Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2761 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2761 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
disciplina del rapporto di lavoro individuata dalla legge statale nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche»).
Il Giudice RAGIONE_SOCIALEe Leggi ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 1, 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 18 del 2020, in quanto lesivo del «il principio di riserva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non può essere derogato nemmeno in via provvisoria» (sentenza n. 81 del 2019, punto 3.6. del Considerato in diritto).
La Corte costituzionale è intervenuta in relazione ai lavoratori Forestali anche con la sentenza 106 del 2025, ove si legge: ‘ 3.1. -Nel settore forestale, sin da epoca risalente, la necessità di assicurare la realizzazione di una serie di interventi (fra cui il rimboschimento, ma anche il controllo idraulico) connessi a specifiche esigenze è stata soddisfatta, da parte RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, mediante l’assunzione, specie in determinati periodi RAGIONE_SOCIALE‘anno, di manodopera destinata ai cantieri, con contratti di diritto privato. Tale prassi, dapprima au torizzata dall’articolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa legge 12 aprile 1962, n. 205 (Disposizioni particolari per l’assunzione di mano d’opera da parte del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) «per la durata necessaria all’esecuzione dei singoli lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai sessanta giorni», fu poi consolidata dalla previsione contenuta nella legge 5 aprile 1985, n. 124 (Disposizioni per l’assunzione di manodopera da parte del RAGIONE_SOCIALE), che riconobbe la possibilità di ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto di diritto privato a tempo indeterminato «per lo svolgimento di attività non stagionali, qualitativamente e professionalmente più elevate» (così nella relazione illustrativa), in considerazione RAGIONE_SOCIALEa diffusione RAGIONE_SOCIALEe varie forme di amministrazione diretta dei lavori già facenti capo all’ex RAGIONE_SOCIALE. A tali indicazioni si adeguarono anche le normative regionali, pur nella varietà RAGIONE_SOCIALEe modalità di gestione del settore, in molti casi affidate a enti RAGIONE_SOCIALE, in riferimento alle funzioni e ai beni RAGIONE_SOCIALEa soppressa RAGIONE_SOCIALE trasferiti alle regioni già a partire dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione RAGIONE_SOCIALEa delega di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 22 luglio 1975, n. 382). La disciplina del rapporto di
lavoro degli operai idraulico-forestali dipendenti di enti locali, comunità montane, enti pubblici, aziende speciali o «altri enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento a cooperative o enti ed imprese di altra natu ra svolgano attività di sistemazione e manutenzione idraulico -forestale» (art. 1 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nazionale di lavoro 13 giugno 1991 – Settori: Agroindustriale – Idraulico -forestale e idraulico-agraria) è stata così affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto agroindustriale, idraulicoforestale e idraulico-agrario, nonché alle integrazioni demandate alla relativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale assetto si è conservato anche all’indomani RAGIONE_SOCIALEa privatizzazione del lavoro pubblico e all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001, che, tuttavia, agli artt. 40 e seguenti, ha disciplinato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE inerente ai vari comparti e aree del lavoro pubblico, dettandone le specifiche procedure e condizioni, anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione dei medesimi comparti e aree ‘ .
La Corte costituzionale ha quindi ricordato come questa Corte, in linea con le suddette indicazioni normative, ha ritenuto, in relazione alle vicende di alcuni operai idraulicoforestali transitati dall’RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE (ente strumentale RAGIONE_SOCIALEa Regione, subentrato all’ RAGIONE_SOCIALE), che, una volta venuta a regime la normativa sul pubblico impiego privatizzato, ai medesimi non si sarebbero più potuti applicare i contratti di lavoro di diritto comune, ma solo «la specifica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblica del comparto di appartenenza» (Cass., n. 10973 del 2015), ed ha affermato, con riguardo alla medesima categoria di dipendenti di enti RAGIONE_SOCIALE di altre regioni, che «l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico contrattualizzato» (Cass., ordinanza 18 febbraio 2025, n. 4236; Cass. ordinanza 5 settembre 2024, n. 23894).
Alla luce RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore e RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenziale di legittimità intervenuta in RAGIONE_SOCIALE, come peraltro ben si evince dalle suddette pronunce, dunque, considerato che il ricorso introduttivo è stato depositato il 14 settembre 2018, come affermato nella sentenza d’appello e dagli stessi ricorrenti, al rapporto di lavoro dei ricorrenti si applica ratione temporis la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali, dovendosi concludere
l’ iter del passaggio di RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) secondo le regole previste dalla legge RAGIONE_SOCIALE n. 31 del 1998, richiamata dalla legge RAGIONE_SOCIALE n. 43 del 2018 che ha modificato la legge RAGIONE_SOCIALE n. 8 del 2016 (modificando, come si è detto, in particolare l’art. 48 , e introducendo l’art. 48 -bis , con la previsione ‘Nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 48 i dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in servizio, assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge RAGIONE_SOCIALE 13 novembre 1998, n. 31′) .
È dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha ritenuto inapplicabile il RAGIONE_SOCIALE ai rapporti di lavoro dei ricorrenti, dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel periodo per cui è causa (anteriore alla creazione di un RAGIONE_SOCIALE comparto) e non ha accolto le domande relative all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità del CCNL di diritto privato.
5. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto ai motivi precedenti, il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/1999, come sostituito dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE Sardegn a n. 12/2002, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 48, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 8/2016, come modificato dalla legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 43/2018 e dalla legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 6/2019; RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, c omma 1, dei CIRL 2004/2007 e 2008/2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, comma 1, lettera l) Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 1, RAGIONE_SOCIALEo Statuto RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Ripropone la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 1, lett. a) RAGIONE_SOCIALEo Statuto RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 48, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 8/2016 nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 43/2018, e del medesimo articolo come formulato a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche introdotte dalle leggi regionali RAGIONE_SOCIALE n. 43/2018 e n. 6/2019, rispetto all’art. 117, comma 1, lettera l) Cost.
La censura è inammissibile.
Le questioni non superano il vaglio di rilevanza e di non manifesta infondatezza, in ragione di quanto già affermato dalla sentenza n. 153/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, che ha esaminato sia l’art. 3, comma 1, lettera a) RAGIONE_SOCIALEo Statuto di autonomia, sia la disciplina inerente alla transizione del personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al comparto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Riguardo al primo profilo il Giudice RAGIONE_SOCIALEe Leggi ha evidenziato che ‘ La disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego RAGIONE_SOCIALE, è riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ( …).
È dunque precluso alle Regioni adottare una normativa che incida su un rapporto di lavoro già sorto e, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostituisca alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fonte imprescindibile di disciplina ( …) .
Con riferimento alle Regioni a Statuto speciale, la Corte costituzionale ha poi indicato di tener conto RAGIONE_SOCIALEe competenze statutarie. Con particolare riguardo alla Regione autonoma RAGIONE_SOCIALE, ha posto in evidenza che occorre considerare «la competenza legislativa primaria in tema di ‘stato giuridico ed economico del personale’ di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) RAGIONE_SOCIALEo Statuto di autonomia , che comunque, per espressa previsione statutaria, deve essere esercitata nel ‘rispetto (…) RAGIONE_SOCIALEe norme fondamentali RAGIONE_SOCIALEe riforme economico -sociali RAGIONE_SOCIALEa Repubblica’.
In proposito (come già posto in rilievo dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 257 del 2016 e n. 211 del 2014), con riguardo al trattamento economico, l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 , stabilisce che l’attribuzione di tali trattamenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre l’art. 45 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto ribadisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi (sentenza n. 154 del 2019, punto 2 del Considerato in diritto).
Tale disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica e detta principi che si configurano come tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale RAGIONE_SOCIALEe regole fondamentali di
diritto che disciplinano i rapporti tra privati, e pertanto si impongono anche alle Regioni a Statuto speciale, come afferma la Corte costituzionale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
9 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per i ricorrenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, 8 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME