Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21950 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30019-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 237/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 28/10/2020 R.G.N. 147/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
Elemento distinto della retribuzione
R.G.N. 30019/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/07/2024
CC
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente, NOME COGNOME, al pagamento dell’elemento distinto della retribuzione (ED R) previsto dall’art. 45 del c.c.n.l. del 19 gennaio 2012 del settore del credito bancario, sul presupposto della estensione del trattamento economico dei bancari al personale RAGIONE_SOCIALE società di riscossione, in base all’art. 4 del contratto integrativo aziendale (CIA) del 24 marzo 1995, da considerare ultra-attivo per effetto dell’art. 4 del CIA del 2008.
2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha affermato: che l’articolo 4, comma 2, del contratto integrativo aziendale del 24 marzo 95, prevedeva che l’estensione del trattamento dei bancari della Banca Popolare di Ancona al personale RAGIONE_SOCIALE società di riscossione avrebbe avuto termine con l’avverarsi, nell’ottobre del 2006, della condizione del trasferimento della partecipazione azionaria; che tale previsione era stata di fatto neutralizzata dalla contrattazione successiva ed esattamente dall’art. 4 del contratto integrativo aziendale del 2008 con cui le parti avevano convenuto che ‘la contrattazione di secondo livello in RAGIONE_SOCIALE è costituita dagli A.I.A. datati 27 marzo 1995 con le successive integrazioni e modificazioni, da accordi specifici, nonché ai sensi dell’accordo quadro datato 24.3.1995 dall’insieme della normativa aziendale (a qualsiasi titolo prevista e/o concessa) complessivamente esistente in Banca Popolare di Ancona, salvo per quanto diversamente espresso in eventuali accordi’; che tale clausola di ultrattività non avrebbe senso logico qualora il collegamento tra la retribuzione dei bancari in Banca Popolare di Ancona e quella
del personale RAGIONE_SOCIALE società di riscossione fosse venuto meno nell’ottobre del 2006, in conseguenza dell’avverarsi della condizione prevista dal secondo comma dell’art. 4 dell’accordo integrativo aziendale del 1995; che il richiamo alla normativa aziendale in vigore presso la Banca Popolare di Ancona non può dirsi limitato all’anno 2008, ma deve considerarsi efficace fino alla scadenza contrattuale; che le stesse parti collettive hanno mantenuto ferma l’efficacia dell’aggancio della retribuzione dei bancari a quella degli esattoriali negli anni successivi, anche dopo il 31 dicembre 2011 e che l’ultrattività di tali accordi fino al 31 gennaio 2014 è stata espressamente disposta dalle parti collettive con l’accordo del 12 luglio 2011 e con quello del 24 gennaio 2014; che non è motivo di esonero della datrice di lavoro dal pagamento dell’adeguamento dell’elemento distinto della retribuzione la circostanza della previsione di tale adeguamento ad opera della contrattazione collettiva di primo livello, c.c.n.l. del 19 gennaio 2012.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che
Con il motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.).
La ricorrente premette che la fonte dell’emolumento richiesto dalla lavoratrice è rappresentata dall’art. 45 del c.c.n.l. settore
bancario del 2012 mentre l’art. 4 del CIA del 2008, ove anche inteso come volto a statuire una ultrattività, richiama unicamente la contrattazione di secondo livello; aggiunge che, se anche si estendesse l’ultrattività disposta dal CIA 2008 alla contrattazione di primo livello del settore bancario, l’emolumento in questione non spetterebbe comunque perché l’art. 4 cit. richiama espressamente la sola normativa (aziendale) complessivamente esistente in Banca Popolare di Ancona alla data del 2008 mentre l’elemento retributivo in questione è stato introdotto per la prima volta, in sede di rinnovo contrattuale del c.c.n.l. del settore del credito, nel 2012. Rileva, ancora, che la Corte d’appello ha del tutto omesso di affrontare la problematica relativa alla lettura dell’art. 32 in combinato disposto con l’art. 27 del CIA datato 24 gennaio 2014, che fa anch’esso esclusivo riferimento ad istituti di secondo livello e, quindi, non all’EDR introdotto dal c.c.n.l. bancari del 2012.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Esso censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’interpretazione della contrattazione collettiva aziendale.
Sulla interpretazione dei contratti di secondo livello, questa Corte ha chiarito che la stessa è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizio di motivazione, per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa lettura rispetto a quella adottata nel provvedimento impugnato, ma denuncino la violazione di specifici canoni ermeneutici e indichino in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sarebbe discostato (v. Cass. n. 21888 del 2016; n. 4460 del 2020).
Tali requisiti difettano del tutto nel ricorso in esame che critica l’interpretazione data dai giudici di appello ai contratti aziendali senza alcun riferimento ai canoni ermeneutici ma giustapponendo alla lettura data nella sentenza impugnata una diversa lettura.
Parimenti inammissibile è la denuncia di violazione del contratto collettivo nazionale (su cui v. Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019) poiché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, pure appurata la circostanza della previsione dell’EDR ad opera del c.c.n.l. del 2012, ha, tuttavia e in base alle clausole della contrattazione aziendale, ritenuto esistente un ‘regime di aggancio dei trattamenti retributivi paralleli riferi(to) alla generalità della contrattazione collettiva, vuoi in sede nazionale vuoi in sede aziendale (secondo) l’espressa previsione dall’art. 4, comma 1, dell’Accordo quadro integrativo aziendale del 1995′ (sentenza, p. 9, § 9.8).
Il motivo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui critica la decisione di appello là dove ha definito generiche le censure avanzate dall’RAGIONE_SOCIALE sul quantum RAGIONE_SOCIALE pretese retributive. Pur a prescindere dal rilievo che la ricorrente omette di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, gli atti processuali e i documenti su cui la censura si fonda (in particolare, il calcolo eseguito dalla lavoratrice nel ricorso introduttivo di primo grado e che si assume erroneo), deve rilevarsi come la censura investa solo una RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi sul punto, vale a dire il difetto di genericità del motivo di appello concernente il quantum, mentre la Corte territoriale ha, comunque, esaminato il calcolo attraverso cui è stato determinato l’importo liquidato alla lavoratrice e accertato l’esattezza dello stesso: ‘fermo restando che il computo, al momento della redazione del ricorso
introduttivo di primo grado -vale a dire al 31 gennaio 2017 -fissato allo stato in 27 mensilità già maturate, è esatto, considerata la esigibilità, con decorrenza 1° gennaio 2015 nonché la maturazione di due ratei mensili di tredicesima mensilità’ (s entenza, p. 10, § 10). Nessuna censura è contenuta nel motivo di ricorso su questo segmento di motivazione.
Secondo la costante giurisprudenza di questa S.CRAGIONE_SOCIALE, ove sia impugnata una statuizione fondata su più ragioni argomentative, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura; diversamente, l’omessa impugnazione di una RAGIONE_SOCIALE autonome rationes decidendi oppure la resistenza di una di esse all’impugnazione, e quindi la definitività della decisione sul punto, rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre statuizioni poiché inidonea a determinare la cassazione della pronuncia suddetta (cfr. Cass. n. 3633 del 2017; n. 18441 del 2017; n. 3386 del 2011; n. 24540 del 2009; n. 4349 del 2001).
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
La regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
L’inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per
esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 2 luglio 2024