di tenore ‘, non surrogabile dal personale facente parte del coro stabile del RAGIONE_SOCIALE,  com’era  reso  evidente  dalla  reiterata  assunzione  senza  alcuna distinzione di ruolo e di produzione artistica.
Richiamava anche Cass. n. 6679/2019 sulla necessità di valutare in modo rigoroso le ‘ragioni obiettive’ alla base del contratto.
Aggiungeva che occorreva tener conto della nuova disciplina introdotta  dal  d.l.  n.  34/2014  conv.  in  legge  n.  78/2014  e  dal  d.lgs. 81/2015 nella vigenza dei quali erano stati stipulati i suddetti contratti (ancorché anteriori alle modifiche introdotte dal d.l. n. 87/2018, conv. in legge n. 96/2018, n. 96 e dal d.l. n. 59/2019, conv. in legge n. 81/2019, recante, tra l’altro, Misure urgenti in materia di personale delle RAGIONE_SOCIALE) .
Rilevava che, alla luce della normativa applicabile, l’apposizione del termine  in  questo  settore  soggiaceva  alla  sola  necessità  della  forma scritta (salvo il caso in cui rapporto abbia durata non superiore a dodici giorni), nel rispetto dei divieti di assunzione nei casi previsti dall’art. 20 (come, ad esempio, per la sostituzione di lavoratori in sciopero).
Evidenziava  che  in  questo  quadro  normativo,  i  lavoratori  artistici potrebbero  essere  assunti  a  termine  liberamente,  fermi  i  detti  vincoli minimi, per un numero di volte illimitato, anche in assenza di causali, senza  predeterminazione  di  un  limite  massimo  di  durata  di  ciascun contratto.
Risultava così omessa  la  previsione di vincoli desumibili dalla clausola 5, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato al fine di prevenire  il  ricorso  abusivo  alle  assunzioni  di  lavoratori  precari:  non sono previste né ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei contratti, né è stabilita la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, né il numero dei rinnovi degli stessi.
Assumeva che una disciplina del genere risultava non conforme alla clausola 5 dell’Accordo quadro intesa a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, clausola che impone l’obbligo di introdurre una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
Riteneva  la  contrarietà  alla  clausola  5  dell’Accordo  quadro  della disciplina  contenuta  nel  d.lgs.  n.  81/2015  nel  suo  testo  originario, applicabile ratione temporis alla presente controversia, nella parte in cui esenta le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla sottoposizione a tutti i limiti che il diritto europeo ha stabilito per prevenire gli abusi nella reiterazione delle assunzioni a termine.
Evidenziava  che  se  non  si  applica  la  disciplina  dei  limiti  di  durata massima né del numero dei rinnovi, per espressa eccezione stabilita dal legislatore, per non incorrere nella violazione del diritto unionale, deve farsi comunque applicazione del criterio delle ‘ragioni obiettive’.
Riteneva che, anche ove volessero considerarsi ‘specifici’ gli spettacoli  riportati  nei  contratti,  non  vi  era  dubbio  che  non  potesse reputarsi ‘specifico’ l’apporto del ricorrente al ‘coro’, atteso il carattere e la varietà degli spettacoli stessi indicati in ciascun contratto e la natura delle mansioni  svolte che non  sono  connesse  ad  una  particolare ‘specializzazione’ in una materia che ne giustifichi l’assunzione per quel tipo di spettacolo.
Inoltre,  la  reiterazione  di  tale  tipologia  di  contratti  inficiava  la  tesi della  riconducibilità  dell’apposizione  dei  termini  ad  esigenze  effettive  e temporanee e consentiva di configurare un’ipotesi  di  ricorso  abusivo  a una successione di contratti a tempo determinato per porre rimedio alla carenza  strutturale  di  personale  da  adibire  a  mansioni  rientranti  nella
ordinaria attività dell’Ente, in contrasto con le indicazioni della Corte di Giustizia.
Riteneva, quindi, sussistente l’abusiva reiterazione del rapporto, con riguardo al solo contratto decorrente dall’11/03/2016, nella persistente assenza  di  una  causale  idonea,  considerando  irrilevante  il  mancato superamento del limite temporale del 36 mesi (non essendo, peraltro, tale  limite  applicabile  ai  contratti  a  termine  stipulati  dalle  RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015).
Quanto al contratto dell’8/09/2015 (per il quale l’impugnazione del lavoratore aveva  riguardato anche  l’affermata decadenza)  riteneva assorbente (anche alla luce del tenore letterale dell’art. 28, comma 1, d.lgs.  n.  81/2015)  la  circostanza  che  l’
rilevava il difetto di interesse,  essendo  l’impugnazione  anteriore  alla  scadenza  del  termine come prorogato.
Dichiarava, conclusivamente, la nullità del termine apposto al contratto dell’11/03/2016 e, non emergendo dalla complessiva normativa  applicabile  alcuna  disposizione  ostativa,  la  conversione  del rapporto con decorrenza dalla data predetta e con ordine alla RAGIONE_SOCIALE di ripristino della funzionalità del rapporto.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso affidato a quattro motivi.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
 Con  il  primo  motivo  il  ricorrente  denuncia  la  v iolazione  dell’art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per aver omesso  il  Collegio  di  pronunciarsi  sulla  domanda  di  gravame  laddove
veniva contestata la validità della causale appositiva del termine negoziale del contratto a termine decorrente dal 13/05/2015 al 27/05/2015, prorogato sino al 31/07/2015 e per aver omesso l’esame della nullità di tale contratto.  Ovvero, gradatamente, violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 6, Cost. per omessa motivazione totale del motivo di rigetto implicito.
Assume che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, concludendo per l’accertamento della nullità del terzo contratto decorrente dal 11/03/2016 (dalla  cui  data  ha  disposto  la  costituzione  del  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato), abbia omesso di pronunciarsi sul primo contratto (decorrente dal 13/05/2015).
Pur sulla scorta della medesima disciplina e della sovrapponibilità delle motivazioni assunzionali contenute tanto nel contratto costituito in data 13/05/2015 quanto nel contratto costituito in data 11/03/2016 (nei quali, a dire del ricorrente, le causali si limitano alla mera indicazione dello spettacolo o serie di spettacoli), la sentenza presenta una omessa pronuncia circa la nullità della causale del primo dei contratti a termine, e cioè di quello del 13/05/2015 che ridonda in un omesso esame dello stesso.
Sostiene,  altresì,  che  vi  è  stato  un  omesso  esame  del  motivo  di gravame circa la nullità del suddetto contratto del 13/05/2015.
Sotto il medesimo profilo, qualora si ritenga di trovarsi in presenza di un rigetto implicito sul capo di gravame concernente la nullità della causale del contratto del 13/05/2015, si concretizza comunque un motivo di censura ai sensi del n. 4, in quanto si verterebbe nell’ipotesi di una omessa motivazione circa la presunta validità dello stesso contratto: omesso esame e/o omessa motivazione comunque refluenti nell’ambito del n. 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la v
iolazione  e  falsa
applicazione dell’art. 8, L. 604/1966, laddove la norma detta i criteri per procedere alla quantificazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 32, L. n. 183/2010.
Assume che la Corte partenopea, pur avendo richiamato tali criteri, utili alla quantificazione della sanzione pecuniaria secondo in canoni della proporzionalità predefinita dal legislatore (tra 2,5 e 12 mensilità), non abbia fatto buon governo delle norme regolatrici della fattispecie, perché ha inserito, de iure condendo , tra tali criteri, la durata dei contratti ed omesso di utilizzare il criterio dell’anzianità di servizio del lavoratore (che, nel caso di specie, decorre dal 7/09/1995).
Da  tale  non  corretta  interpretazione  ed  applicazione  dell’art.  8,  è derivata la liquidazione della sanzione pecuniaria di solo quattro mensilità  della  retribuzione  globale  di  fatto  da  ultima  percepita  dal lavoratore, nonostante le profuse indicazioni offerte in prime cure ed in sede  di  gravame  che  concludevano  per  l’applicazione  della  misura indennitaria massima.
 Con  il  quarto  motivo  il  ricorrente  denuncia  la  violazione  dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ex art.  360,  comma 1, n. 4, per motivazione apparente.
Anche  in  questo  caso  assume  che,  se
carattere decisivo (nel senso  che,  se  esaminato,  avrebbe  determinato  un  esito  parzialmente diverso della controversia)
7. È fondato anche il secondo motivo di ricorso.
Ha  errato  la  Corte  territoriale  nel  ritenere  il  difetto  di  interesse  in relazione al contratto del 18/9/2015, impugnato prima della scadenza.
A termini dell’art. 28 del d.lgs. n. 81/2015, anche nella versione di cui alla pubblicazione sulla G.U. antecedente rispetto alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c ) del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 che ha lasciato inalterato il primo comma dell’art. 28 che qui rileva) l’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto.
È evidente che la norma individua il termine massimo per l’impugnazione ma  certo non  prevede  che  si debba  aspettare la cessazione del contratto per impugnarlo nel ristretto ambito temporale che decorre tra la scadenza del contratto ed il 120° giorno successivo alla scadenza stessa.
La  parte  ben  può  ravvisare  l’illegittimità  del  termine  in  corso  di rapporto.
Quindi anche la dedotta illegittimità di tale contratto  andava esaminata.
L’accoglimento  dei  suddetti  due  motivi  determina  l’assorbimento degli altri considerato che da una eventualmente diversa statuizione sui due contratti di cui sopra potrà anche derivare una differente determinazione del risarcimento del danno.
Conclusivamente vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con  rinvio  alla  Corte  d’appello  di  RAGIONE_SOCIALE  che,  in  diversa  composizione, provvederà ad un nuovo esame sui contratti sopra indicati.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli  altri;  cassa  la  sentenza  impugnata  in  relazione  ai  motivi  accolti  e rinvia,  anche  per  le  spese,  alla  Corte  d’appello  di  RAGIONE_SOCIALE,  in  diversa composizione.
Così deciso all’adunanza camerale del 4 dicembre 2024.