Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 440 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 440 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12194/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliate in Prato INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Firenze INDIRIZZO., presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende.
– Resistente –
E contro
COMUNE DI PRATO.
Regolamento necessario competenza
di
– Intimato –
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Prato n. 981/2022, depositata il 26/04/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.
Rilevato che:
il Tribunale di Prato, con ordinanza depositata il 26/04/2023, nel procedimento r.g. n. 981/2022, ha disposto la sospensione del processo fino alla definizione dei giudizi di impugnazione della sentenza del Tribunale di Prato n. 387/2020, pendenti, tra le stesse parti, dinanzi alla Corte d’appello di Firenze;
questo, in sintesi, il quadro processuale di riferimento:
(i) RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘; RAGIONE_SOCIALE è la proprietaria delle reti e degli impianti di distribuzione di gas naturale), con atto del 07/07/2015, proposero ricorso al Tar Toscana per ottenere l’annullamento della determinazione n. 1058/2015 del Comune di Prato che riduceva di circa 10 milioni di euro il rimborso dovuto a RAGIONE_SOCIALE quale gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale (cui subentrava RAGIONE_SOCIALE; in seguito, ‘RAGIONE_SOCIALE‘). Il Tar Toscana, con sentenza n. 1475/2021, passata in giudicato, ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario;
(ii) Centria e Estra, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo, hanno riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Prato, con atto di citazione iscritto al registro generale al n. 981/2022, nel cui àmbito è stata emessa l’ordinanza di sospensione ex art. 295, cod. proc. civ., impugnata con istanza di regolamento di competenza;
(iii) COGNOME ed COGNOME hanno introdotto dinanzi al Tribunale di Prato un secondo giudizio (r.g. n. 3147/2016), avente ad oggetto la
domanda di pagamento della maggiore somma rispetto a quella individuata dal Comune di Prato. Il giudizio si è concluso, in primo grado, con sentenza del Tribunale di Prato n. 387/2020, che (per quanto qui rileva) ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande di Estra e di RAGIONE_SOCIALE, con assorbimento della domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE. La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e, separatamente, da RAGIONE_SOCIALE; i giudizi di appello (r.g. nn. 410 e 411/2021) sono pendenti;
per l’ordinanza di sospensione in esame:
(a) questo giudizio, per l’originaria introduzione della causa in sede amministrativa, ha il medesimo oggetto della domanda di condanna di cui al procedimento r.g. n. 3147/2016;
(b) il meccanismo della continenza di cause (art. 39, secondo comma, cod. proc. civ.), con il correlato aspetto della prevenzione (determinata dal momento della notificazione della citazione o dal deposito del ricorso), non opera quando (come nella specie) le cause pendono rispettivamente in primo e in secondo grado e, in tale evenienza, occorre disporre la sospensione necessaria del giudizio che avrebbe dovuto subire l’attrazione all’altro nell’ipotesi in cui avesse operato la disciplina della continenza, ossia (nella specie) della causa introdotta successivamente;
(c) ai fini dell’individuazione della causa preveniente non si può tenere conto del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo perché gli effetti della translatio iudicii sono diversi a seconda che essa dipenda da una pronuncia declinatoria di competenza (nel qual caso, a norma dell’art. 50, cod. proc. civ., la causa è ‘riassunta’ e il ‘processo continua davanti al nuovo giudice’) o da una pronuncia declinatoria di giurisdizione (nel qual caso, a norma dell’art. 11, comma 2, c.p.a., e dell’art. 59, comma 2, legge n. 69 del 2009, la
domanda viene ‘riproposta’ e vi ‘è un successivo giudizio’), e, pertanto, non vi è unitarietà tra il giudizio proposto dinanzi al Tar e quello proposto dinanzi al giudice ordinario;
(d) in conclusione, essendo pendenti due cause in relazione di continenza in gradi diversi, va sospesa quella proposta successivamente, ossia la presente causa instaurata con citazione notificata il 19/04/2022;
COGNOME ed Estra hanno fatto istanza di regolamento di competenza, con un motivo.
All’istanza di regolamento di competenza RAGIONE_SOCIALE ha resistito con memoria; il Comune di Prato non ha svolto difese; il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto che il regolamento di competenza sia rigettato.
Le ricorrenti hanno depositato una memoria in prossimità dell’adunanza camerale;
Considerato che:
1. con l’unico motivo di ricorso violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59, comma 2, legge n. 69 del 2009, art. 11, comma 2, c.p.a., art. 39, cod. proc. civ. -le ricorrenti premettono che l’ordinanza impugnata ha sospeso il processo (r.g. n. 981/2022) per il rapporto di continenza tra la causa pendente davanti al Tribunale di Prato e le due cause pendenti in grado d’appello; ha ritenuto non applicabile la disciplina dell’art. 39, cod. proc. civ., perché le cause si trovano in gradi diversi; ha ritenuto che la questione vada risolta utilizzando lo strumento della sospensione necessaria ex art. 295, cod. proc. civ.; ha concluso che la causa che deve essere sospesa è quella che avrebbe subìto l’attrazione, vale a dire quella introdotta successivamente.
Rilevano che, per l’ordinanza di sospensione, a causa del diverso atteggiarsi delle conseguenze della translatio iudicii a seconda che si tratti di declinatoria di competenza o (come nella specie) di declinatoria di giurisdizione, ai fini della valutazione della prevenzione, non sarebbe possibile tenere conto della controversia definita dal giudice amministrativo e di quando essa sia stata instaurata, poiché rileverebbe esclusivamente quando la domanda è stata riproposta al giudice ordinario.
Con la conseguenza che il giudizio preventivamente instaurato è quello (r.g. n. 3147/2916) svoltosi dinanzi al Tribunale di Prato, attualmente pendente in grado di appello, donde la sospensione necessaria del presente giudizio (r.g. n. 981/2022).
Dopo avere delineato i passaggi argomentativi dell’ordinanza, le ricorrenti lamentano che la soluzione del Tribunale di Prato non sarebbe conforme al chiaro dettato normativo dell’art. 59, comma 2, legge n.69 del 2009, secondo cui, in caso di tempestiva riproposizione della domanda al giudice che la pronuncia declinatoria di giurisdizione indica come munito di giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti (sostanziali e, per quanto qui rileva) processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è dichiarata la giurisdizione fosse stato adìto fin dall’instaurazione del giudizio.
Conclusivamente, eccepiscono che il Tribunale di Prato avrebbe erroneamente sospeso il giudizio, ritenendolo proposto soltanto nel 2022, e, quindi, successivamente a quello instaurato nel 2016 (pendente in grado d’appello), senza considerare che, in realtà, il presente giudizio non dovrebbe essere sospeso perché deve ritenersi iniziato nel 2015, con il ricorso al Tar Toscana, ossia preventivamente e con forza attrattiva sull’altro, ai sensi del secondo comma dell’art. 39, cod. proc. civ.;
2. il ricorso è fondato;
2.1. il dictum del Tribunale di Prato, secondo cui il giudizio tempestivamente ‘riproposto’ (o ‘riassunto’, l’aspetto terminologico non è decisivo) dinanzi al giudice ordinario dopo la pronuncia del Tar declinatoria della giurisdizione sarebbe un giudizio nuovo, la cui data di inizio, ai fini della prevenzione delle cause in relazione di continenza, coincide con la notificazione dell’atto di citazione che ne segna l’avvio, collide con il perspicuo tenore testuale dell’art. 59, della legge 69 del 2009, la cui ratio giustificatrice risiede nell’esigenza di affermare l’unità delle diverse giurisdizioni, in un sistema nel quale la questione di giurisdizione viene disciplinata alla stessa stregua di quelle di competenza all’interno del medesimo plesso giurisdizionale.
L’art. 59 regola, in tale prospettiva, la translatio iudicii , e cioè la trasmigrazione della causa, la quale resta identica pur se passa da una giurisdizione all’altra , il che trova riscontro nel secondo comma dell’articolo (identico ad esso è l’art. 11, comma 2, c.p.a.) che prevede che ‘ sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali ‘ della domanda, ovviamente a condizione che la riassunzione avvenga ‘entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato’ della pronuncia declinatoria della giurisdizione. In mancanza di tale requisito temporale, infatti, non si è in presenza della riassunzione dell’originario giudizio, con la salvezza degli ‘effetti processuali e sostanziali della domanda’ (cfr., nell’analoga ipotesi di conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo, Sez. U, Ordinanza n. 26988 del 14/09/2022, Rv. 665661 – 01).
Trova applicazione il principio di diritto (Sez. U, Sentenza n. 23599 del 27/10/2020 (Rv. 659454 – 01), che ha una valenza generale, non circoscritta -al contrario di quanto asserisce il giudice di merito -‘alla specifica questione della proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio ‘riassunto’ per il formarsi del giudicato implicito sulla questione di giurisdizione’,
secondo il quale il processo che, a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell’unico giudizio;
2.2. nella specie, precisato che non è contestata la tempestiva riassunzione del giudizio entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa, e stabilito che il giudizio (r.g. n. 981/2022) non è un giudizio nuovo, iniziato dopo quello (r.g. n. 3147/16) che pende in appello, ma è la prosecuzione del giudizio (r.g. n. 1137/2015) in origine promosso dinanzi al Tar Toscana, è erronea l’affermazione del giudice di merito secondo cui il presente giudizio sarebbe successivo a quello pendente in grado di appello;
2.3. risulta, inoltre, la relazione di continenza tra le due cause: si tratta di giudizi tra le stesse parti ed il secondo di essi (pendente in appello) – nel quale è domandata la condanna di Toscana Energia al pagamento dell’indennizzo dovuto a Centria e la condanna del Comune di Prato al risarcimento del danno a favore di Centria – ha un petitum più ampio del primo giudizio e, quindi, ‘contiene’ quello pendente in primo grado che ha ad oggetto l’accertamento dell’indennizzo dovuto a Centria;
2.4. chiariti questi aspetti, tuttavia, come ha affermato il giudice di merito, non può operare la regola della continenza in quanto le due cause pendono in gradi diversi.
A tale proposito, questa Corte (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5340 del 18/02/2022, Rv. 664063 -02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10439 del 03/06/2020, Rv. 658030 -02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5455 del 10/03/2014, Rv. 630197 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 19525 del 21/09/2007, Rv. 600488 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 18819 del 17/09/2004, Rv. 577259 – 01) ha statuito che «ve pendano in
gradi diversi due cause in rapporto di continenza, perché aventi ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, non è possibile rimettere, ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adìto, ma l’esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, va assicurata sospendendo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione dell’altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato»;
2.5. nella fattispecie concreta, alla luce del principio di diritto per il quale (appunto) deve essere sospeso il giudizio che, se le cause fossero state pendenti nello stesso grado, sarebbe stato attratto dall’altro, il Tribunale di Prato non doveva sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato di quello pendente in appello.
E questo perché, nell’ipotesi di contemporanea pendenza delle due cause dinanzi al medesimo ufficio (segnatamente, il Tribunale di Prato), anche in ragione della prevalenza, sulla logica della continenza (art. 39, secondo comma, cod. proc. civ.), di quella della riunione dei procedimenti ex art. 274, cod. proc. civ., la causa proposta successivamente (nella specie, quella pendente in appello) avrebbe subito la vis actractiva della causa preveniente (nella specie, quella pendente in primo grado);
in conclusione, in accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, l’ordinanza di sospensione deve essere cassata ed il giudizio deve proseguire dinanzi al Tribunale di Prato, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie l’istanza di regolamento di competenza, cassa l’ordinanza del Tribunale di Prato del 26/04/2023, avanti al quale dispone la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Roma, in data 20 dicembre 2023.