Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13640 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13640 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30809-2020 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope
Oggetto
DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICAREITERAZIONE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
R.G.N.30809/2020
COGNOME
Rep.
Ud.22/01/2025
CC
legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 121/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/06/2020 R.G.N. 316/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti, docenti di religione cattolica presso la scuola pubblica, hanno agito presso il Tribunale di Vicenza nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), esponendo di aver prestato servizio, in forza di reiterati rapporti a tempo determinato, da oltre un decennio, per la declaratoria del loro diritto all’assunzione a tempo indeterminato e, comunque, per il risarcimento del danno, anche per abusiva reiterazione dei rapporti a termine.
Il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto il solo diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei rapporti a termine, che ha liquidato, secondo i parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010, in misura di 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, rigettando, invece, la domanda di accertamento del diritto all’assunzione.
La sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello di Venezia, la quale ha accolto il gravame del MIUR, rilevando che la legge speciale n. 186/2003 non si pone in contrasto con i principi del diritto comunitario in materia di contratti a termine e segn atamente con la clausola n. 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Ad avviso della corte territoriale la specifica esigenza di flessibilità del personale riconducibile all’organico di fatto pari al 30% dell’organico complessivo (ragioni demografiche, la
facoltatività della materia) giustifica oggettivamente la reiterazione di contratti a termine su posti dell’organico di fatto.
I docenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso del MIUR.
I ricorrenti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 186/2003; violazione ed erronea applicazione della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea del 28/06/1999 n. 70 recepita dal D.Lgs. n. 368/2001; violazione dell’ob bligo di interpretazione adeguatrice della legge nazionale alla normativa comunitaria nel significato a questa attribuita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea cui è riservata, dal trattato FUE art. 267, l’interpretazione de l diritto comunitario.
Ad avviso dei ricorrenti la corte d’appello di Venezia muove dall’erroneo presupposto che la quota del 30% dei posti di IRC per i quali il comma 10 dell’art. 3 della L. n. 186/2003 consente la stipula di contratti annuali coincida con l’organico di fatto, ossia suscettibile di variazione perché riferito a posti non stabili, cui essa contrappone l’organico di diritto costituito dal 70% dei posti da coprire tramite concorso.
T ale assunto è erroneo nella misura in cui il 30% dei ‘posti funzionanti’ (posti organici vacanti e disponibili non coperti tramite personale di ruolo) va coperto mediante contratti annuali ben prima dell’inizio dell’anno scolastico. Pertanto, gli incarichi annuali previsti dal comma 10 dell’art. 3 della L. n. 186/2003 hanno ad oggetto posti dell’organico di diritto (quindi stabili non coperti dal personale di ruolo), per cui il rinnovo degli stessi non può determinarne l’abuso, ossia un utilizzo senza limiti di durata atteso che, come affermato dalla C.G.E.U.
sentenza COGNOME l’osservanza della clausola n. 5 punto 1 lettera a) dell’accordo recepito dalla direttiva 1999/70/CE deve necessariamente mirare a soddisfare esigenze provvisorie, mentre è da escludere che possa esistere una ragione obiettiva in grado di consentire una reiterazione senza limiti di numero e di durata dei contratti di lavoro a termine in quanto sintomo di esigenza durevole e permanente.
Conseguentemente, considerato che i contratti annuali vengono utilizzati non già per soddisfare esigenze provvisorie, bensì per coprire posti stabilmente funzionanti costituenti il 30% dell’organico di diritto non possono sussistere ragioni obiettive atte a giustificare una reiterazione dei contratti a termine senza limiti di numero e di durata come fissata dal legislatore nazionale in un numero massimo di 36 mesi dall’art. 5, comma 4 bis D.Lgs. n. 368/2001 con cui è stata data applicazione alla direttiva 99/70/CE.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La corte di merito avrebbe erroneamente affermato che non vi è prova in atti che gli incarichi conferiti ai docenti fossero relativi alla percentuale del 70% dei posti necessari (organico di diritto) mentre è pacifico che con il concorso del 2004 si è proceduto alla copertura integrale dei posti di ruolo (pari appunto al 70% dell’organico).
Ad avviso dei ricorrenti l’amministrazione avrebbe dovuto allegare e provare che il posto occupato da ciascuna ricorrente era da collocare all’interno della quota del 30% perdurando la totale copertura con docenti di ruolo per la quota fissata del 70% in f orza dell’unico e risalente concorso.
Il primo motivo è fondato.
Va al riguardo data continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione disco ntinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. n. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato» (Cass. n. 18698/2022).
Orbene, è evidente che la corte distrettuale non ha tenuto conto del principio sopraindicato nel caso di reiterati contratti annuali per più di tre anni come nei casi di specie senza che sia stato mai bandito il prescritto concorso triennale.
Tale condotta amministrativa integra gli estremi dell’abuso e quindi l’insussistenza del presupposto giustificativo delle esigenze temporanee per il legittimo rinnovo dei contratti a tempo determinato, come contestato nel motivo di censura.
Il secondo motivo è da ritenersi assorbito.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche con riferimento alle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione