Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10040 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10040 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1453/2021 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata agli indicati indirizzi PEC degli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono
– controricorrente – avverso l’ordinanza n. 11921/2020 rep. del Tribunale di Napoli, depositata il 24.11.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 .4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) proposta da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE liquidò in favore della società l’importo di € 45.306 a titolo di indennità per la custodia di materiale pirotecnico sequestrato nell’ambito di un procedimento penale .
Il Ministero della Giustizia, obbligato al pagamento dell’indennità e condannato al pagamento delle spese di lite a favore dell’opponente, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
La controricorrente ha inoltre depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Ministero della Giustizia denuncia «violazione e falsa applicazione dell’ art. 24 Cost. e degli artt. 101, 112 e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità del provvedimento impugnato e del relativo procedimento per aver il Giudicante erroneamente dichiarato la contumacia del Ministero della Giustizia, in realtà costituito. Nullità del provvedimento impugnato e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione del principio del contraddittorio e lesione del diritto costituzionale di difesa».
Il ricorrente rileva di essersi tempestivamente costituito davanti al Tribunale di Napoli, concludendo e argomentando
contro l’accoglimento dell’opposizione, mentre l’ordinanza impugnata è stata pronunciata sul seguente esplicito quanto errato presupposto: « rilevato … che non si è costituito il Ministero della Giustizia, nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza in data 26 settembre 2019, con conseguente contumacia dell’amministrazione convenuta» .
1.1. Il motivo è fondato.
Si tratta di una radicale (quanto inconsapevole) violazione del principio del contraddittorio, posto che il ricorrente ha documentato la tempestiva costituzione in giudizio da parte sua, che è stata tuttavia del tutto ignorata dal giudice del merito.
La «contumacia» del Ministero della Giustizia è stata non solo espressamente dichiarata nel «rilevato che» premesso alla motivazione dell’ordinanza , ma anche utilizzata a sostegno della decisione assunta dal Tribunale («Peraltro, l’amministrazione convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuno spunto, fattuale o giuridico, teso a sostenere l’idea della congruità del decreto impugnato»). Si deve pertanto escludere che la dichiarazione di contumacia sia stata un mero errore materiale e che il giudice abbia, in realtà, esaminato le difese del Ministero, come prospetta, nelle sue difese, la ricorrente.
A parte questo, la radicale violazione del contraddittorio consistente nell’avere il giudice totalmente ignorato le difese svolte da una delle parti rappresenta un vizio del procedimento di tale gravità che non può che tradursi in una nullità della decisione adottata, senza necessità per il ricorrente di illustrare in questa sede il merito delle ragioni della propria resistenza all’opposizione. Ciò tanto più in un caso in cui la (insussistente) contumacia del Ministero è stata considerata dal Tribunale come
un argomento di chiusura per l’accoglimento (parziale) dell a opposizione.
Il secondo motivo di ricorso -che censura «omesso esame» della costituzione in giudizio del Ministero e delle sue difese -rimane assorbito dall’accoglimento del primo, che impone la cassazione dell’ordinanza e l’esame di quegli atti in sede di rinvio.
In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso, l ‘ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l ‘ordina nza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, per ché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima