Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28112 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 28112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso 18730-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Contratto di collaborazione a
progetto -Call center outbound
R.G.N. 18730/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/10/2024
PU
avverso la sentenza n. 1724/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 3010/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza del Tribunale di Velletri che aveva respinto le domande proposte da NOME COGNOME contro la società RAGIONE_SOCIALE, accertava la nullità dei contratti a progetto stipulati il 5.7.2013 e il 5.5.2014 e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 5.7.2013 al 20.5.2014, condannando la società appellata al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive maturate, quantificate in complessivi € 10.793,35, oltre accessori.
In particolare, la Corte di merito, per quanto qui rileva, richiamato il testo dell’art. 61, comma 1, d. lgs. n. 276/2003 vigente al momento della conclusione del progetto, riteneva che:
l’inciso iniziale di tale norma (concernente le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzati attraverso call center outbound , per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto era consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento) si riferiva al solo corrispettivo;
inoltre, in via assorbente, esso si riferiva non al servizio di richiesta di adempimento di un debito scaduto (svolto dall’appellante), ma alla sola vendita di servizi;
le attività svolte dalla lavoratrice rientravano, perciò, nelle normali regole previste dalla legge in tema di contratti di lavoro a progetto (con necessità di sufficiente specificazione, gestione in autonomia, collegamento funzionale del progetto con un determinato risultato finale, illegittimità della mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, illegittimità dello svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi):
La Corte di Roma valutava che il progetto allegato al contratto del 5.7.2013 non possedesse detti requisiti di validità, consistendo in un mero mansionario, e conseguentemente dava applicazione al disposto dell’art. 69 d. lgs. cit., riscontrando un vizio genetico del contratto a progetto, da considerare quindi come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto, vizio assorbente anche in relazione al successivo contratto a progetto.
Per la cassazione della predetta sentenza la società propone ricorso con quattro motivi, illustrati da memoria; resiste la lavoratrice con controricorso; la causa è stata rimessa alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALE questioni oggetto di ricorso; le parti hanno deposito ulteriori memorie in vista della pubblica udienza.
Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) dell’art. 61, d. lgs. n. 276/2003 vigente ratione temporis , come modificato dall’art. 24 -bis d.l. n. 83/2012, convertito, con
modificazioni, con legge n. 134/2012, da applicarsi anche al collaboratore di call center outbound che si occupi di recupero crediti, anche in ragione dell ‘ interpretazione resa con circolare n. 14/2013 e con circolare n. 12693 del 12 luglio 2013 del RAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’art. 7 , legge 9 agosto 2013, n. 99 (recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76), e all’art. 409, comma 1, n . 3, c.p.c.; sostiene che, in base all’art. 7, comma 2 -bis , legge n. 99 del 2013, l’espressione «vendita diretta di beni e di servizi», contenuta nell’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi.
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di contratti e accordi RAGIONE_SOCIALE di lavoro (art. 360, n. 3, c.p.c.), con riferimento all’Accordo del 3.12.2012 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE; sostiene che tale accordo disciplinava anche le attività degli operatori telefonici outbound per la tutela del credito.
Con il terzo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione di contratti e accordi RAGIONE_SOCIALE di lavoro (art. 360, n. 3, c.p.c.), con riferimento all’Accordo collettivo per la disciplina RAGIONE_SOCIALE collaborazioni a progetto nelle attività di vendita di beni e di servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center outbound , stipulato con riferimento al CCNL TLC, sottoscritto a Roma il 1° agosto 2013 tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ribadendo la censura nei confronti della sentenza gravata di avere disapplicato l’eterointegrazione del precetto primario con il ricorso a fonte pattizia stabilito dalle norme pertinenti.
Con il quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003; si sostiene che, anche ammettendo che non operi l’esenzione dall’individuazione di uno specifico progetto per l’ipotesi di attività di call center outbound , comunque la Corte di merito ha errato nel valutare i compiti oggetto dei contratti inter partes .
Osserva il Collegio che la sentenza gravata si basa su duplice ratio decidendi : la prima concernente l’interpretazione dell’art. 61, comma 1, d. lgs. n. 276/2003 vigente al momento della conclusione del progetto, con riferimento alla portata della delega, per così dire, alla regolamentazione pattizia; la seconda riferita alle attività svolte dalla lavoratrice come rientranti o meno nella normativa generale sui contratti di lavoro a progetto.
I primi tre motivi, da trattare congiuntamente perché tutti riguardanti l’interpretazione della norma di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con riferimento ai collaboratori di call center outbound nel settore del recupero crediti, non sono fondati.
Quanto alla critica della prima ratio decidendi , osserva il Collegio che la versione della norma da applicare al contratto per cui è controversia (del 5.7.2013) stabiliva che: ‘ Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché RAGIONE_SOCIALE attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center ‘out bound’ per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o
più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (…) (art. 61, comma 1, cit., come modificato dall’articolo 24bis , comma 7, della legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012).
8. Si trattava di norma che, anche per la sua origine storica, di norma che contrapponeva i call center inbound a quelli outbound quanto alla riconducibilità nell’alveo della subordinazione , nell’ambito della riforma dei rapporti di collaborazione parasubordinati, non comportava la piena liberalizzazione dei contratti di collaborazione nei call center outbound nel senso propugnato da parte ricorrente, ma consentiva in tale settore l’utilizzo di contratti a progetto, secondo le regole di tale tipologia contrattuale, che ricomprendevano il collegamento funzionale a un risultato finale e la specificità del progetto, con la garanzia della determinazione del corrispettivo come definita da contrattazione collettiva, anche ad hoc .
9. La specialità della disciplina per il settore dei call center outbound andava dunque rinvenuta nella delega alla contrattazione collettiva nazionale di individuare la base del corrispettivo (ovvero la natura RAGIONE_SOCIALE prestazioni e le modalità per determinare il corrispettivo), mentre in generale l’art. 63 d.lgs. 276/2003, per la generalità dei collaboratori a progetto, stabiliva che il compenso fosse proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e comunque non inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività.
10. Entro tali limiti l’Accordo del 3.12.2012 indicato da parte ricorrente legittimamente contrapponeva l’attività di call center inbound tendenzialmente subordinata e l’ attività di call center outbound , per le quali venivano fissati il compenso orario e i
parametri di riferimento; ed entro tali limiti va interpretata la norma speciale e specifica per il settore per cui si discute, anche perché, come sottolineato dalla Corte di merito, interpretando l’inciso iniziale quale deroga alle regole per i contratti a progetto (o esenzione), la norma non avrebbe senso compiuto e sarebbe sostanzialmente abrogata.
Restano assorbiti i profili riguardanti la riconducibilità dell’attività svolta dalla lavoratrice (recupero crediti tramite call center outbound ) come rientrante o meno nella normativa in esame (vendita diretta di servizi ovvero mera attività di servizi) alla luce della norma di interpretazione autentica (successiva al primo contratto annullato, in quanto contenuta nella legge di conversione, così come è successivo l’accordo 1.8.2013) , ovvero la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse ad una RAGIONE_SOCIALE rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALE altre, alla cassazione della decisione stessa (così Cass. n. 5102/2024; conf. Cass. n. 11493/2018; cfr. anche Cass. n. 1979/2024, n. 13880/2020).
Il quarto motivo non è ammissibile.
Evidenziata la natura di tutela della norma specifica per i collaboratori di call center outbound , per i quali, dunque, non operava l’esenzione dall’individuazione di uno specifico progetto, ma veniva invece stabilita la garanzia della
contrattazione collettiva per la fissazione del corrispettivo, non è in questa sede censurabile in fatto l’apprezzamento di merito in ordine alla sussistenza dei requisiti attinenti al progetto.
Trattasi, invero, di censura che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019), in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo o terzo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata) o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, n. 21640/2023, n. 21296/2024, n. 21353/2024).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
Sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in € 3 .500 per compensi professionali, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.