SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 392 2025 – N. R.G. 00000349 2024 DEPOSITO MINUTA 11 07 2025 PUBBLICAZIONE 14 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d’Appello, nella persona dei consiglieri
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Presidente rel. Consigliere Consigliere
SENTENZA
nella causa di II grado iscritta al n. 349/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME
appellanti contro
, con il patrocinio dell’avv. dall’avv. NOME COGNOME
NOME COGNOME e
appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
posta in decisione all’udienza collegiale del giorno 10/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. NOME COGNOME sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti; esaminati gli atti e i documenti di causa ,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, ‘ 1) Con ricorso depositato in data 24.02.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 07.03.2023, e
hanno citato in giudizio l’ dichiarazione del loro diritto a percepire il t.f.r. maturato dal loro dante causa,
al fine di ottenere l’accertamento e la
, nel periodo 1989 – 2022 e, per l’effetto, di ottenere la condanna dell’Istituto al pagamento della somma corrispondente, da ripartirsi in parti uguali tra loro. Allegavano, in punto di fatto, che:
– erano i familiari conviventi di , deceduto in data 26.04.2022 allorché era alle dipendenze della locale e, attualmente, i suoi unici eredi;
– il decuius prestava attività lavorativa, con contratto a tempo indeterminato, per il Comune di Castel San Giovanni (PC) a partire dal 09.01.1989;
-nel 2012, partecipava ad un concorso pubblico indetto dall di , qualificandosi in posizione utile in graduatoria, sicché, in data 21.08.2012, sottoscriveva un contratto a tempo indeterminato con detto Ente con decorrenza da lunedì 03.09.2012;
– il 28.06.2012 il lavoratore, avendo già avuto contezza della data di inizio del nuovo rapporto di lavoro, rassegnava le dimissioni dal Comune di Castel San Giovanni con effetto da sabato 01.09.2012;
-nella comunicazione di dimissioni era scritto: ‘con la presente chiede la conservazione del posto per tutto il periodo di prova nel nuovo Ente, così come previsto dalle normative vigenti’;
-invero, l’atto negoziale di recesso dal contratto di lavoro era subordinato alla condizione sospensiva del positivo superamento del periodo di prova presso il nuovo Ente;
– al momento della interruzione del rapporto di lavoro, trattandosi di passaggio senza soluzione di continuità ad altro Ente Pubblico, il Comune di Castel San Giovanni non ha inviato all’ , bensì all’ il modello 350P all’epoca in uso (cioè il model lo per ottenere la liquidazione del t.f.r.);
– in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro di con l’ avvenuta per morte di quest’ultimo, i ricorrenti, in quanto aventi diritto al t.f.r. ex art. 2122 c.c., ottenevano dall’ la liquidazione del solo periodo 2012 -2022, pari alla somma lorda di € 15.358,48;
-i ricorsi stragiudiziali all’ ed al Comitato Provinciale dell davano esito negativo in quanto gli Istituto ritenevano sussistere una soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro presso Pubbliche Amministrazioni, intrattenuti da
e, di conseguenza, la prescrizione del diritto a percepire il t.f.r. relativo al periodo dal 09.01.1089 al 31.08.2012;
– invero, i due contratti erano contigui dato che il precedente rapporto di lavoro terminava sabato 01.09.2012 ed il successivo rapporto iniziava lunedì 03.09.2012, non potendosi considerare domenica 02.09.2012 come giorno interruttivo ‘
Nel contraddittorio con , che ha resistito al ricorso, e in accoglimento della tesi dell’ , il Tribunale ha respinto la domanda.
Dopo avere indicato le norme di riferimento e alcuna giurisprudenza in materia, il primo giudice ha evidenziato che ‘ il rapporto di lavoro fra e il Comune di Castel San Giovanni è venuto meno in data 31.08.2012 (ultimo giorno di servizio), laddove quello tra lo stesso e l’ è iniziato il 03.09.2012. Sebbene avesse chiesto al suo datore di lavoro la conservazione del posto per tutta la durata del periodo di prova, dovendo considerare la data di presentazione delle dimissioni, non può negarsi che, nel caso di specie, vi è stata una soluzione di continuità sia nel rapporto di servizio, che in quello previdenziale. Infatti, sia sabato 01.09.2012, che domenica 02.09.2012, sono stati, a tutti gli
effetti, due giorni non coperti da nessun contratto (non potendo attribuirsi rilevanza al fatto che gli stessi siano stati feriali o festivi).
Vi è, quindi, da ritenere che la tesi difensiva svolta dall , secondo la quale il diritto alla prestazione di trattamento di fine servizio relativa al rapporto di lavoro di
terminato in data 31.08.2012 è prescritta, essendo decorso il periodo di cinque anni, colga nel segno ‘.
2. Hanno proposto appello gli allora ricorrenti adducendo tre motivi:
I. violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 267, legge n. 662/1996, per avere il Tribunale ritenuto che la ‘soluzione di continuità’, cui la norma fa riferimento, debba essere intesa nel senso di ‘continuità giuridica del rapporto di lavoro’.
II. violazione e falsa applicazione dell’art. 1353 c.c. e dell’art. 20 CCNL comparto enti locali del 9 maggio 2006, per avere il primo giudice escluso l’effetto sospensivo dell’efficacia delle dimissioni rassegnate da il 28 giugno 2012
III. violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.; omesso esame di un’eccezione proposta dai ricorrenti, per aver il primo giudice affermato la decorrenza della prescrizione, nonostante fosse stato indotto in errore dal proprio datore di lavoro Comune di Castel San Giovanni.
Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell’ , che ha contestato la stessa ammissibilità del gravame, del quale ha comunque chiesto il rigetto nel merito sulla scorta delle ragioni vittoriosamente spiegate in prime cure.
La causa è stata istruita con l acquisizione della documentazione già prodotta dalle ‘ parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Va premesso che non si ravvisa l’eccepita inammissibilità: gli argomenti qui esposti dai ricorrenti sono bensì i medesimi, per così dire, di quelli addotti avanti il Tribunale, ma ciò è dovuto alla diversa lettura delle norme che gli eredi del lavoratore indicano come corretta, rispetto a quella data dal Tribunale.
Con il primo motivo i ricorrenti ribadiscono la ritenuta continuità del rapporto, che, in loro tesi, deriverebbe dalla contiguità dei due rapporti (posto che i giorni intermedi erano sabato e domenica), dalla necessità di rispettare la decorrenza (e dunque la durata) del termine di preavviso come previsto dall’art. 12 CCNL di settore, dalla stessa condotta degli enti ‘a quo’ e ‘ad quem’, avendo il primo tramesso e il secondo ricevuto senza riserve il c.d. mod. 350P con foglio aggiuntivo (doc. 4), ovvero quello utilizzato per il passaggio
Il motivo è fondato.
Invero, a parte il non irrilevante utilizzo di modulistica espressamente dedicata allo scopo (‘ Al momento della interruzione del rapporto di lavoro, trattandosi di passaggio senza soluzione di continuità ad altro ente pubblico, il Comune di Castel San Giovanni non ha inviato all’ il modello 350P all’epoca in uso (cioè il modello per ottenere la liquidazione del t.f.r.), ma ha inviato all’ l Modello 350P con foglio aggiuntivo previsto appunto per i casi di passaggio diretto ad altro Ente ‘ – la circostanza,
dedotta così in primo grado non è contestata), vi è che proprio la delibera del Comune che prendeva atto delle dimissioni esponeva la sequenza dei rapporti senza possibilità di equivoco:
-in primis, si dava atto di come il fosse sato a suo tempo assegnato alla (rimanendo il trattamento economico e giuridico a carico del Comune)
-in secondo luogo, si esplicita che il dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni in quanto è risultato vincitore di un concorso pubblico presso la
RICHIAMATE le deliberazioni del C Cle:
n. 88 del 22/12/1997, esecutiva, con la quale il Comune di Castel San Giovanni conferiva la delega di gestione delle attività e dei servizi socio-assistenziali all’Azienda USL di Piacenza mediante stipula di una convenzione, annualmente rinnovata;
n’92 del 30/12/1996, esecutiva, con la quale il personale dipendente dell’ Area Socio-culturale della Regione Emilia Romagna veniva rassegnato; con decorrenza 01/01/1997,al Comune di Castel San Giovanni a seguito di un riordino delle piante organiche delle ASL della Regione Emilia Romagna per effetto della L R. n. 2/95 art 27;
CONSIDERATO che il suddetto personale è stato assegnato all’Azienda USL competente nella gestione del personale, organizzazione dell’attività, orario di servizio, mentre il trattamento economico giuridico è rimasto a carico del Comune il quale provvede a richiedere il rimborso;
PRESO.ATTO della delibera di G.C. n. 1 del 05/01/1989 con la quale il sig. NOME COGNOME veniva assunto a tempo indeterminato in qualità di esecutore dappoggio presso il Centro Socio Riabilitativo a far data dal 01/09/1989 con inquadramento nella 4^ qualifica funzionale ora Categoria B Posizione Economica B6;
PRESO ATTO della nota del 27-06-2012 assunta al prot:. generale dell’Ente al n’14131 il 28-06-2012 con la quale il dipendente NOME COGNOME natoa Borgonovo V.T.il 18/02/1961 e residente in Piacenza INDIRIZZO ha rassegnato le proprie dimissioni concludendo il rapporto di lavoro a far data dal 0109.2012 (ultimo giomo di servizlo co questEnte il 31-08-2012), in quanto è risultato vincitore di un concorso pubblico presso |’Azienda USL di Piacenza;
-ancora, si esplicita che nella valutazione dei termini di preavviso secondo la normativa espressamente riferita ai casi in cui il dipendente abbia presentato le dimissioni per assumere servizio presso altro Ente e Amministrazione a seguito di concorso pubblico e si prende atto delle dimissioni … in quanto vincitore di concorso pubblico:
TENUTO conto in termini di preavviso, occorre fare riferimento all’art. 39 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 06/07/1995 così come sostituito dall’art. 12 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 09/05/2006 recante relativi termini in tutti casi in cui si prevede la risoluzione del rapporto nonché alla Autonomie Locali del 05/10/2001 qualora dipendente abbia presentato le dimissioni per assumere servizio presso altro Ente e Amministrazione a seguito di concorso pubblico; che,
VISTO lart. 107 del D. Lgs 18-08-2000, n*267;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO delle dimissioni presentate a far data dal 01-09-2012 (ultimo giorno di servizio clo ‘Ente il 31-08-2012) dal dipendente a tempo indeterminato NOME COGNOME nato all’ Az. UsL di Castel San Giovanni (Pc) in quanto vincitore di concorso pubblico clo I’Az. UsL di Piacenza; quest
Non vi può essere dubbio, dunque, che nel passaggio dall’uno all’altro rapporto di lavoro fosse compiutamente chiaro agli enti datori di lavoro che le dimissioni dal primo erano correlate e funzionali all’instaurazioni del secondo .
Questo dà consistenza a quella mancanza di soluzione di continuità che permette (e impone -come meglio si dirà appresso) di considerare il rapporto di lavoro nella sua unicità ai fini della liquidazione del TFR.
Del resto, non può non rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità che ha trattato la materia qui in esame ( all’art. 1 comma 267 L. 662/96 1 , che ha integrato l’art. 3 DPR 1032/73) ha valorizzato l’infrazionabilità dell’indennità di fine servizio e ha significativamente affermato che ‘ la stessa deve tendenzialmente commisurarsi a tutta la vita del soggetto assicurato ‘ (Cass. 28/12/1999 n. 14632).
E’ bensì vero che l’istituto è stato rivisto quanto alla non frazionabilità dell’indennità (cfr. SU 24280/2014), ma ciò non incide sulla ratio dell’indennità medesima e alla ricordata necessità che la stessa sia tendenzialmente commisurata a tutta la vita del soggetto assicurato con un criterio di continuità che risponda a buona fede.
Sarebbe infatti contrario a un’esecuzione di buona fede del rapporto negare che nel caso di specie il rapporto di lavoro sia stato unico. I due giorni intercorrenti tra la fine del primo e l’inizio del secondo non solo non costituiscono una cesura temporale effettivamente apprezzabile (a maggior ragione sol che si consideri che uno di essi era festivo), ma si collocavano a cavallo di mese (sicchè il venerdì 31/8 è stato inteso dal lavoratore ultimo giorno utile presso il Comune, così come il lunedì 3/9 è stato inteso quale primo giorno utile presso la .
A ciò si aggiunga la confusione inevitabilmente apportata dall’art. 12 CCNL di settore:
Art. 12 Iermini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso 0 con corresponsione dellindennità sostitutiva dello stesso. irelativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni:
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di sexvizio fino a dieci anni:
quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2 In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3 I termini di preavviso decorrono dal 0 dal sedicesimo giorno di ciascun mese. primo
Considerando un’anzianità di oltre dieci anni, ridotta alla metà, due mesi decorrenti dal primo giorno del mese di luglio (le dimissioni furono il 28/6/2012) sarebbero andati a scadere l’ultimo giorno del mese di agosto. Ma questa confusione, per così dire, non può ridondare a sfavore del dipendente che ha cercato di essere in tutto e per tutto osservante degli obblighi del rapporto.
1 All’iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all’atto della cessazione definitiva dal servizio un’unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato
Bene dunque poteva egli confidare che gli enti si sarebbero regolati secondo quanto dallo stesso Comune chiaramente esposto già nell’agosto 2012 con la delibera di accoglimento delle dimissioni.
Va infatti ricordata l’importanza dell’affidamento ingenerato nel privato non solo dall’atto, ma anche dal comportamento del la Pubblica Amministrazione 2 .
Ancora, la verifica di continuità del rapporto di servizio che giustifica il trasferimento della posizione per una liquidazione unitaria del TFR si compie necessariamente ex post . Afferma che ‘ ai sensi dell’art. 22, comma 10, del DL 31.08.1987, n.359, convertito dalla legge 29.10.1987, n. 440, la condizione indispensabile per la maturazione del diritto alla corresponsione dell’IPS è la risoluzione del rapporto di lavoro, ne consegue che il diritto sorge quando tra la scadenza di un rapporto di lavoro e l’inizi o del nuovo vi sia almeno un giorno di intervallo senza diritto a retribuzione né ad iscrizione pensionistica e previdenziale ‘ e prosegue ricordando che ‘ Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell’arco di un mese. Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscr izione all’ , fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva si a almeno di 15 giorni nel mese, a condizione che tra l’uno e l’altro contratto non ci sia soluzione di continuità, vale a dire non ci sia nemmeno un giorno -non importa se festivo o feriale -non coperto da contratto (v. integrazione alla relazione amministrativa, sempre in atti in prime cure, con il relativo allegato) ‘ (pag. 9 mem. cost. appello).
Non rilevante il riferimento alla disciplina del TFR (non avendo il esercitato l’opzione prevista dall’accordo quadro del 1999 3 , è comunque al momento della
2 principio ricordato da Cassazione civile sez. un., 28/04/2020, n.8236 in altro ambito ma a maggior ragione valevole in quello previdenziale, per la rilevanza del bene in contestazione: ‘ i principi enunciati dalle ordinanze nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011 valgono non soltanto nel caso di domande di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento derivante dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché, in definitiva, il privato abbia riposto il proprio affidamento in un comportamento mero dell’amministrazione. In questo caso, infatti, i detti principi valgono con maggior forza , perché, l’amministrazione non ha posto in essere alcun atto di esercizio del potere amministrativo; il rapporto tra la stessa ed il privato si gioca, allora, interamente sul piano del comportamento (…), nemmeno esistendo un provvedimento a cui astrattamente imputare la lesione di un interesse legittimo ‘ (enfasi aggiunta)
3 ‘ L’accordo quadro nazionale in tema di TFR e previdenza complementare per il pubblico impiego, stipulato il 29.07.1999, all’art. 2 (rubricato ‘Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR’) dispone che: ‘1. Ai dipendenti assunti a far tempo da lla data di entrata in vigore del DPCM previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 6 e 7, e richiamato dalla L. n. 448 del 1998, si applica quanto previsto dall’art. 2120 c.c., in materia di trattamento di fine rapporto. 2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995. 3. I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l’opzione prevista dalla L n. 449 del 1997, art. 59, comma 56, richiedendo la trasformazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all’art. 3. Il termine per l’opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine
liquidazione della prestazione che l’ può e deve verificare se ricorrano i presupposti della continuità, il che comporta che l’ente faccia di volta in volta le valutazioni del caso di specie. E’ proprio a fronte di una disamina del caso nella sua concretezza che Cass. 14632/99 sopra ricordata ha negato che lo iato di cinque giorni intercorrente tra le dimissioni da un rapporto e l’assunzione presso altro ente fosse rilevante ad escludere la continuità del servizio 4 (e permettere il frazionamento dell’indennità).
Né può darsi diverso rigore interpretativo a seconda della natura della richiesta (nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione, il privata agiva per ottenere il pagamento frazionato dell’indennità di fine servizio, negatogli nel presupposto appunto -della non frazionabilità della prestazione).
Da ultimo, proprio con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, in caso bensì diverso, ma certamente utile nelle valutazioni che qui rilevano, la Corte di Cassazione ha censurato l ‘omes sa considerazione de ‘ l’affidamento ingenerato nella lavoratrice dalla circolare INPDAP n. 30 del 2002 ‘ (Cass. civ. sez. lav, 14/5/2024, n. 13244), ricordando che il principio dell’unicità del rapporto previdenziale come impedimento alla liquidazione del TFR ( … ) è stato disatteso solo a far tempo dalla sentenza di delle Sezioni Unite n. 24280 del 2014, il che dunque, a fortiori, aveva ingenerato nel dante causa delle odierne ricorrenti l ‘idea che non fosse neppure possibile diversamente chiedere, nel settembre 2012, allorchè il è transitato da uno ad altro ente pubblico.
Gli argomenti che precedono assorbono i restanti e l’appello deve essere accolto riconoscendosi qui il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di fine servizio maturata dal loro dante causa nel periodo 1989 -2022.
stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno l’opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio’.
Incrociando le risultanze fattuali riportate in premessa con i dati normativi sopra riportati si evince che: era già in servizio alle dipendenze del Comune di Castel San Giovanni il 31.12.1995 ed aveva, perciò, diritto (in mancanza di opzione per la devoluzione in fondi pensione ) al mantenimento del regime del TFS precedente alla riforma’ -così a pagg. 4 e 5 della sentenza appellata, enfasi aggiunta
4 ‘ L’I.N.P.D.A.P., dopo aver precisato in fatto che la già direttore amministrativo della U.S.L. 10-C di Firenze, poi confluita nell’unica a seguito della legge regionale n. 449 del 1994, emanata in attuazione del D.Legs. 30 dicembre 1992 n. 502, si era dimessa da detta con effetto dal 1.3.1995 , in vista della sua “acquisizione” all’
Che, essendo state tali dimissioni accettate, la suddetta era stata definitivamente all’ sopra nominata a decorrere dal 6 marzo 1995 , ed aveva richiesto, quindi, la liquidazione dell’indennità premio di servizio per il servizio prestato fino al 1.3.1995, richiesta respinta dall , censura la sentenza del Tribunale per errata, ed in parte contraddittoria, interpretazione ed applicazione di legge e dei principi regolatori del rapporto di pubblico impiego nei capi in cui a) ha affermato che vi era stata interruzione definitiva di continuità nel rapporto di lavoro non nel passaggio dalla vecchia U.S.L. alla ma da questa all’ e b) ha affermato che detta pretesa interruzione ha determinato il diritto della a percepire l’indennità premio di servizio indipendentemente dalla (non contestata) continuità del rapporto previdenziale tra la medesima e l’I.N.P.D.A.P.. ‘
Va precisato che la prestazione è chiaramente identificata con la specificazione dei presupposti di fatto e con la richiesta, in via amministrativa prima e giudiziale poi, della prestazione indicata con il riferimento normativo al l’art. 1 comma 267, legge 662/1996 5 , sicchè deve darsi corretta e per così dire integrata lettura alle conclusioni di ricorso, in primo grado e nel presente, in applicazione del principio secondo cui ‘ il giudice, nel valutare la portata delle richieste e delle conclusioni formulate dalle parti, deve considerare il loro contenuto in relazione alle premesse in fatto, ai motivi esposti ed al fine in concreto perseguito, con la conseguenza che ancorché reputi una qualificazione diversa da quella prospettata – deve accogliere la domanda quando dall’esame dei fatti costitutivi e delle ragioni esposte emerga la fondatezza della pretesa ‘ (Cassazione civile sez. III, 5/3/1986, n.1415).
Parimenti corretta è l’indicazione della ripartizione in parti uguali, per l’accordo esplicitato in ricorso dagli aventi diritto, ai sensi dell’art. 2122 c.c. , di quanto risulta dovuto, detratto quanto già corrisposto a titolo di TFR.
4. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.q.m.
La Corte d’Appello sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da , e avverso la sentenza n. 184/2024 del Tribunale di Piacenza resa e pubblicata il giorno 24/05/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata,
1. dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di fine servizio maturata dal loro dante causa nel periodo 1989 -2022;
2. condanna l’ al pagamento della relativa soma in favore degli eredi, con ripartizione in parti uguali, detratto quanto già corrisposto al diverso titolo;
3. lo condanna altresì al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in €. 3.000,00 per compenso di ciascun grado, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.
Bologna, 10/7/2025
Il Presidente est. dott. NOME COGNOME
5 20) Come noto, l’art. 1, comma 267, legge 662/1996 ha stabilito che al personale che “effettui passaggi di qualifica, di carriera o di Amministrazione senza soluzione di continuità e che dopo tali passaggi continui ad essere iscritto al Fondo viene liquidata, all’atto della cessazione definitiva dal servizio, un’unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato” (pag. 4 ricorso di primo grado)