Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22413 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22413 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11799/2023 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1085/2022 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 14.11.2022, NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.
La Corte d’Appello di Palermo ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1040/2020 che aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE, in favore di NOME COGNOME, al risarcimento del danno derivante dall’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato.
COGNOME, infatti, aveva adito il Tribunale di Agrigento riferendo di aver lavorato come operatore agricolo a tempo determinato, presso il RAGIONE_SOCIALE, a far tempo dall’anno 1990, sulla base di una serie di contratti a termine che erano stati reiterati più volte in maniera ritenuta illegittima e con durata oltre i limiti temporali di cui all’art. 5 d. lgs. 368/2001 .
La Corte d’Appello di Palermo, richiamata la disciplina generale in materia di lavoro a termine, ratione temporis applicabile, nonché la disciplina speciale regionale (L.R. n. 4 del 2006), ha affermato che il criterio della stagionalità configura una delle possibili ragioni, ma non l’unica, valida a giustificare la deroga all’applicazione della normativa sul lavoro a termine nel settore dell’agricoltura e che, pertanto, le caratteristiche dell’attività agricola permettono di ritenere compatibili con la disciplina in tema di contratti a termine e di deroghe ad essa per lavoro stagionale anche tipologie di rapporti non necessariamente coincidenti con la durata delle stagioni.
La Corte di merito ha poi aggiunto che a giustificazione della deroga nella reiterazione dei contratti a termine, nel caso in esame valeva anche la citata normativa regionale, la quale, imponendo ai datori di lavoro, per ragioni di politica sociale ed occupazionale, di assicurare un
numero minimo di giornate nel corso dell’anno, conclamavano l’assenza di vincoli nella reiterazione, da aversi anzi per normativamente avallata.
Su tali basi la Corte d’Appello rigettava quindi il ricorso di primo grado.
2.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo il lavoratore ha proposto ricorso articolato in quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
I quattro motivi di ricorso sono così rubricati:
«1) Art. 360 n. 3 e n. 5 -error in iudicando -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 -ter , dell’art. 10, comma 2, del d.lgs 368/2001 ratione temporis applicabile e degli artt. 19 e 21, comma 2, e art. 29, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (art. 360 n. 3 c.p.c.), con riferimento all’art. 5, comma 4 -bis del d.lgs. n. 368/2001 e direttiva 1999/70/CE, all’art. 19 d.lgs. 81/2015 e al RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e del combinato disposto dell’art. 36 comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 32 L. 183/2010 Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
2) Art. 360 n. 3 e n. 5 -error in iudicando -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 -ter , dell’art. 10, comma 2, del d.lgs . n. 368/2001 ratione temporis applicabile e degli artt. 19 e 21, comma 2, e art. 29, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con riferimento al DPR n. 1525/1963, all’art. 2135 c.c. e art. 1 e 21 C.C.N.LRAGIONE_SOCIALE, laddove ha ritenuto che le mansioni del ricorrente siano riconducibili a
quelle di RAGIONE_SOCIALEo agricolo -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
3) Art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. -error in judicando -Violazione e/o falsa applicazione della legislazione speciale dettata dalla Regione Sicilia per i lavoratori RAGIONE_SOCIALE (L.R. n. 4/2006) della disciplina collettiva del CRAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’art. 5, comma 4 -bis , del d.lgs. n. 368/2001 e Direttiva 1999/70/CE e art. 19 d.lgs. n. 81/2015 -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
Eccessiva onerosità nella liquidazione delle spese di lite.
2.
I primi tre motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, stante la reciproca connessione, e sono fondati.
Le questioni sollevate con tali motivi, infatti, sono state già esaminate recentemente da questa Corte con una nutrita serie di precedenti (Cass. nn. 34768/2023; 34741/2023; 34660/2023; 34635/2023; 34630/2023; 34561/2023), le cui motivazioni vengono qui richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Con tali decisioni questa Corte è venuta ad enunciare direttamente (v. Cass. n. 34561/2023) i seguenti principi:
« RAGIONE_SOCIALE è un ente pubblico non economico il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., con la conseguenza che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 81 del 2015» ;
«La deroga prevista dagli artt. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore
dell’agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati».
«In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall’ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola; infatti, nell’ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale, esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso dell’anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena, con la conseguenza che i lavoratori addetti stabilmente (ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l’attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere stagionale » ;
« In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro ».
3.
A tali principi questa Corte intende ora dare continuità, potendosi osservare -in sintesi -che:
deve ritenersi -peraltro sia sulla scorta di numerose decisioni di questa Corte relative alla natura degli enti di sviluppo agricolo (Cass. S.U. n. 6634/2005; Cass. n. 13481/2002, proprio in tema degli Enti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE previsti dalla Legge Regione Sicilia n. 21 del 1965; Cass. S.U. nn. 1416/2004; n. 9970/1996), sia in virtù degli scopi e compiti delineati dagli artt. 2 e 3, della Legge regionale Sicilia n. 21 del 1965, istitutiva dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché delle ulteriori competenze stabilite dalla successiva Legge Regione Sicilia n. 73 del 1977 -che RAGIONE_SOCIALE sia un ente non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, come tale non qualificabile come imprenditore agricolo, secondo la definizione di cui all’art. 2135 c.c., ed invece assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. n. 165 del 2001;
non fondato è anche l’ulteriore argomento adotto dalla Corte territoriale, ovverosia che la gestione diretta di impianti o servizi collettivi da parte dell’ente di sviluppo, attraverso il RAGIONE_SOCIALE, potrebbe considerarsi impresa agricola ai sensi dell’art. 3, u.c., della legge n. 386 del 1976, stante la disposizione dell’art. 12 della L. R. n. 13 del 1990, secondo cui appunto « i centri di zona di meccanizzazione agricola sono considerati impianti collettivi ai sensi della L. 30 aprile 1976 n. 586, art. 3, u.c. »;
Cass. 34660/2023 cit. ha precisato che il ragionamento è privo di pregio, in quanto non è immaginabile frazionare le attività di un ente al fine di attribuirgli, a seconda delle circostanze, natura più o meno imprenditoriale, non essendo in astratto impossibile che una struttura di un ente strumentale svolga in concreto, in alcuni casi, attività economica, ma questo non significa che il detto ente assuma per ciò solo natura di ente economico, dovendosi tenere conto dei suoi scopi principali fissati dalla legge, di cui già si è detto;
dall’esame della disciplina dettata in tema di contratti a termine artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 368 del 2001; artt. 19, 21 e 29 del d.lgs. n. 81 del 2015 -emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla
normativa, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole « situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) » (così testualmente Cass. n. 34561/2023), le quali sono aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall’impresa, da ciò derivando non solo che grava sul datore di lavoro l’onere di dare la prova del fatto che l’attività in concreto svolta dal lavoratore costituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta e caratterizzata, appunto, dalla stagionalità, ma anche che è inibita al datore la possibilità di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che esorbitino dall’ambito della lavorazione stagionale;
ne deriva che l’elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525 del 1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, vincolo, questo, che si riflette anche sulla RAGIONE_SOCIALE collettiva di cui all’art. 5, comma 4 -ter , del d.lgs. n. 368 del 2001, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità;
la disciplina di cui all’art. 21, comma 8, lett. c , RAGIONE_SOCIALE ben vale ad evidenziare come vi possano essere lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella deroga alla durata massima dei contratti a termine;
le previsioni della Legge Regione Sicilia n. 4 del 2006 non risultano in grado di operare una deroga alla disciplina nazionale dei contratti a termine di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 ed al d.lgs. n. 81 del 2015.
4.
D ai principi sin qui sintetizzati la decisione della Corte d’appello di Palermo risulta essersi ampiamente discostata, facendo inadeguato governo delle previsioni in tema di contratti a termine.
Non corretto, in primo luogo, risulta il richiamo -contenuto nella decisione impugnata -all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001,
in quanto disciplina dettata per i datori di lavoro dell’agricoltura, qualità che -come visto -non può riconoscersi all’odierno controricorrente.
Parimenti non condivisibili sono le argomentazioni della Corte territoriale nel momento in cui questa ha escluso che la stagionalità della lavorazione fosse requisito necessario al fine di affermare la legittimità dei contratti a termine e giunge alla conclusione per cui, nel settore dell’agricoltura tout court , sarebbero state giustificate deroghe, fondate su ragioni di natura oggettiva, al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale.
Tali conclusioni non possono trovare conforto neppure nell’affermazione per cui la naturale ciclicità temporale dell’attività agricola renderebbe il rapporto agricolo peculiare e giustificherebbe la possibilità di proroghe e/o rinnovi oltre il termine del triennio, dal momento che tale ciclicità non consente eccezioni alla disciplina dei contratti a termine, dovendosi invece ritenere che i lavoratori adibiti stabilmente a mansioni che rispondono ad esigenze permanenti dell’attività stagionale debbano essere dipendenti a tempo indeterminato.
Sarebbe stato invece compito della Corte territoriale, in virtù delle contestazioni sollevate dal ricorrente in ordine all’effettiva individuazione delle mansioni da lui esercitate e alla loro natura agricola e stagionale, procedere all’accertamento in concreto delle mansioni effettivamente espletate, tenendo peraltro contro degli oneri probatori gravanti sul datore di lavoro, concernenti sia la presenza, nel contratto concluso con il ricorrente, di un chiaro riferimento alla stagionalità dell’attività in concreto da svolgere dal singolo addetto, sia il carattere delle prestazioni effettivamente svolte dal ricorrente e la riconducibilità delle medesime all’elenco individuato dal d.P.R. n. 1525 del 1963 o alla RAGIONE_SOCIALE collettiva prevista dall’art. 5, comma 4 -ter , del d.lgs. n. 368 del 2001.
La fondatezza dei profili sin qui esaminati, conduce di per sé all’accoglimento d ei motivi, risultando così assorbite le ulteriori censure con essi formulate.
5.
Da ciò deriva, ulteriormente, l’assorbimento del quarto motivo di ricorso, in quanto esso concerne esclusivamente la decisione sulle spese di lite, che dovrà essere necessariamente rivista in base all’esito del giudizio di rinvio.
6.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso assorbito il quarto, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9.5.2024.