Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13640 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30809-2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope
Oggetto
DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICAREITERAZIONE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
R.G.N.30809NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.22/01/2025
CC
legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 121/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/06/2020 R.G.N. 316/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti, docenti di religione cattolica presso la scuola pubblica, hanno agito presso il Tribunale di Vicenza nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), esponendo di aver prestato servizio, in forza di reiterati rapporti a tempo determinato, da oltre un decennio, per la declaratoria del loro diritto all’assunzione a tempo indeterminato e, comunque, per il risarcimento del danno, anche per abusiva reiterazione dei rapporti a termine.
Il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto il solo diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei rapporti a termine, che ha liquidato, secondo i parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010, in misura di 10 mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto, rigettando, invece, la domanda di accertamento del diritto all’assunzione.
La sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello di Venezia, la quale ha accolto il gravame del RAGIONE_SOCIALE, rilevando che la legge speciale n. 186/2003 non si pone in contrasto con i principi del diritto comunitario in materia di contratti a termine e segn atamente con la clausola n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale la specifica esigenza di flessibilità del personale riconducibile all’organico di fatto pari al 30% RAGIONE_SOCIALE‘organico complessivo (ragioni demografiche, la
facoltatività RAGIONE_SOCIALEa materia) giustifica oggettivamente la reiterazione di contratti a termine su posti RAGIONE_SOCIALE‘organico di fatto.
I docenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso del RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti hanno depositato memorie.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 186/2003; violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva del Consiglio RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea del 28/06/1999 n. 70 recepita dal D.Lgs. n. 368/2001; violazione RAGIONE_SOCIALE‘ob bligo di interpretazione adeguatrice RAGIONE_SOCIALEa legge nazionale alla normativa comunitaria nel significato a questa attribuita dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea cui è riservata, dal trattato FUE art. 267, l’interpretazione de l diritto comunitario.
Ad avviso dei ricorrenti la corte d’appello di Venezia muove dall’erroneo presupposto che la quota del 30% dei posti di IRC per i quali il comma 10 RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 186/2003 consente la stipula di contratti annuali coincida con l’organico di fatto, ossia suscettibile di variazione perché riferito a posti non stabili, cui essa contrappone l’organico di diritto costituito dal 70% dei posti da coprire tramite concorso.
T ale assunto è erroneo nella misura in cui il 30% dei ‘posti funzionanti’ (posti organici vacanti e disponibili non coperti tramite personale di ruolo) va coperto mediante contratti annuali ben prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico. Pertanto, gli incarichi annuali previsti dal comma 10 RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 186/2003 hanno ad oggetto posti RAGIONE_SOCIALE‘organico di diritto (quindi stabili non coperti dal personale di ruolo), per cui il rinnovo degli stessi non può determinarne l’abuso, ossia un utilizzo senza limiti di durata atteso che, come affermato dalla C.G.E.U.
sentenza COGNOME, l’osservanza RAGIONE_SOCIALEa clausola n. 5 punto 1 lettera a) RAGIONE_SOCIALE‘accordo recepito dalla direttiva 1999/70/CE deve necessariamente mirare a soddisfare esigenze provvisorie, mentre è da escludere che possa esistere una ragione obiettiva in grado di consentire una reiterazione senza limiti di numero e di durata dei contratti di lavoro a termine in quanto sintomo di esigenza durevole e permanente.
Conseguentemente, considerato che i contratti annuali vengono utilizzati non già per soddisfare esigenze provvisorie, bensì per coprire posti stabilmente funzionanti costituenti il 30% RAGIONE_SOCIALE‘organico di diritto non possono sussistere ragioni obiettive atte a giustificare una reiterazione dei contratti a termine senza limiti di numero e di durata come fissata dal legislatore nazionale in un numero massimo di 36 mesi dall’art. 5, comma 4 bis D.Lgs. n. 368/2001 con cui è stata data applicazione alla direttiva 99/70/CE.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La corte di merito avrebbe erroneamente affermato che non vi è prova in atti che gli incarichi conferiti ai docenti fossero relativi alla percentuale del 70% dei posti necessari (organico di diritto) mentre è pacifico che con il concorso del 2004 si è proceduto alla copertura integrale dei posti di ruolo (pari appunto al 70% RAGIONE_SOCIALE‘organico).
Ad avviso dei ricorrenti l’amministrazione avrebbe dovuto allegare e provare che il posto occupato da ciascuna ricorrente era da collocare all’interno RAGIONE_SOCIALEa quota del 30% perdurando la totale copertura con docenti di ruolo per la quota fissata del 70% in f orza RAGIONE_SOCIALE‘unico e risalente concorso.
Il primo motivo è fondato.
Va al riguardo data continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione disco ntinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. n. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato» (Cass. n. 18698/2022).
Orbene, è evidente che la corte distrettuale non ha tenuto conto del principio sopraindicato nel caso di reiterati contratti annuali per più di tre anni come nei casi di specie senza che sia stato mai bandito il prescritto concorso triennale.
Tale condotta amministrativa integra gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘abuso e quindi l’insussistenza del presupposto giustificativo RAGIONE_SOCIALEe esigenze temporanee per il legittimo rinnovo dei contratti a tempo determinato, come contestato nel motivo di censura.
Il secondo motivo è da ritenersi assorbito.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche con riferimento alle spese RAGIONE_SOCIALEa presente fase.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione