Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7110 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 7110  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 3727NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato  COGNOME NOME,  presso  il  cui  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  è domiciliata per legge;
-ricorrente- contro
INTESA SANPAOLO RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso  l’ORDINANZA  del  TRIBUNALE  di  ROMA  n.  11512/2023, depositata il 17/01/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere COGNOME.
di integrazione contraddittorio
Ad. cc. 12 marzo 2025
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di pignoramento di crediti presso terzi, poi iscritto a RGE con il n. 19708/2011, notificato il 21.04.2011, NOME COGNOME agiva in via esecutiva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. per la somma di € 2.651,89 in forza della ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 13.06.2003 RGE 9399/2003.
Avvero detta esecuzione la banca esecutata proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c.
Il  Giudice  dell’esecuzione  in  sede  cautelare  sospendeva  la procedura esecutiva e fissava termine per l’instaurazione del giudizio di merito.
Instaurato il giudizio di merito, il Giudice di Pace di Roma con sentenza  n.  4110/2015  accoglieva  l’opposizione  spiegata  da  RAGIONE_SOCIALE
Avverso detta sentenza la COGNOME proponeva appello dinanzi il Tribunale di Roma che, con sentenza n. 13060/2018, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, così disponeva: «dichiara la sussistenza del diritto di NOME COGNOME a procedere all’esecuzione forzata nei confronti di spa RAGIONE_SOCIALE limitatamente alla somma richiesta nel precetto per interessi legali sulla somma capitale di €. 1.801,65 con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza».
Con ricorso depositato in data 12.11.2018 la COGNOME riassumeva la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 627 c.p.c. in ragione del credito rideterminato dal Tribunale di Roma.
Avverso la suddetta esecuzione (riassunta) con ricorso ex art. 615  c.p.c. RAGIONE_SOCIALE spiegava nuova  opposizione, eccependo in compensazione un proprio maggiore credito di € 3.118,24 fondato su sentenza n. 17671/2019 di questa Corte.
A seguito della spiegata opposizione, il Giudice dell’esecuzione con ordinanza del 14.04.2021 accoglieva l’istanza cautelare e sospendeva l’esecuzione.
COGNOME introduceva il giudizio di merito dinnanzi il Tribunale di Roma (RG 35701/2021).
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE contestando la domanda e spiegando, in via preliminare, eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito (Tribunale) in favore del Giudice di Pace di Roma.
Il  Tribunale  di  Roma  con  ordinanza  del  06.05.2022  accoglieva l’eccezione di incompetenza per valore , rimettendo il giudizio di merito dinanzi al Giudice di Pace di Roma.
Avverso  detta  ordinanza  NOME  COGNOME  proponeva  istanza  per regolamento necessario di competenza.
Questa Corte, con ordinanza n. 2986/2023, annullava l’ordinanza del  06.05.2022  ai  sensi  dell’art.  383  co.  3  c.p.c.  per  difetto  di litisconsorzio necessario coi terzi pignorati e rimetteva le parti dinnanzi al Tribunale di Roma, anche per le spese del procedimento.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. la COGNOME conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, l’esecutata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e i terzi pignorati RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE S.p.A., riproponendo le difese in precedenza spiegate.
Incardinatosi il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza del 17 gennaio  2024,  dichiarava  la  propria  incompetenza  per  valore  a giudicare la controversia, appartenendo la stessa alla cognizione del giudice  di  pace  e  condannando  la  COGNOME  al  pagamento  delle  spese processuali (della fase e del giudizio di legittimità).
 Avverso  detta  ordinanza  ha  proposto  ricorso  la  COGNOME, articolando due motivi.
Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.
La  Corte  si  è  riservata  il  deposito  della  motivazione  entro  il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non è dato riscontrare, in base agli atti oggi a disposizione del Collegio,  l’integrità  del  contraddittorio  nel  presente  procedimento anche  coi  terzi  pignorati,  risultando  notificato  il  ricorso  al  difensore della sola debitrice esecutata, già opponente.
Richiamando anche in relazione al giudizio di legittimità quanto già affermato nell’ordinanza n. 2986/2023 in relazione al giudizio di merito,  il  Collegio  ritiene  necessario  integrare  il  contraddittorio  nei confronti  dei  terzi  pignorati  (RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE  d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE); ed all’uopo dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, con il termine perentorio indicato in dispositivo ed impregiudicati gli oneri di rituale e tempestiva documentazione dell’ottemperanza al medesimo.
P. Q. M.
La  Corte  rinvia  a  nuovo  ruolo  il  ricorso,  ordinando  a  parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025, nella camera di consiglio