Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32568 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32568 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 15049-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME, COGNOME, tutti elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 15049/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 17/09/2024
PU
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 10/2023 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 25/01/2023 R.G.N. 11/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 25 gennaio 23 la corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Sassari, ha revocato i decreti ingiuntivi con i quali i lavoratori in epigrafe, già dipendenti dell’ente RAGIONE_SOCIALE (cui era subentrata l’Agenzia Forestas) e con inquadramento previdenziale Inps quali dipendenti di enti pubblici non economici, avevano visto accertato il loro diritto a conseguire verso l’ENPAIA le somme accantonate nel conto individuale e per TFR.
In particolare, la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’ dei lavoratori nei confronti della Fondazione Enpaia, evidenziando che i lavoratori avevano visto subentrare quale datore di lavoro la nuova Agenzia con estinzione dell’ente Foreste per effetto della legge regionale e assoggettamento ad un diverso
inquadramento previdenziale; la sentenza ha evidenziato la prosecuzione del rapporto con diverso soggetto giuridico ed escluso invece la spettanza del TFR.
Secondo la sentenza, il nuovo assetto del rapporto di lavoro non comporta più l’iscrizione all’ENPAIA e il versamento dei contributi all’ENPAIA, perché l’originario datore di lavoro è stato soppresso per legge; del resto l’Inps ha classificato la neocostituita azienda RAGIONE_SOCIALE in materia diversa rispetto a quella dell’ente forestale precedente, prevedendo l’iscrizione obbligatoria del personale impiegatizio con provvedimento di inquadramento differente rispetto a quello applicato al personale della soppresso ente (e mai impugnato in alcun modo).
Più in particolare, secondo la corte territoriale, la legge regionale istitutiva dell’Agenzia RAGIONE_SOCIALE, rinviando al CCNL per gli operai forestali ed impiegati agricoli, non poteva incidere sul regime previdenziale, esclusivamente regolato dalla legge statale. Né i dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE potevano essere assicurati presso la fondazione Enpaia in base alla legge istitutiva dell’Enpaia (l. n.1655/62), poiché l’art.3, lett. f) della stessa legge prevedeva l’assicurazione presso l’Enpaia per i dipendenti di enti pubblici, limitatamente alle imprese ed aziende agricole da essi esercitate, mentre l’Agenzia Forestas non aveva carattere imprenditoriale, svolgendo un’attività non economica.
Da tali premesse la Corte faceva discendere il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’ di ciascun dipendente, ai sensi dell’art.6 del Regolamento Enpaia approvato con decreto interministeriale 19.11.1996, sottolineando inoltre come nella fattispecie non si fosse verificata alcuna prescrizione.
La sentenza ha evidenziato l’autonomia del rapporto di
lavoro rispetto al rapporto previdenziale, sottolineando come l’Inps avesse inquadrato la Forestas quale ente pubblico non economico. Il fatto che il rapporto di lavoro della dipendente non fosse mai cessato, essendo la stessa passata ex lege alle dipendenze dell’Agenzia Forestas dopo la soppressione dell’Ente Foreste, non era dirimente a giudizio del collegio d’appello, rilevando invece che, a seguito del passaggio ex lege, i lavoratori non dovessero più essere iscritti presso l’Enpaia, ma presso l’Inps.
Avverso la sentenza ricorre l’Enpaia per quattro motivi, cui resistono i lavoratori con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 9 legge reg. 24/99 e dell’articolo 48 legge regionale 8/16 nonché 48 bis legge regionale 43/18, in quanto le disposizioni legislative regionali susseguitesi nel tempo espressamente assoggettano i rapporti di lavoro con l’ Ente foreste e poi con l’agenzia RAGIONE_SOCIALE al contratto collettivo nazionale dei forestali, che a sua volta sancisce l’obbligo di iscrizione ad l’Enpaia .
Il secondo motive di ricorso lamenta violazione dell’art. 3 l. 1655/62 , 2135 c.c. e art. 36 e 37 l. Reg. 8/16, nonché 117 co. 2 Cost., per aver trascurato che RAGIONE_SOCIALE rientra tra i datori di lavoro obbligati all’iscrizione ad l’Enpaia .
Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 117 co. 2 Cost., in quanto il fondo di previdenza di competenza di l’Enpaia rientra nella materia della previdenza sociale così che la legislazione regionale non può incidere sul
campo di applicazione della legge 165 del 62. In particolare, si sostiene che già in base all’art.3, lett f) l. n.1655/62, l’iscrizione della lavoratrice doveva avvenire presso l’Enpaia, poiché ai fini della norma rileva non la natura imprenditoriale dell’attività, bensì la natura agricola di tale attività ed essa, per come svolta in concreto, rientrava nella definizione dell’art.2135 c.c., che qualifica agricola anche l’attività volta alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.
Il quarto motivo di ricorso deduce violazione del regolamento di previdenza di l’Enpaia deliberato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 509 del 94 e approvato con decreto interministeriale 19 11 96 nonché 12 preleggi e 1362 seguenti, in quanto l’articolo 6 comma 2 del regolamento deve essere interpretato nel senso che la cessazione del rapporto di lavoro e il conseguimento del requisito anagrafico di 65 anni costituiscono i requisiti necessari per la liquidazione del conto individuale. La C orte d’appello avrebbe male interpretato l’art. 6 del citato Regolamento, la cui lettera prevedeva espressamente la cessazione del rapporto di lavoro come presupposto per il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’. Secondo parte ricorrente, la liquidazione del ‘conto individuale’ prima del raggiungimento dell’età pensionabile ha la funzione di sostegno al reddito per il caso di cessazione del rapporto di lavoro; tale bisogno non ricorreva in capo alla dipendente poiché mai costei aveva perso il posto di lavoro.
Occorre preliminarmente evidenziare -in relazione ai motivi di ricorso dell ‘Enpaia – che nella causa si discute del diritto dei lavoratori alla sola liquidazione del ‘conto
individuale’ di ciascun dipendente, mentre non si discute più del diritto alla liquidazione del TFR, escluso dalla sentenza impugnata.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art.117, co.2, lett. o) Cost., lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di previdenza sociale. Lo Statuto della regione Sardegna (legge costituzionale n.3/48) non ha attribuito una competenza alla regione in tema di previdenza sociale; la competenza legislativa regionale in tale materia è circoscritta alla sola integrazione ed attuazione della legge statale (art.5). È dunque irrilevante che le leggi regionali succedutesi, inclusa quella istitutiva della Azienda RAGIONE_SOCIALE, rinviino alla contrattazione collettiva e facciano propria una gestione previdenziale -regime sostituivo della RAGIONE_SOCIALE -diversa da quella imposta in modo inderogabile dalla legislazione statale, ovvero il regime previdenziale proprio degli enti pubblici non economici territoriali, inizialmente gestito dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) e poi passato alla gestione Inps.
Né può essere la fonte negoziale in sé sola considerata, ovvero il CCNL per gli operai forestali ed impiegati agricoli, a legittimare una deroga alla normativa statale. Questa, infatti, ha carattere imperativo, come si desume dall’art.2115, co.3 c.c., ed è dunque inderogabile da parte dell’autonomia collettiva.
I motivi secondo e terzo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono privi di pregio.
Come anticipato, secondo la corte territoriale, il regime previdenziale dei dipendenti di enti pubblici non economici regionali è attratto alla gestione dell’Inps, essendo escluso
che agli stessi possa applicarsi il regime degli assicurati presso l’Enpaia, ai sensi dell’art.3, lett. f) l. n.1655/62.
La norma dispone che i contributi all’Enpaia sono dovuti ‘dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio: … f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate’.
Emerge dal chiaro tenore letterale della disposizione che gli Enti pubblici sono tenuti alla contribuzione presso l’Enpaia solo limitatamente alle imprese o aziende agricole che l’ente eserciti. Occorre cioè che l’attività agricola svolta in via strumentale dall’ente pubblico abbia natura d’impresa. Diversamente da quanto sostengono i motivi di ricorso, non rileva la sola tipologia di attività -che deve essere agricola -ma occorre che l’attività agricola sia esercitata da imprese o aziende agricole, q uindi con il requisito dell’imprenditorialità di cui all’art.2135 c.c.
Ebbene, ai fini del carattere imprenditoriale dell’attività agricola, come di quella commerciale, è richiesto (Cass.25478/19, Cass.6835/14) non lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo), ma la sussistenza di una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo).
Ciò non accade riguardo alla RAGIONE_SOCIALE, la quale non è tenuta al principio di economicità, non essendo imposta la produzione di ricavi con i quali autofinanziarsi per sostenere costi di gestione. La stessa è definita dalla legge regionale n.6/16 (art.35, co.3) non come impresa o azienda, ma come mera ‘struttura tecnico -operativa della Regione’, e non si autofinanzia, ma viene finanziata in larga parte tramite
contributi esterni, regionali, statali e comunitari (art.52, lett. c), d), e).
Infondato è infine anche il quarto motivo.
Dispone l’art.6 del regolamento Enpaia approvato con decreto interministeriale del 19.11.96 che la liquidazione del conto individuale è dovuta nei seguenti casi: ‘1) Al raggiungimento del 65º anno di età, è corrisposto all’iscritto l’ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell’iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4%. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l’ammontare del conto individ uale, come determinato al comma 1, è corrisposto: a) all’iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e sempreché non instauri un nuovo rapporto di lavoro; b) all’iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta; c) all’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all’Ente; d) ai superstiti in caso di morte dell’iscritto’. Rileva nel caso di specie l’ipotesi sub c), trattandosi di una dipendente non ancora titolare di trattamento pensionistico.
Sostiene il motivo che presupposto necessario della liquidazione del ‘conto individuale’ sia la cessazione del rapporto di lavoro, poiché la prestazione in questione mira ad assicurare un sostegno al reddito al dipendente che abbia perso il posto di lavoro.
In realtà, poiché la liquidazione del ‘conto individuale’
non spetta nel caso in cui si sia perso il posto di lavoro e però il reimpiego avvenga presso un altro datore con obbligo reiscrizione presso l’Enpaia. Se la funzione della tutela fosse un sostegno al reddito in caso di perdita del posto di lavoro, la liquidazione dovrebbe spettare in ogni caso di cessazione del rapporto lavorativo, a prescindere dalla reiscrizione presso Enpaia o presso enti previdenziali diversi.
Al contrario, il dato dirimente è la continuità della copertura assicurativa presso l’Enpaia, poiché in tal caso, non essendo terminata quella, nemmeno si deve liquidare la somma accantonata che, al contrario, diviene esigibile solo al cessare del rapporto assicurativo. Rettamente la Corte d’appello ha statuito in tali termini.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese possono essere compensate per la novità della questione esaminata.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17.9.24
Il Presidente
NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME