Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32568 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32568 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
SRAGIONE_SOCIALENZA
sul ricorso 15049-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del PresidRAGIONE_SOCIALE pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, SALIS TOMASINA, COGNOME NOME, tutti elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati presso l’indirizzo PEC dell’avvocato COGNOME, che li rappresenta e difende unitamRAGIONE_SOCIALE all’avvocato COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 15049/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/09/2024
PU
– controricorrenti –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 10/2023 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 25/01/2023 R.G.N. 11/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sRAGIONE_SOCIALEnza del 25 gennaio 23 la corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della sRAGIONE_SOCIALEnza del tribunale di Sassari, ha revocato i decreti ingiuntivi con i quali i lavoratori in epigrafe, già dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE (cui era subentrata l’RAGIONE_SOCIALE) e con inquadramento previdenziale RAGIONE_SOCIALE quali dipendenti di enti pubblici non economici, avevano visto accertato il loro diritto a conseguire verso l’RAGIONE_SOCIALE le somme accantonate nel conto individuale e per TFR.
In particolare, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata ha riconosciuto il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’ dei lavoratori nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che i lavoratori avevano visto subentrare quale datore di lavoro la nuova RAGIONE_SOCIALE con estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per effetto della legge regionale e assoggettamento ad un diverso
inquadramento previdenziale; la sRAGIONE_SOCIALEnza ha evidenziato la prosecuzione del rapporto con diverso soggetto giuridico ed escluso invece la spettanza del TFR.
Secondo la sRAGIONE_SOCIALEnza, il nuovo assetto del rapporto di lavoro non comporta più l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE e il versamento dei contributi all’RAGIONE_SOCIALE, perché l’originario datore di lavoro è stato soppresso per legge; del resto l’RAGIONE_SOCIALE ha classificato la neocostituita azienda RAGIONE_SOCIALE in materia diversa rispetto a quella dell’RAGIONE_SOCIALE forestale precedRAGIONE_SOCIALE, prevedendo l’iscrizione obbligatoria del personale impiegatizio con provvedimento di inquadramento differRAGIONE_SOCIALE rispetto a quello applicato al personale della soppresso RAGIONE_SOCIALE (e mai impugnato in alcun modo).
Più in particolare, secondo la corte territoriale, la legge regionale istitutiva dell’RAGIONE_SOCIALE, rinviando al RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed impiegati agricoli, non poteva incidere sul regime previdenziale, esclusivamRAGIONE_SOCIALE regolato dalla legge statale. Né i dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE potevano essere assicurati presso la RAGIONE_SOCIALE in base alla legge istitutiva dell’RAGIONE_SOCIALE (l. n.1655/62), poiché l’art.3, lett. f) della stessa legge prevedeva l’assicurazione presso l’RAGIONE_SOCIALE per i dipendenti di enti pubblici, limitatamRAGIONE_SOCIALE alle imprese ed aziende agricole da essi esercitate, mentre l’RAGIONE_SOCIALE non aveva carattere imprenditoriale, svolgendo un’attività non economica.
Da tali premesse la Corte faceva discendere il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’ di ciascun dipendRAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art.6 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE approvato con decreto interministeriale 19.11.1996, sottolineando inoltre come nella fattispecie non si fosse verificata alcuna prescrizione.
La sRAGIONE_SOCIALEnza ha evidenziato l’autonomia del rapporto di
lavoro rispetto al rapporto previdenziale, sottolineando come l’RAGIONE_SOCIALE avesse inquadrato la RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE pubblico non economico. Il fatto che il rapporto di lavoro della dipendRAGIONE_SOCIALE non fosse mai cessato, essendo la stessa passata ex lege alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE dopo la soppressione dell’RAGIONE_SOCIALE, non era dirimRAGIONE_SOCIALE a giudizio del collegio d’appello, rilevando invece che, a seguito del passaggio ex lege, i lavoratori non dovessero più essere iscritti presso l’RAGIONE_SOCIALE, ma presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per quattro motivi, cui resistono i lavoratori con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 9 legge reg. 24/99 e dell’articolo 48 legge regionale 8/16 nonché 48 bis legge regionale 43/18, in quanto le disposizioni legislative regionali susseguitesi nel tempo espressamRAGIONE_SOCIALE assoggettano i rapporti di lavoro con l’ RAGIONE_SOCIALE e poi con l’RAGIONE_SOCIALE al contratto collettivo nazionale dei RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta sancisce l’obbligo di iscrizione ad l’RAGIONE_SOCIALE .
Il secondo motive di ricorso lamenta violazione dell’art. 3 l. 1655/62 , 2135 c.c. e art. 36 e 37 l. Reg. 8/16, nonché 117 co. 2 Cost., per aver trascurato che RAGIONE_SOCIALE rientra tra i datori di lavoro obbligati all’iscrizione ad l’RAGIONE_SOCIALE .
Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 117 co. 2 Cost., in quanto il fondo di previdenza di competenza di l’RAGIONE_SOCIALE rientra nella materia della previdenza sociale così che la legislazione regionale non può incidere sul
campo di applicazione della legge 165 del 62. In particolare, si sostiene che già in base all’art.3, lett f) l. n.1655/62, l’iscrizione della lavoratrice doveva avvenire presso l’RAGIONE_SOCIALE, poiché ai fini della norma rileva non la natura imprenditoriale dell’attività, bensì la natura agricola di tale attività ed essa, per come svolta in concreto, rientrava nella definizione dell’art.2135 c.c., che qualifica agricola anche l’attività volta alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.
Il quarto motivo di ricorso deduce violazione del regolamento di previdenza di l’RAGIONE_SOCIALE deliberato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 509 del 94 e approvato con decreto interministeriale 19 11 96 nonché 12 preleggi e 1362 seguenti, in quanto l’articolo 6 comma 2 del regolamento deve essere interpretato nel senso che la cessazione del rapporto di lavoro e il conseguimento del requisito anagrafico di 65 anni costituiscono i requisiti necessari per la liquidazione del conto individuale. La C orte d’appello avrebbe male interpretato l’art. 6 del citato Regolamento, la cui lettera prevedeva espressamRAGIONE_SOCIALE la cessazione del rapporto di lavoro come presupposto per il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’. Secondo parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, la liquidazione del ‘conto individuale’ prima del raggiungimento dell’età pensionabile ha la funzione di sostegno al reddito per il caso di cessazione del rapporto di lavoro; tale bisogno non ricorreva in capo alla dipendRAGIONE_SOCIALE poiché mai costei aveva perso il posto di lavoro.
Occorre preliminarmRAGIONE_SOCIALE evidenziare -in relazione ai motivi di ricorso dell ‘RAGIONE_SOCIALE – che nella causa si discute del diritto dei lavoratori alla sola liquidazione del ‘conto
individuale’ di ciascun dipendRAGIONE_SOCIALE, mentre non si discute più del diritto alla liquidazione del TFR, escluso dalla sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art.117, co.2, lett. o) Cost., lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di previdenza sociale. Lo Statuto della regione Sardegna (legge costituzionale n.3/48) non ha attribuito una competenza alla regione in tema di previdenza sociale; la competenza legislativa regionale in tale materia è circoscritta alla sola integrazione ed attuazione della legge statale (art.5). È dunque irrilevante che le leggi regionali succedutesi, inclusa quella istitutiva della RAGIONE_SOCIALE, rinviino alla contrattazione collettiva e facciano propria una gestione previdenziale -regime sostituivo della RAGIONE_SOCIALE -diversa da quella imposta in modo inderogabile dalla legislazione statale, ovvero il regime previdenziale proprio degli enti pubblici non economici territoriali, inizialmRAGIONE_SOCIALE gestito dalla RAGIONE_SOCIALE) e poi passato alla gestione RAGIONE_SOCIALE.
Né può essere la fonte negoziale in sé sola considerata, ovvero il RAGIONE_SOCIALE ed impiegati agricoli, a legittimare una deroga alla normativa statale. Questa, infatti, ha carattere imperativo, come si desume dall’art.2115, co.3 c.c., ed è dunque inderogabile da parte dell’autonomia collettiva.
I motivi secondo e terzo, che possono essere esaminati congiuntamRAGIONE_SOCIALE per la loro connessione, sono privi di pregio.
Come anticipato, secondo la corte territoriale, il regime previdenziale dei dipendenti di enti pubblici non economici regionali è attratto alla gestione dell’RAGIONE_SOCIALE, essendo escluso
che agli stessi possa applicarsi il regime degli assicurati presso l’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art.3, lett. f) l. n.1655/62.
La norma dispone che i contributi all’RAGIONE_SOCIALE sono dovuti ‘dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio: … f) gli RAGIONE_SOCIALE di diritto pubblico, limitatamRAGIONE_SOCIALE alle imprese od aziende agricole da essi esercitate’.
Emerge dal chiaro tenore letterale della disposizione che gli RAGIONE_SOCIALE pubblici sono tenuti alla contribuzione presso l’RAGIONE_SOCIALE solo limitatamRAGIONE_SOCIALE alle imprese o aziende agricole che l’RAGIONE_SOCIALE eserciti. Occorre cioè che l’attività agricola svolta in via strumentale dall’RAGIONE_SOCIALE pubblico abbia natura d’impresa. DiversamRAGIONE_SOCIALE da quanto sostengono i motivi di ricorso, non rileva la sola tipologia di attività -che deve essere agricola -ma occorre che l’attività agricola sia esercitata da imprese o aziende agricole, q uindi con il requisito dell’imprenditorialità di cui all’art.2135 c.c.
Ebbene, ai fini del carattere imprenditoriale dell’attività agricola, come di quella commerciale, è richiesto (Cass.25478/19, Cass.6835/14) non lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo), ma la sussistenza di una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo).
Ciò non accade riguardo alla RAGIONE_SOCIALE, la quale non è tenuta al principio di economicità, non essendo imposta la produzione di ricavi con i quali autofinanziarsi per sostenere costi di gestione. La stessa è definita dalla legge regionale n.6/16 (art.35, co.3) non come impresa o azienda, ma come mera ‘struttura tecnico -operativa della Regione’, e non si autofinanzia, ma viene finanziata in larga parte tramite
contributi esterni, regionali, statali e comunitari (art.52, lett. c), d), e).
Infondato è infine anche il quarto motivo.
Dispone l’art.6 del regolamento RAGIONE_SOCIALE approvato con decreto interministeriale del 19.11.96 che la liquidazione del conto individuale è dovuta nei seguenti casi: ‘1) Al raggiungimento del 65º anno di età, è corrisposto all’iscritto l’ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell’iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4%. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l’ammontare del conto individ uale, come determinato al comma 1, è corrisposto: a) all’iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e sempreché non instauri un nuovo rapporto di lavoro; b) all’iscritto colpito da invalidità permanRAGIONE_SOCIALE totale ed assoluta; c) all’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguRAGIONE_SOCIALE diritto alla reiscrizione all’RAGIONE_SOCIALE; d) ai superstiti in caso di morte dell’iscritto’. Rileva nel caso di specie l’ipotesi sub c), trattandosi di una dipendRAGIONE_SOCIALE non ancora titolare di trattamento pensionistico.
Sostiene il motivo che presupposto necessario della liquidazione del ‘conto individuale’ sia la cessazione del rapporto di lavoro, poiché la prestazione in questione mira ad assicurare un sostegno al reddito al dipendRAGIONE_SOCIALE che abbia perso il posto di lavoro.
In realtà, poiché la liquidazione del ‘conto individuale’
non spetta nel caso in cui si sia perso il posto di lavoro e però il reimpiego avvenga presso un altro datore con obbligo reiscrizione presso l’RAGIONE_SOCIALE. Se la funzione della tutela fosse un sostegno al reddito in caso di perdita del posto di lavoro, la liquidazione dovrebbe spettare in ogni caso di cessazione del rapporto lavorativo, a prescindere dalla reiscrizione presso RAGIONE_SOCIALE o presso enti previdenziali diversi.
Al contrario, il dato dirimRAGIONE_SOCIALE è la continuità della copertura assicurativa presso l’RAGIONE_SOCIALE, poiché in tal caso, non essendo terminata quella, nemmeno si deve liquidare la somma accantonata che, al contrario, diviene esigibile solo al cessare del rapporto assicurativo. RettamRAGIONE_SOCIALE la Corte d’appello ha statuito in tali termini.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese possono essere compensate per la novità della questione esaminata.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17.9.24
Il PresidRAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME