Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 323 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 323 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 24826-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 116/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/04/2021 R.G.N. 50/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Opposizione ad ordinanzaingiunzione Contratti di collaborazione a progetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano respingeva l’appello proposto dagli attuali ricorrenti per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 258/2019.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che il Tribunale, dopo aver esperito istruttoria orale, aveva respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE e dal legale rappresentante di quest’ultima NOME COGNOME avverso l’ordinanza ingiunzione n. 2/18, emessa dall’Ispettorato del lavoro sulla scorta degli esiti del verbale di accertamento del 13.3.2013, che aveva ritenuto sussistere fra la RAGIONE_SOCIALE e 53 suoi collaboratori, per il periodo ottobre 2008/dicembre 2012, un rapporto di lavoro di natura subordinata (e non autonoma, nonostante la sottoscrizione tra le parti di formali contratti a progetto).
La Corte giudicava infondata la doglianza con la quale gli appellanti riproponevano l’eccezione relativa all’asserita violazione dell’art. 32 l. 183/2010, sul rilievo che non era applicabile al caso di specie alcuna delle previsioni contemplate dalla norma stessa.
Parimenti infondata per la Corte era la doglianza relativa alla violazione dell’art. 14, secondo comma, l. n. 689/1981, perché, in base a quanto già rilevato in proposito dal Tribunale, e considerato l’elevato numero di rapporti di lavoro sottoposti a verifica, e la correlata mole di documentazione sottoposta all’esame degli ispettori, e facendo applicazione del principio
giurisprudenziale richiamato, la norma dell’art. 14 cit. non poteva dirsi violata.
Inoltre, la Corte, facendo riferimento per la specificità del progetto agli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003, nella versione ratione temporis applicabile, riteneva che, nella specie, il progetto dedotto nei contratti con i collaboratori, che aveva ad oggetto lo svolgimento delle attività di docenza secondo i programmi ministeriali, coincideva in tutto e per tutto con l’attività imprenditoriale della società appellante, senza distinguersi da essa.
Infine, la Corte non ravvisava elementi di fatto tali da giustificare la riduzione della sanzione irrogata, che appariva congrua alla luce della natura e della gravità dell’infrazione riscontrata.
Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’Ispettorato intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono ‘Errata applicazione e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003 oltre che degli artt. 1, 2, 5 e 7 di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a Progetto del 30.4.200 4 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.’. Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello ha omesso di considerare la natura particolare dell’oggetto sociale di RAGIONE_SOCIALE rispetto ad
una generica attività imprenditoriale. Il risultato cui si riferisce l’art. 61 d.lgs. n. 276/2003 fino al 17.7.2012, nel caso di specie, non poteva che essere la formazione e l’educazione degli allievi, a cui il docente doveva fornire la sua professionalità secondo le linee del programma ministeriale ed era ciò che si era verificato nel caso in questione, in cui oltre a un progetto, forse generico e coincidente con l’oggetto sociale della società, ma pur sempre sussistente, si era affiancato anche un programma di lavoro, mutuato dal programma ministeriale come da obbligo di legge. In tal senso, fa riferimento, oltre a quanto previsto dai contratti personali con i docenti, anche alla contrattazione collettiva apposita, richiamata in rubrica.
Con un secondo motivo deducono la ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.lgs. 183/2010 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.’. Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello ha omesso di considerare che i contratti di lavoro rispettano tutte le prescrizioni di cui agli artt. 61 e segg. d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche. Inoltre, nel caso in esame, nessun insegnante aveva mai impugnato i contratti di collaborazione che di per sé devono intendersi esauriti e definiti anche nei confronti dell’Ispettorato, la cui azione appariva quindi tardiva, non sussistendo alcun motivo per escludere l’operatività dell’art. 32 d.lgs. 183/2010 anche all’azione in questione.
Con un terzo motivo denunciano ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. 689/1981 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.’. Rispetto a quanto valutato dalla Corte territoriale a proposito della dedotta violazione del termine di cui all’art. 14 l. n. 689/1981, deducono i ricorrenti che non sembrava che un’ulteriore attività istruttoria, successiva a gran numero di verbali provvisori, potesse di per sé legittimare la traslazione
della data ultima da cui far decorrere il termine di decadenza, e gli insegnanti ben avrebbero potuto essere sentiti entro il 23.1.2012.
Con un quarto motivo denunciano ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 276/2003 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.’. Lamentano che, in merito alla quantificazione delle sanzioni irrogate, la Corte d’appello si limita, in tre righe, ad affermare che non sono stati ravvisati elementi di fatto tali da giustificare la riduzione come pretesa da RAGIONE_SOCIALE
Il primo motivo, che presenta profili d’inammissibilità, è infondato.
In termini generali, infatti, è stato ribadito che il combinato disposto di cui al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 61 e 69, palesa l’intenzione del legislatore delegato di vietare, in armonia con la finalità enunciata dalla L. n. 30 del 2003, art. 4, comma 1, lett. c), n. 1-6 (e fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste e poi trasfuse nel d.lgs. n. 276 del 2003, art. 61, commi 1-3), il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative che non siano riconducibili ad uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, allo scopo di porre un argine all’abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato (così Cass., sez. lav., 20.5.2020, n. 9308). Si è affermato, allora, che il senso complessivo delle disposizioni contenute negli artt. 61-69 d.lgs. n. 276/2003 si ricava dalla previsione contenuta nell’art. 61, comma 1, stesso d.lgs., secondo il quale i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa (Cass., sez. lav., 27.4.2021, n. 11109).
E’ stato, perciò, confermato che, seppur il progetto, il programma di lavoro o la fase di esso non debbano per forza inerire a un’attività eccezionale, originale o diversa da quella ordinaria svolta dal datore, tuttavia occorre che l’attività dedotta in contratto sia riconducibile ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di lavoro, determinati dal committente e gestiti dal collaboratore proprio in funzione del risultato stesso dedotto in contratto, essendo proprio l’individuabilità del risultato ciò che giustifica l’autonomia gestionale del rapporto (in tal senso Cass., sez. lav., 6.2.2020, n. 2854).
Infatti, il progetto (come il programma di lavoro o fase di esso): (a) deve risultare ‘specifico’, nel senso della individuazione, di un ‘contenuto caratterizzante’ (art. 62, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 276/2003) e cioè di una indicazione, da inserirsi nel contratto, che ne delimiti con chiarezza e precisione l’oggetto e la portata; (b) deve essere gestito ‘autonomamente dal collaboratore’ e (c) tendere, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente, ad un ‘risultato’, vale a dire al conseguimento di un obiettivo definito, che, se pur non eccezionale o del tutto sconnesso rispetto alla
ordinaria e complessiva attività di impresa, deve nondimeno da questa essere concretamente distinguibile e tale da integrare un apporto collaborativo non circoscritto a un segmento distinto di una più ampia organizzazione produttiva (Cass., sez. lav., 28.10.2020, n. 23768; e in analoga prospettiva Cass., sez. lav., 25.2.2019, n. 5418, la quale ha messo in luce che, in tema di contratto a progetto, la definizione legale di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico -senza alcuna differenza concettuale tra i due termini -il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una routine ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruolo e aspettative di risultati, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro).
Pertanto, si è statuito che il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 2016; e in termini nella motivazione Cass. n. 29888/2023, nonché Cass., sez. lav., 2.11.2020, n. 2410, in relazione a fattispecie analoga a quella che ci occupa, relativa a società di capitali esercente attività di scuola privata c.d. paritaria).
Ebbene, la Corte distrettuale, facendo riferimento appunto ai su richiamati principi di diritto (cfr. pagg. 6-8 della sua sentenza), ha constatato -come già riferito in narrativa –
che ‘il progetto dedotto nei contratti con i collaboratori, che aveva ad oggetto lo svolgimento delle attività di docenza secondo i programmi ministeriali, coincideva in tutto e per tutto con l’attività imprenditoriale, senza distinguersi da essa’, e che ‘quel che nel caso di specie è stato richiesto ai ‘collaboratori’ è la messa a disposizione di energia lavorativa per lo svolgimento dell’attività propria, ordinaria e qualificante, della società appellante: quella, appunto di docenza’.
Rispetto a questa valutazione dei giudici di secondo grado, i ricorrenti riconoscono che il progetto era ‘forse generico e coincidente con l’oggetto sociale della società’, ma deducono che a tale progetto si era ‘affiancato anche un programma di lavoro, mutuato dal programma ministeriale come da obbligo di legge’; dato, quest’ultimo, come si è visto, ben considerato dalla Corte territoriale, per la quale il progetto dedotto nei contratti aveva appunto ad oggetto ‘lo svolgimento delle attività di docenza secondo i programmi ministeriali’, ma giudicato del tutto insufficiente ad integrare la specificità del progetto indicato nei contratti in questione.
Per il resto, le deduzioni dei ricorrenti si fondano su una rilettura di taluni aspetti fattuali, quali il contenuto dei contratti individuali intercorsi con i collaboratori (cfr. pagg. 6-8 del ricorso) e le disposizioni collettive menzionate in rubrica, che sarebbero state applicabili ai rapporti per cui è causa; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
10. Il secondo motivo è infondato.
Condivisibilmente la Corte territoriale ha ritenuto che nessuna delle previsioni contemplate dall’art. 32 l. n. 183/2010 fosse applicabile al caso di specie. L’art. 32 cit., infatti, come
del resto risulta già dalla sua rubrica (‘Decadenza e disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato’) e meglio dal suo testo, contiene una serie di norme che nulla hanno a che fare con il settore dell’accertamento delle violazioni amministrative anche nel campo del lavoro, la cui disciplina, in termini generali, è tuttora dettata compiutamente nell’ambito L. n. 689/1981, artt. 13 e segg., anche dal punto di vista della scansione dei tempi da osservare da parte degli organi preposti alla vigilanza ed all’accertamento delle infrazioni; scansione del tutto sganciata e indipendente da iniziative intraprese da singoli lavoratori e da termini decadenziali che possano riguardare queste ultime.
12. Il terzo motivo è privo di fondamento.
13. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione -non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine
per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (così, tra le altre, Cass. n. 3693/2021; n. 4523/2021).
14. Nella specie, la Corte territoriale, dopo aver richiamato pronunce di legittimità espressive appunto del suddetto indirizzo, ha evidenziato che, ‘come già rilevato dal Tribunale, tra la data dell’ultimo verbale interlocutorio (23.11.2012) e quella di conclusione degli accertamenti (13.3.2013) ci sono state diverse convocazioni e audizioni di insegnanti, l’ultima delle quali in data 8.2.2013 al fine di acquisire testimonianze sulle concrete modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, cui ha fatto seguito in data 21.3.2013 la notifica del verbale di accertamento’; ed ha aggiunto che: ‘Anche considerato l’elevato numero di rapporti di lavoro sottoposti a verifica, e la correlata mole di documentazione sottoposta all’esame degli ispettori, facendo applicazione del condiviso principio giurisprudenziale da ultimo citato la norma dell’art. 14 non può dirsi violata’. In precedenza, la Corte aveva premesso che l’accertamento ispettivo aveva riguardato 53 collaboratori della società, per il periodo ottobre 2008/dicembre 2012.
14.1. A tale valutazione, indubbiamente motivata in modo congruo, i ricorrenti si limitano a contrapporre, in termini peraltro asseritivi e generici, una loro opinione sulla diversa ‘tempistica’ che l’ispettorato avrebbe potuto osservare.
Il quarto motivo è inammissibile.
La Corte distrettuale aveva premesso che era stata ‘allegata l’eccessiva onerosità della sanzione inflitta’ (cfr. pag.
4 dell’impugnata sentenza), e, a fronte di sì generica doglianza
degli allora appellanti, la risposta della Corte è stata conseguente: ha, infatti, osservato che ‘non si ravvisavano elementi di fatto tali da giustificare la riduzione della sanzione irrogata, che appare congrua alla luce della natura e della gravità dell ‘infrazione riscontrata’.
Ebbene, tutte le deduzioni che attualmente svolgono i ricorrenti (v. pagg. 2124 del ricorso), che s’incentrano sul reiterato assunto che l’ispettorato per ognuna delle molteplici violazioni riscontrate ben avrebbe potuto applicare il minimo delle sanzioni previste, sono basate su apprezzamenti fattuali, peraltro generici, rappresentati, a quanto consta, in questa sede di legittimità, senza allegare di averlo fatto nei gradi di merito. I ricorrenti, del resto, denunciano la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 276/2003, ma non deducono che le sanzioni applicate non rientrassero nella cornice ‘edittale’ dettata per ognuna di tali violazioni.
I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 2.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME