Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5158 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5158 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 14448-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALEricorrente –
avverso la sentenza n. 269/2021 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/12/2021 R.G.N. 66/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
R.G.N.14448/2022
Ud 13/02/2026 CC
Con ricorso notificato in data 27/05/2019 la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione RAGIONE_SOCIALE, per ivi sentir dichiarare errato il calcolo del premio assicurativo per l’anno 2018 in quanto comprensivo degli oneri relativi ad un lavoratore che aveva cessato il proprio rapporto di RAGIONE_SOCIALE nel 1989 alle dipendenze della ex RAGIONE_SOCIALE, allora proprietaria del sito industriale, e che non aveva mai lavorato per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente aggiungeva che la stessa RAGIONE_SOCIALE era stata costituita ed aveva iniziato la propria attività nel 2013, acquisendo l’impianto «fiocco» dall’amministrazione straordinaria della ex RAGIONE_SOCIALE e che il complesso acquistato era del tutto diverso rispetto a quello gestito dalla ex RAGIONE_SOCIALE.
1.1. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto della correttezza del calcolo del premio assicurativo e dell’applicazione dell’art. 25 d.m. 12.12.00 recante «nuove tariffe dei premi per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione».
1.2. Con la sentenza n. 423/2019 depositata in data 03/02/2019 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione RAGIONE_SOCIALE, respingeva la domanda.
Avverso detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 269/2021, depositata in data 06/12/2021, la Corte di Appello di Perugia, sezione RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’impugnazione.
Avverso detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con RAGIONE_SOCIALEricorso chiedendo il rigetto del gravame.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il ricorso è stato trattato dal RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 13/02/2026.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di impugnazione la società ricorrente deduce vizio di interpretazione ed applicazione dell’art. 25, comma 2, d.m. 12/12/2000, anche in relazione all’art. 12 preleggi ed ai principi generali ermeneutici ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La società ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto legittimo l’aggiornamento del premio assicurativo in ragione della sopravvenuta grave patologia professionale occorsa ad un lavoratore della impresa ex RAGIONE_SOCIALE, nominato in atti, benché si trattasse di impresa in alcun modo collegata alla ricorrente e non abbia, in senso contrario, considerato che, nel tempo, era mutata l’azienda ed erano stati completamente sostituiti gli impianti industriali ma abbia ritenuto decisivo che fosse rimasta invariata la classificazione tariffaria. Secondo la società ricorrente il combinato disposto degli artt. 22 e 25 del d.m. 12/12/2000 andrebbe interpretato nel senso che continuità del rischio significhi continuità materiale delle modalità fattuali della produzione che avevano determinato la malattia professionale dell’assicurato.
Il motivo è infondato.
Non è contestato, in fatto, quanto accertato a pagina 5 della sentenza della Corte di appello circa la denuncia iniziale effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE, recante indice della voce di
tariffa 2193 rispondente alla attività esercitata dalla impresa ricorrente e alla attività esercitata dalla impresa alle dipendenze della quale aveva lavorato il dipendente in questione. Nemmeno è contestato quanto ancora accertato in fatto dalla Corte di appello a pagina 8 della sentenza e cioè che «RAGIONE_SOCIALE denunciò nell’agosto 2013 l’esercizio di attività compresa nella classe di tariffa 2193, mai contestando il conseguente provvedimento Inail del settembre 2013 con cui, in applicazione dell’art. 25 del MAT (e cioè del d.m. 12.12.2000) veniva deliberato il collegamento tra la posizione assicurativa denunciata facente capo alla cedente ditta RAGIONE_SOCIALE e quella denunciata per le medesime lavorazioni (compresa quella appartenente alla classe tariffaria 2193 in discussione) dalla cessionaria RAGIONE_SOCIALE».
Fermi questi presupposti in fatto, la motivazione della Corte di appello va esaminata alla luce del quadro normativo per delibare la fondatezza della censura mossa con il ricorso.
Orbene, le tariffe in base alle quali è stato calcolato il premio oggetto di contestazione sono state approvate con D.M. del 12 dicembre 2000 – Nuove tariffe dei premi per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione. Detta disciplina, come incontestato tra le parti, applicabile ratione temporis e oggi sostituita da altra più recente, trova fondamento nel d.P.R. n. 1124 del 1930 giugno 1965 e cioè nel Testo unico delle disposizioni per l’RAGIONE_SOCIALE obbligatoria RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE e le malattie professionali.
5.1. Va, allora, ricordato che ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1930 giugno 1965, «Le tariffe dei premi
e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l’onere finanziario previsto corrispondente agli RAGIONE_SOCIALE del periodo di RAGIONE_SOCIALE».
5.2. Il successivo art. 40, comma 1, statuisce che: «Le tariffe dei premi e dei contributi per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE e le malattie professionali e relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE su delibera dell’RAGIONE_SOCIALE», mentre il successivo terzo comma dispone che: «La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio RAGIONE_SOCIALE delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l’onere finanziario di cui al secondo comma dell’art. 39».
5.3. Infine all’art. 41, comma 1, del Testo Unico si legge che: «Il premio di RAGIONE_SOCIALE è dovuto dal datore di RAGIONE_SOCIALE in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall’RAGIONE_SOCIALE nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’RAGIONE_SOCIALE».
5.4. L’iscrizione del datore di RAGIONE_SOCIALE risulta dalla attività economica che l’impresa è tenuta a denunciare e ad aggiornare come si evince dagli articoli 10, 11 e 12 del d.m. 2.12.2000. L’articolo 10 del d.m. prevede ai commi 1 e 3: « 1. Il datore di RAGIONE_SOCIALE deve presentare, nei termini previsti dall’articolo 12, comma 1, del Testo Unico, apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di RAGIONE_SOCIALE, tutti gli elementi,
le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE. 3. L’RAGIONE_SOCIALE, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di RAGIONE_SOCIALE il Codice Ditta, l’inquadramento effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3, la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25, nonché, per ogni singola sede di RAGIONE_SOCIALE, il numero della posizione assicurativa territoriale».
Alla luce del quadro normativo come ricostruito non appare censurabile l’affermazione della Corte di Appello , secondo la quale ciò che rileva, ai fini dell’imputazione delle oscillazioni dipendenti dalle vicende pregresse alla modificazione nella titolarità dell’azienda, è l’invariabilità della natura dell’attività esercitata dall’azienda alla quale il dipendente è addetto.
La natura dell’attività esercitata è data dalla iscrizione nelle voci di tabella allegate al decreto ministeriale.
Infatti l’art. 25, 2 comma, prevede: «Nei casi in cui non ricorra una modificazione nella natura del rischio già coperto dall’RAGIONE_SOCIALE non rilevano le variazioni riguardanti il titolare della stessa, il domicilio e la residenza di esso, la sede legale, nonché il cambiamento di ragione RAGIONE_SOCIALE, il trasferimento dell’azienda, il passaggio di un datore di RAGIONE_SOCIALE ad una diversa gestione tariffaria».
Una volta che la classificazione tabellare è definita, in caso di sopravvenuta incidenza della malattia professionale, l’RAGIONE_SOCIALE
è legittimato all’aumento del premio perché il sistema normativo correla le oscillazioni del premio all’incremento dei sinistri legati a una azienda e a una specifica lavorazione,
azienda e lavorazione come indicati nella voce di tabella alla quale il datore di RAGIONE_SOCIALE è iscritto.
L’art. 18 del d.m 12.12.2000, significativamente prevede, ai fini del calcolo del premio di RAGIONE_SOCIALE «1. Il premio assicurativo dovuto dal datore di RAGIONE_SOCIALE ai sensi degli articoli 28 e 44 del Testo Unico è calcolato con riferimento alla misura del tasso medio di tariffa corrispondente alla classificazione dei lavori denunciati, eventualmente ridotto od aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25».
L’aggiornamento del tasso medio di tariffa è suscettibile di variazione in ordine all’andamento degli RAGIONE_SOCIALE e l’art. 22 prevede, con la rubrica «Oscillazione del tasso medio per andamento RAGIONE_SOCIALEstico dopo i primi due anni di attività», che: «1. Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata, ai sensi dei commi 6 e 7, in relazione all’andamento degli RAGIONE_SOCIALE e delle malattie professionali dell’azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori – anno del periodo».
Per questa via non appare censurabile, pertanto, l’interpretazione della Corte di Appello secondo la quale la variazione del tasso medio va applicata, ai sensi dell’art. 22 cit., sulla base della classificazione dei lavori denunciati: in questo caso non è contestato che l’RAGIONE_SOCIALE abbia applicato la classe di iscrizione alla quale l’impresa apparteneva precedentemente.
Ove la società datrice di RAGIONE_SOCIALE avesse inteso conseguire una modifica della definizione del rischio avrebbe dovuto seguire la procedura di modifica prevista dall’art. 11 per le variazioni del rischio. Detta disposizione recita: «1. Il datore
di RAGIONE_SOCIALE deve presentare, nei termini previsti dall’articolo 12, commi 3 e 4, del Testo Unico apposite denunce per ogni variazione totale o parziale dell’attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.), inclusa ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all’articolo 1».
Ai sensi del l’art. 24 del d.m., poi, «Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’RAGIONE_SOCIALE, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di RAGIONE_SOCIALE, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di RAGIONE_SOCIALE che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione RAGIONE_SOCIALE e di igiene del RAGIONE_SOCIALE e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa». Anche a questi fini è necessario che il datore di RAGIONE_SOCIALE presenti una specifica istanza ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24.
Quali presupposti per detta variazione la disposizione elenca: «strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio; caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti; modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria; livello di informazione e formazione dei lavoratori; stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione».
L’art. 25 non detta alcun principio in contrasto con i principi appena richiamati e afferma che «2. Nei casi in cui non ricorra una modificazione nella natura del rischio già coperto
dall’RAGIONE_SOCIALE non rilevano le variazioni riguardanti il titolare della stessa, il domicilio e la residenza di esso, la sede legale, nonché il cambiamento di ragione RAGIONE_SOCIALE, il trasferimento dell’azienda, il passaggio di un datore di RAGIONE_SOCIALE ad una diversa gestione tariffaria». Detta disposizione si riferisce al rischio già coperto dalla RAGIONE_SOCIALE, già denunciato.
15. Da quanto esposto si trae la conclusione che il mutamento della denuncia iniziale del l’attività assicurata può aver luogo solo per il tramite della presenta zione dell’ istanza ai sensi dell’art. 11 del d.m. cit . e che, del pari, per la modifica del tipo di rischio, in ragione di modifiche apportate agli impianti e alle lavorazioni, occorre procedere con la denuncia sensi dell’art. 24 cit. L’oscillazione in aumento , applicata dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione agli RAGIONE_SOCIALE, non implica anche, alla stregua della normativa di settore, la possibilità di ridefinire la natura del rischio assicurato al fine di modificarlo, occorrendo, al riguardo, le peculiari forme di cui all’art. 24 cit.
16. Va, pertanto, esente da censure la decisione della Corte di appello nella parte in cui afferma che appare irrilevante l’eventuale modifica delle condizioni di RAGIONE_SOCIALE che l’impresa acquirente abbia apportato alle lavorazioni e agli impianti ove essa non abbia presentato una richiesta di riduzione della tariffa, ai sensi degli artt. 19, 20 e 24 del d.m . cit.
17. Ad avviso del RAGIONE_SOCIALE valgono a confortare l’opzione ermeneutica seguita dai giudici di merito anche i principi dettati da Cass. n. 21562/2019, e da conformi pronunce successive, secondo cui: «in tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE e le malattie professionali, anche relativamente ai presupposti per la riduzione del premio per cd. continuità aziendale, la denuncia dei lavori, alla quale il
datore di RAGIONE_SOCIALE è tenuto ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo terzo comma, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà ma una dichiarazione di scienza che implica l’assunzione, da parte del dichiarante, di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di RAGIONE_SOCIALEllo dell’RAGIONE_SOCIALE assicuratore, rende legittima l’imposizione contributiva ad essa corrispondente; siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di un errore, può essere rettificata dallo stesso datore di RAGIONE_SOCIALE, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova dell’asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell’azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c.». La pronuncia conferma che i rapporti tra datore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono definiti in via formale e che le istanze di modifica del rischio sono necessarie ai fini di ottenere riduzioni del premio, senza che al di fuori delle procedure predisposte dalla legge, possa rilevare qualsiasi modifica delle lavorazioni e senza che alcuna modifica possa rilevare prima della adozione dei provvedimenti spettanti all’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso deve, allora, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 –
quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile, del 13 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME