Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34331 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34331 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
una efficace previsione in tal senso del CIRL, è idoneo a riaprire il dibattito su quanto oggetto del contendere;
2.
il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in ordine all’interpretazione degli artt. 1, 2 e 17 del CIRL;
con esso si assume l’erroneità di una valutazione soltanto letterale della norma sull’efficacia del CIRL, mentre essa avrebbe dovuto essere valutata inserendone il contenuto nell’ambito delle previsioni del CCNL;
in particolare, si sarebbe dovuta valorizzare la previsione generale di cui all’art. 48 del CCNL, sull’obbligo di assunzione , in presenza di finanziamenti, di un numero di giornate almeno pari a quelle lavorat e nell’anno precedente, di cui l’art. 17 del CIRL costituiva modifica in melius ;
il motivo è inammissibile;
esso, infatti, pur se correttamente imposta la censura nei riguardi dell’interpretazione del CIRL con il richiamo ai criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., è sviluppato poi proponendo tout court una
diversa valutazione del significato e della portata temporale da attribuire alle previsioni della contrattazione regionale;
si tratta dunque, più che di una concreta censura di legittimità, della mera proposizione di una diversa lettura di merito, come tale appunto inammissibile in questa sede;
valgono in proposito le consolidate argomentazioni efficacemente riepilogate da Cass. 3 luglio 2024, n.18214, secondo cui « l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; da ultimo, conf. Cass. n. 22318 del 2023); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd. ‘minimum costituzionale’; inoltre, per risalente insegnamento, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito -non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000) »;
3.
il terzo motivo adduce infine la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare integralmente sulla domanda o comunque non avrebbe integralmente considerato le norme di disciplina della fattispecie; in particolare, la Corte di merito aveva ragionato unicamente sull’art. 17 del CIRL, mentre a regolare quanto oggetto del contendere stava anche il più generale disposto dell’art. 48 del CCNL;
3.1
il motivo va accolto, nei termini in cui si va a dire;
3.2
è indubbio che il CCNL abilitasse la contrattazione regionale ad intervenire in tema di garanzie occupazionali;
l’art. 48, co. 4, del CCNL prevedeva infatti che « anche in relazione a quanto previsto dall’art. 2 in materia di flussi occupazionali, su richiesta di una delle Parti potrà essere effettuato annualmente, a livello regionale e/o aziendale, un confronto al fine di convenire sulle effettive capacità di impiego degli operai a tempo determinato » ed è in proposito evidente che un confronto « al fine di convenire » non può che costituire fonte di legittimazione alla contrattazione regionale per la definizione di assetti in ipotesi diversi eo migliorativi rispetto a quanto stabilito dal primo comma del CCNL;
3.3 d’altra parte, la perdita di efficacia del CIRL è stata oramai accertata dalla Corte territoriale ed essa, resistendo tra l’altro al secondo motivo di ricorso per cassazione, non può essere qui posta in discussione, senza contare, per quanto si dirà anche oltre, la coerenza con il fatto che il contratto integrativo ha la piena potestà
di delimitare la propria portata temporale nell’imporre impegni finanziariamente gravosi;
ciò non toglie, come si rileva nel motivo, che valga comunque la previsione generale di cui all’art. 48 del CCNL, secondo cui « per ciascun anno solare verrà confermato come minimo l’ammontare globale delle giornate lavorative assicurate nell’anno precedente, ove ciò sia consentito dai relativi finanziamenti pubblici e, nel caso di concessione di lavori in affidamento, siano almeno confermate le concessioni di lavori »;
3.4
non può in proposito accogliersi l’eccezione contenuta nel controricorso secondo cui il giudice di appello non avrebbe potuto esaminare il CCNL perché, a fronte della contumacia dell’appellato, esso non era stato prodotto dalla Comunità appellante;
in proposito, va richiamato quanto precisato da questa S.C. in ordine al fatto che i contratti in ambito forestale-idraulico che la legislazione regionale rimette alla regolazione del corrispondente CCNL di diritto privato (quanto alla Regione Campania, L.R. n. 14 del 2006 e, per la ricostruzione storica, Cass. 1° marzo 2023, n. 6193) riguardano comunque rapporti di pubblico impiego e per essi valgono quindi, almeno come principi generali, quelli di cui al d. lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. 24 aprile 2023, n. 10811, in ambito di applicazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 165 del 20011 e legislazione pugliese; Cass. 26 maggio 2020, n. 9786 in ambito di divieto di conversione ex art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e legislazione della Val d’Aosta);
ne deriva che la regolazione dei diritti dei dipendenti, per il forte vincolo esistente nell’ambito del pubblico impiego tra le contrattazioni di diverso livello, va apprezzata sulla base dell’intero assetto negoziale, nazionale e integrativo, sicché la Corte di merito, data la sostanziale unicità dell’oggetto del contendere, doveva comunque acquisire il CCNL di riferimento -che il ricorrente
assume facesse peraltro parte dei documenti del primo grado, per essere stato esso prodotto ad opera della Comunità Montana;
3.5
esaminando il motivo in questa prospettiva, non vi è dubbio, per un verso, che i CIRL, specie in relazione agli impegni finanziari che attraverso esso i datori di lavoro andavano ad assumere, potevano disporre sulla loro efficacia temporale;
nel senso che -al di là di altri contenuti del CIRL, che qui non interessano – un obbligo datoriale di assumere e quindi di reperire i corrispondenti finanziamenti certamente esisteva ed è esistito fino a quando si estendeva l’efficacia di tale contrattazione territoriale , secondo ciò che da essa era previsto sul piano temporale;
viceversa, rispetto ad obblighi con effetti finanziari importanti, non è possibile apportare estensioni sulla base di logiche interpretative diverse da quella strettamente testuale e propria dell’atto e quindi del CIRL – che quegli obblighi sanciva;
pertanto, non può sostenersi che il diritto risarcitorio potesse fondarsi sull’inadempimento a previsioni del CIRL sul tema di causa, in quanto il CIRL aveva perduto la propria efficacia negli anni che qui interessano;
3.6 per altro verso, non si poteva non prendere atto del duplice piano entro cui la fattispecie oggetto di causa veniva regolata dalla contrattazione;
a parte il CIRL, su cui si è detto, restava infatti la previsione del CCNL, che fissa analoga salvaguardia occupazionale, pur tuttavia non stabilendo un obbligo assoluto in tal senso, ma, operando sul piano nazionale e generale, in questo caso subordinandolo all’esistenza in concreto dei finanziamenti;
il maturare di quest’ultima ipotesi – che suppone la previa verifica dell’esistenza o meno di quei finanziamenti, in quanto solo ove essi fossero riscontrati come sussistenti potrebbe dirsi sorto anche per
quegli anni un diritto all’assunzione la cui violazione attribui rebbe il diritto al corrispondente risarcimento del danno – non è stata vagliata dalla Corte territoriale, che dovrà procedervi in sede di rinvio, accogliendo o disattendendo la domanda in ragione degli esiti istruttori di tale accertamento o, in estrema ipotesi, della regola sull’onere della prova ;
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo per come accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro