Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28977 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28977 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
La Corte d’Appello di Salerno, in riforma della sentenza gravata, rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME volto a conseguire l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Roccapiemonte dal 23.12.2005 fino alla domanda giudiziale, previo accertamento della simulazione, nullità o annullamento dei contratti a progetto stipulati fino al 2008 e dei contratti a tempo determinato stipulati dal 2009, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive, dell’indennità di ferie non godute e del TFR, per la complessiva somma di € 44.087,96, oltre al risarcimento danni per abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato.
La Corte territoriale escludeva che l’indagine sui fatti e sui comportamenti delle parti portasse all’automatica conclusione che esse avessero inteso instaurare un rapporto di lavoro subordinato sin dall’origine; rimarcava inoltre che le risultanze delle prove dichiarative non deponevano per il carattere subordinato del rapporto nel periodo antecedente ai contratti a tempo determinato, né consentivano di individuare una continuità nel rapporto anche nei periodi di interruzione tra i contratti.
In relazione al periodo dal 2005 al 2008, la Corte evidenziava che i contratti a progetto contenevano uno specifico programma di lavoro ed obiettivo raggiungibile in un determinato arco temporale; considerava compatibile con la natura autonoma della prestazione la circostanza che il COGNOME fosse ‘indirizzato’ dalla AVV_NOTAIO, riteneva non provati il controllo dell’osservanza di un orario di lavoro da parte del COGNOME e lo svolgimento della prestazione da parte del medesimo anche nei periodi intermedi, precisando che la postazione fissa ed il p.c. in dotazione del COGNOME erano strumenti
indispensabili per lo svolgimento degli incarichi a lui affidati, e che non era stata prevista la corresponsione di una retribuzione commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
In ordine al periodo successivo, in ragione della forma, del contenuto e della durata dei contratti a tempo determinato e dell’interruzione della loro continuità, escludeva che fossero stati violati i limiti previsti dal d. lgs. n. 368/2001 vigente ratione temporis ; riteneva pertanto infondata la pretesa risarcitoria.
Escludeva che al lavoratore fosse stata corrisposta una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria; riteneva non dovute le differenze di retribuzione richieste in relazione allo svolgimento di prestazioni lavorative oltre le 30 ore settimanali, alle ferie non godute e alla tredicesima mensilità (in relazione ai periodi di interruzione, non rientranti nella previsione contrattuale) ed escludeva la ricostruzione di un complessivo TFR commisurato all’intero periodo lavorato.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
Il Comune di Roccapiemonte ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2733 cod. civ., nonché degli artt. 115, 116, 163, 342, 345 e 420 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale ha ricostruito la volontà delle parti soffermandosi esclusivamente sul dato formale, senza prestare attenzione alle risultanze istruttorie ed agli argomenti di prova emersi in giudizio.
Deduce che dalla totale discordanza tra le modalità di svolgimento del rapporto ed il dato letterale dei contratti e dallo svolgimento, da parte del
COGNOME, delle medesime mansioni per tutto il periodo di lavoro si desume il carattere non veritiero dei contratti a progetto.
Sostiene che il capo della sentenza di primo grado relativo alla continuità del rapporto, peraltro mai contestata, è passato in giudicato; evidenzia la mancata contestazione della circostanza che il COGNOME percepiva una retribuzione fissa mensile.
Censura il mancato riconoscimento della valenza confessoria delle dichiarazioni rese in relazione all’art. 360, comma, n. 4 cod. proc. ci v. in sede di interrogatorio formale dal Sindaco all’udienza del 7.11.2013; si duole comunque dell’erronea interpretazione delle dichiarazioni rese in quella sede dal Sindaco.
Evidenzia che dalla prova testimoniale è emerso che il rapporto si era svolto senza soluzioni di continuità, rimarcando l’insufficienza di un’unica affermazione del teste COGNOME, estrapolata da un’istruttoria con molteplici testimoni, ad invertire il percorso argomentativo del giudice di primo grado.
Lamenta il mancato accoglimento della sua eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 163 cod. proc. civ. a fronte della genericità del medesimo, e di violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., proposta in ragione del deposito con l’atto di appello, da parte d el Comune, della relazione del 6.2.2006 contestualmente ad altra documentazione e alla richiesta di testimoni non avanzata in precedenza.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nonché la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Lamenta l’omessa valutazione delle prove testimoniali, trascritte integralmente nella decisione di primo grado, ma riportate de relato e interpretate oltre il loro dato letterale nella decisione impugnata; si duole, inoltre, dell’irragionevolezza e della contraddittorietà delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata.
Deduce che i contratti descrivono il medesimo progetto e rimarca come dall’istruttoria sia emerso che le mansioni svolte dal COGNOME erano diverse da quelle indicate nei contratti a progetto, che era l’unico a svolgere mansioni informatiche per il Comune, che era tenuto ad osservare l’orario dalle 8.00 alle
14.00 dal lunedi al venerdi, che non si è mai servito di mezzi propri per l’espletamento dell’attività lavorativa ed era sottoposto al vincolo gerarchico del datore di lavoro.
Si duole dell’omessa considerazione delle circostanze, risultant i dall’istruttoria testimoniale, che il COGNOME ha continuato a svolgere le medesime mansioni fino al 2017, che egli percepiva una retribuzione fissa mensile ed era tenuto a comunicare le malattie e a chiedere l’autorizzazione per godere di ferie e permessi.
Con la terza censura, il ricorrente torna a denunciare la violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché la violazione del d. lgs. n. 368/2001 e dell’art. 8 legge n. 604/1966, in relazione all’art. 360, comma, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che il rapporto di lavoro si era protratto per 56 mesi dal dicembre 2005 al 30 giugno 2008 e dal 2 dicembre 2009 al 31 dicembre 2014, e che i contratti di lavoro a tempo determinato erano stati prorogati fino al dicembre 2017, per altri 36 mesi.
Rimarca che la controparte non ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il suo diritto alla percezione delle differenze retributive anche in relazione alle ferie non godute e al ricalcolo del TFR, e che la domanda relativa alle differenze di retribuzione era stata proposta anche in ragione del lavoro espletato senza copertura contrattuale.
Precisa di avere subito il pregiudizio dovuto alla continua e protratta incertezza di poter sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro e lamenta che nulla si legge nella sentenza impugnata in ordine all’indennità risarcitoria, correttamente quantificata dal primo giudice sulla base dei parametri indicati dall’art. 8 legge n. 604/1966.
I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per motivi di connessione logica, sono inammissibili sotto diversi profili.
Va innanzitutto evidenziato che la sentenza impugnata ha riportato i contenuti dei programmi di lavoro ed obiettivi indicati nei contratti, evidenziandone la diversità e ritenendone la specificità (pagg. 4 e 5) ed ha valutato le risultanze
istruttorie, escludendo che fino al 2008 esse consentano la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione.
In particolare, la Corte territoriale ha liberamente apprezzato quanto riferito dal Sindaco, esplicitando le ragioni per le quali ne ha ritenuto la contraddittorietà (v. pag. 7 della sentenza impugnata) ed ha inoltre valutato in modo analitico e nel loro complesso le risultanze dell’istruttoria testimoniale, dando contezza delle ragioni per le quali non ha ritenuto provato che il COGNOME fosse tenuto ad osservare l’orario di lavoro dalle 8.00 alle 14.00, che avesse lavorato nei periodi senza copertura contrattuale, che sia stato sottoposto al potere direttivo datoriale, nonché delle ragioni per le quali non erano da ritenere dirimenti, ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, le circostanze che egli venisse ‘indirizzato’ dalla AVV_NOTAIO, che ricevesse direttive da NOME COGNOME nel periodo dal dicembre 2010 e che utilizzasse una postazione fissa con un pc in dotazione.
Non ha ritenuto raggiunta la prova delle specifiche mansioni svolte in concreto dal Lanzara ed ha ritenuto che la retribuzione dal medesimo percepita sia stata commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto piuttosto che ad un compenso complessivo, ancorché distribuito a scadenze mensili, per il raggiungimento dell’obiettivo programmato.
I motivi tendono ad una diversa ricostruzione del fatto, prospettando una diversa ‘lettura’ delle risultanze istruttorie.
E’ però sul punto consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Sono altresì inammissibili le censure relative alla contraddittorietà della sentenza impugnata, in quanto tese anch’esse a sollecitare un a diversa interpretazione delle risultanze istruttorie.
A seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono infatti più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Limiti che risultano certamente non valicati nel caso di specie, sulla base di quanto già riepilogato in ordine al contenuto della sentenza di appello.
Inoltre, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Sez. 1 , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).
Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la
denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).
8. Ciò premesso, deve rilevarsi la mancanza di specificità (art. 366, comma 1, cod. proc. civ.) delle censure relative all’esistenza di un giudicato sulla continuità del rapporto di lavoro e sulle mansioni svolte dal ricorrente e alla qualificazione dell’interrogatorio del Sindaco all’udienza del 7.11.2013 come interrogatorio formale.
L’onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle Sez ioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito dell’affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021 (Cass. SU n. 8950/2022).
Ciò premesso, il ricorrente non ha riportato né trascritto i passaggi della sentenza di primo grado che sostiene essere passati in giudicato; non ha inoltre riportato l’atto introduttivo del giudizio di primo grado da cui dovrebbe desumersi la richiesta di interrogatorio formale, né il provvedimento di ammissione.
Dalla lettura del ricorso non è dunque possibile verificare se la richiesta contenuta nel ricorso del COGNOME ha riguardato specificamente l’interrogatorio formale, se tale mezzo è stato dedotto in capitoli separati e specifici e se il provvedimento di ammissione ha qualificato l’interrogatorio come formale, non essendo a tal fine sufficienti le prospettazioni relative al mancato svolgimento dell’interrogatorio libero in prima udienza per ingiustificata assenza del Sindaco.
Sicché ne resta insuperata l’affermazione esplicita del giudice di appello che quello reso fosse un libero interrogatorio.
In ogni caso, questa SRAGIONE_SOCIALE. ha comunque precisato che le dichiarazioni rese dal Sindaco di un Comune in relazione ad attribuzioni conferite ad altri organi dell’ente da lui rappresentato non possono avere efficacia di confessione, sia per difetto di legittimazione del presunto confitente, sia per difetto della capacità di
disporre del diritto controverso (Cass. n. 7135/2015) ed anche da ciò deriva che quanto dichiarato in sede di interrogatorio, comunque non poteva che essere oggetto di libero apprezzamento, valendo al più ed in goni caso soltanto come risultanza di un interrogatorio libero.
Il ricorrente non si è inoltre puntualmente e con specificità confrontato con i passaggi motivazionali secondo cui non è emersa la prova che la retribuzione percepita dal COGNOME fosse commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto piuttosto che ad un compenso complessivo (ancorché distribuito a scadenze mensili) per il raggiungimento dell’obiettivo programmato, e secondo cui la prova emersa non è specifica in ordine alle mansioni in concreto espletate dal COGNOME.
Sono inammissibili anche le censure relative alla violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., sia con riferimento alla tardiva produzione di documenti, sia con riferimento alla asserita tardività di talune deduzioni.
A quanto è dato di capire, a parte i contratti di lavoro a progetto che evidentemente erano indispensabili per la decisione e quindi – se anche in ipotesi non prodotti dal ricorrente -avrebbero dovuto essere inevitabilmente acquisiti al giudizio ex art. 437 c.p.c., il documento nuovo in concreto utilizzato dalla Corte di merito consisterebbe nella relazione sull’attività svolta del 6.3.2006, che è menzionato in un passaggio motivazionale.
Tuttavia, il richiamo a quel documento è solo uno tra i passaggi argomentativi sviluppati dalla Corte, la quale fonda la propria ratio decidendi sull’asse motivazionale da essa costruito attraverso il richiamo al contenuto dei contratti a progetto, alle deposizioni tes timoniali ed all’osservazione in ordine alla coerenza dell’utilizzazione di quel tipo di contratti con lo stato dell’informatizzazione dell’ente, ancora in via di realizzazione e dunque naturalmente scandita da programmi di lavoro per obiettivi.
La denuncia del vizio processuale non è dunque tale da poter inficiare il predetto assetto motivazionale ed è come tale irrilevante.
Analogamente, quanto alle deduzioni di cui si assume la novità (pag. 29 e 31 del ricorso per cassazione) è insondabile, né è specificamente spiegato, come ed
in che modo proprio quelle avrebbero avuto una qualche portata determinante, a fronte dell’asse motivazionale sopra riepilogato.
Infine, il ricorrente censura il fatto che in appello il Comune avesse chiesto l’audizione di due nuovi testimoni, ma non precisa l’esito di tale richiesta, sicché anche tale profilo di censura è inammissibile.
11. Il terzo motivo è invece fondato per quanto di ragione.
Sebbene il motivo si articoli in più profili di doglianza, deve ritenersi ammissibile alla luce del principio secondo cui il fatto che ciascun profilo avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente il fatto che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015; Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).
Tale è la situazione che ricorre nel caso di specie.
12. Il motivo non è esente da profili di inammissibilità, non avendo specificamente censurato i passaggi motivazionali relativi alla mancata prova dell’attività lavorativa superiore alle 30 ore settimanali, né è autosufficiente in relazione alla precisazione dei titoli in forza dei quali era stata chiesta la corresponsione per il secondo periodo delle differenze di retribuzione, del ricalcolo delle ferie non godute e del TFR; inoltre in esso non sono trascritti gli atti di parte da cui dovrebbe desumersi la mancata contestazione dei conteggi, né i passaggi rilevanti della sentenza di primo grado, che si asserisce essere passati in giudicato sul punto.
Nel caso in cui le differenze retributive fossero riferite ai periodi non formalizzati, la censura parimenti sarebbe inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha escluso che il ricorrente abbia lavorato nei periodi non formalizzati, ed essendo stati disattesi primi due motivi, la questione è ormai definita in senso sfavorevole al ricorrente.
13. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha escluso il carattere abusivo dei contratti a tempo determinato in quanto non risulta una continuità ultratriennale né un’interruzione inferiore a trenta giorni.
Va in proposito evidenziato che la disposizione antiabusiva di durata massima totale dei rapporti di lavoro a tempo determinato, introdotta, nell’art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod. dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, art. 49, comma 1 (la quale impediva alle amministrazioni di ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio) è stata sostituita dal d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. con mod. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 17, comma 26, lett. b), che ‘al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile’, ha previsto un meccanismo interno di valutazione e controllo.
Questa Corte ha tuttavia osservato che l’art.36 d .lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (salvo che nel testo vigente ex lege n. 244/2007, che non disponeva sul punto e che qui non rileva), ha sempre richiamato per i contratti a termine stipulati dalla pubblica amministrazione la disciplina fissata, per i rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, dapprima dalla legge n. 230/1962 e dall’art. 23 legge n. 56/1987, ed in epoca successiva del d. lgs. n. 368/2001, in tal senso ponendo un vincolo alla disciplina della contrattazione collettiva (Cass. 4 marzo 2021, n. 6089, con richiamo anche a Cass. 7 novembre 2016, n. 22552).
Si è infatti precisato che l’intento del legislatore di estendere alle pubbliche amministrazioni le prescrizioni dettate in particolare dall’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 si desume anche dal comma 5 bis dell’art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 (aggiunto dal citato d.l. n. 78/2009), che ha espressamente limitato l’applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 soltanto in ordine alle previsioni sul diritto di precedenza nelle assunzioni (riservato al solo personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ex art. 35, comma 1, lett. b); anche l’esame del d.lgs. n. 368/2001 conduce alle medesime conclusioni, atteso che l’art. 10, comma 4 bis del medesimo decreto legislativo (inserito dall’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), nell’escludere espressamente l’applicazione del precedente art. 5, comma 4 bis, ai con tratti a tempo determinato stipulati nel settore scolastico, ne ha indirettamente confermato la generale applicabilità alle pubbliche amministrazioni (così, ancora, Cass. 6089/2021, cit.).
L’art. 5 comma 4 bis del d.lgs. n. 368/2001 si applica dunque nell’impiego pubblico privatizzato e nel periodo che qui rileva, con riferimento al limite all’assunzione con una successione di contratti a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 11374/2016, hanno inoltre chiarito che la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 e successive integrazioni, è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale inter na non in contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, atteso che l’ordinamento italiano e, in specie, l’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, come integrato dall’art.1, commi 40 e 43, della legge n. 247 del 2007, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima di 36 mesi.
14. Ai fini del superamento del limite di 36 mesi, non è dunque richiesta la continuità dei periodi, intesa come mancanza di interruzioni e dunque la Corte d’Appello, richiedendo un tale requisito ha errato, essendo sufficiente il superamento del limite temporale, almeno nel contesto della medesima vicenda di precariato.
Nel caso di specie il termine di 36 mesi è stato superato, atteso che i contratti a tempo determinato sono stati stipulati dal 2.12.2009 al 1.12.2010, dal 2.12.2010 al 31.5.2012, dal 10.9.2012 al 31.12.2014 (i contratti sono stati poi prorogati fino al 2017).
15. Pertanto il motivo coglie nel segno, nella parte in cui esso rimarca la durata oltre i 36 mesi dei contratti a termine a partire dal dicembre 2009, con denuncia da connettere alla ‘violazione del d.l. 360/01’ ( rectius d. lgs. 368/2001) di cui alla rubrica e da connettere altresì al richiamo dei parametri
liquidatori di cui all’art. 8 L. 604/1966, applicabili alla fattispecie per effetto del rinvio di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 e della consolidata giurisprudenza di questa S.C. in materia (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072).
16. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo e va accolto il terzo per quanto di ragione; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto.
La causa va rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione, la quale prenderà in esame la denunciata reiterazione abusiva di contratti a termine per valutare le conseguenti ricadute di essa sul piano risarcitorio.
PQM
La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo e accoglie il terzo per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 14 settembre 2023.