Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 18701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1397-2021 proposto da:
NOME, NOME , domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 232/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 190/2020;
Oggetto
Contratti a termine in agricoltura
R.G.N.1397/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva respinto ‘i ricorsi proposti dai lavoratori NOME e NOME, volti ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del termine apposto ai contratti di lavoro e loro proroghe (stipulati, rispettivamente, negli anni 2009-2015 e 2007-2015) e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE, con condanna della stessa alla riammissione in servizio e al pagamento di una indennità risarcitoria’;
la Corte, in sintesi, ha premesso in fatto che, pacificamente, i lavoratori ricorrenti avevano prestato ‘attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, in qualità di RAGIONE_SOCIALE addetti a coltivazioni vitivinicole, in forza di numerosi contratti di lavoro a tempo determinato’;
ha poi argomentato che: l’art. 10, comma 2, d. lgs. n. 368 del 2001, esclude dalla disciplina generale ivi prevista ‘i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato’; ai sensi del CCNL RAGIONE_SOCIALE, pacificamente applicabile ai rapporti di lavoro in controversia, ‘gli RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda -nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione -180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli RAGIONE_SOCIALE
assunti originariamente a tempo indeterminato’, diritto che ‘deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lav oro’; non era in contestazione che i lavoratori appellanti non avessero effettuato più di 180 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi dall’assunzione e, comunque, non avevano esercitato il diritto alla trasformazione nel termine decadenziale prescritto;
la Corte, in ordine alla compatibilità comunitaria di tale disciplina, rammentato che l’obbligo di attuazione della direttiva 1999/70/CE da parte dello Stato membro sorge nel caso in cui manchi una ‘norma equivalente per la prevenzione degli abusi in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori’, ha ritenuto che ‘la disciplina di fonte collettiva appare idonea a garantire ai ricorrenti il livello di tutela richiesto dall’ordinamento europeo’; ha sostenuto che ‘il s ettore agricolo è pacificamente caratterizzato dalla sussistenza di esigenze lavorative ad andamento stagionale e/o di carattere frammentario’, per cui ‘appare quindi del tutto appropriata la scelta di ancorare il meccanismo di tutela contro gli abusi non già ab interno (mediante la specificazione della causale di ogni singola frammentaria assunzione) bensì ab externo , stabilendo cioè una nel corso dell’anno (e quindi nel compimento del ciclo delle stagioni), superata la quale si deve ritenere che il contratto a termine sia impropriamente usato per soddisfare esigenze stabili e durevoli dell’imprenditore agricolo, con il conseguente diritto del lavoratore alla costituzione di rapporto a tempo indeterminato’;
per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con un unico articolato motivo, cui ha resistito l’intimata società con controricorso;
la parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
col motivo di ricorso si denuncia: ‘violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione al considerando n. 6 e alla clausola n. 5 della Direttiva 1999/70/CE relativa al lavoro a tempo determinato, che non consentono la reiterazione senza limiti dei contratti a tempo determinato (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)’; si argomenta diffusamente ‘l’evidente contrasto esistente tra la disciplina del rapporto di lavoro a termine per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE’; in conseguenza della dedotta difformità tra la normativa italiana e la citata direttiva comunitaria, ancora in memoria si chiede: ‘in via principale, la diretta disapplicazione del comma 2 dell’art. 10 D.lgs. 368/2001 (poi sostituito dalla lettera b, comma 1, dell’art. 29 D.lgs. 81/2015) e la conseguente applicazione al ricorrente RAGIONE_SOCIALEo agricolo della disciplina contenuta nel D.lgs. 368/2001 (e nel D.lgs. 81/2015); ‘in subordine, si chiede che il Giudice disponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in ordine alla compatibilità del comma 2 dell’art. 10 D.lgs. 368/2001 (e della lettera b, comma 1, dell’art. 29 D.lgs. 81/2015) con la direttiva 1999/70/CE ovvero rimetta gli atti alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità della
medes ima norma con gli artt. 3, 11 e 117 Cost.’;
il ricorso pone la questione -rispetto alla quale non sono stati rinvenuti specifici precedenti di questa Corte -della compatibilità della disciplina interna dei rapporti tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato con il di ritto dell’Unione, in particolare con la direttiva 1999/70/CE e le sentenze della Corte di Giustizia che la interpretano; poiché la censura investe questioni di diritto di particolare rilevanza, il Collegio rimette la trattazione alla pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 maggio 2024.