Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7110 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7110 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 3727/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 11512/2023, depositata il 17/01/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere COGNOME
di integrazione contraddittorio
Ad. cc. 12 marzo 2025
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di pignoramento di crediti presso terzi, poi iscritto a RGE con il n. 19708/2011, notificato il 21.04.2011, NOME COGNOME agiva in via esecutiva nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. per la somma di € 2.651,89 in forza della ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 13.06.2003 RGE 9399/2003.
Avvero detta esecuzione la banca esecutata proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c.
Il Giudice dell’esecuzione in sede cautelare sospendeva la procedura esecutiva e fissava termine per l’instaurazione del giudizio di merito.
Instaurato il giudizio di merito, il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 4110/2015 accoglieva l’opposizione spiegata da Intesa Sanpaolo S.p.A.
Avverso detta sentenza la COGNOME proponeva appello dinanzi il Tribunale di Roma che, con sentenza n. 13060/2018, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, così disponeva: «dichiara la sussistenza del diritto di NOME COGNOME a procedere all’esecuzione forzata nei confronti di spa Intesa limitatamente alla somma richiesta nel precetto per interessi legali sulla somma capitale di €. 1.801,65 con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza».
Con ricorso depositato in data 12.11.2018 la COGNOME riassumeva la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 627 c.p.c. in ragione del credito rideterminato dal Tribunale di Roma.
Avverso la suddetta esecuzione (riassunta) con ricorso ex art. 615 c.p.c. Intesa Sanpaolo S.p.A. spiegava nuova opposizione, eccependo in compensazione un proprio maggiore credito di € 3.118,24 fondato su sentenza n. 17671/2019 di questa Corte.
A seguito della spiegata opposizione, il Giudice dell’esecuzione con ordinanza del 14.04.2021 accoglieva l’istanza cautelare e sospendeva l’esecuzione.
La COGNOME introduceva il giudizio di merito dinnanzi il Tribunale di Roma (RG 35701/2021).
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE contestando la domanda e spiegando, in via preliminare, eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito (Tribunale) in favore del Giudice di Pace di Roma.
Il Tribunale di Roma con ordinanza del 06.05.2022 accoglieva l’eccezione di incompetenza per valore , rimettendo il giudizio di merito dinanzi al Giudice di Pace di Roma.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME proponeva istanza per regolamento necessario di competenza.
Questa Corte, con ordinanza n. 2986/2023, annullava l’ordinanza del 06.05.2022 ai sensi dell’art. 383 co. 3 c.p.c. per difetto di litisconsorzio necessario coi terzi pignorati e rimetteva le parti dinnanzi al Tribunale di Roma, anche per le spese del procedimento.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. la COGNOME conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, l’esecutata Intesa Sanpaolo S.p.A. e i terzi pignorati Poste Italiane S.p.A. e Banca d’Italia S.p.A., riproponendo le difese in precedenza spiegate.
Incardinatosi il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza del 17 gennaio 2024, dichiarava la propria incompetenza per valore a giudicare la controversia, appartenendo la stessa alla cognizione del giudice di pace e condannando la COGNOME al pagamento delle spese processuali (della fase e del giudizio di legittimità).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso la COGNOME, articolando due motivi.
Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non è dato riscontrare, in base agli atti oggi a disposizione del Collegio, l’integrità del contraddittorio nel presente procedimento anche coi terzi pignorati, risultando notificato il ricorso al difensore della sola debitrice esecutata, già opponente.
Richiamando anche in relazione al giudizio di legittimità quanto già affermato nell’ordinanza n. 2986/2023 in relazione al giudizio di merito, il Collegio ritiene necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (Poste Italiane s.p.a. e Banca d’Italia s.p.a.); ed all’uopo dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, con il termine perentorio indicato in dispositivo ed impregiudicati gli oneri di rituale e tempestiva documentazione dell’ottemperanza al medesimo.
P. Q. M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo il ricorso, ordinando a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati Poste Italiane s.p.a. e Banca d’Italia s.p.a., entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025, nella camera di consiglio