Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2184 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2184 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8434/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-resistente- avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Arezzo n. cronol. 1225/2025 RG n. 1861/2024 depositata in data 08/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo opposizione a un decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 4.000,00, oltre interessi, a titolo di
acconto relativo a lavori di montaggio e noleggio di un ponteggio presso un cantiere di Firenze, assumendo di aver già pagato la somma di euro 6.000,00 e sostenendo altresì che la società opposta, nell’esecuzione delle opere, le aveva causato dei danni.
Tanto premesso, l’opponente ha domandato, in via principale, accertarsi l’insussistenza di qualsivoglia credito della RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti e, in subordine, compensarsi l’eventuale credito riconosciuto in favore della controparte con la diminuzione del valore delle opere realizzate imputabile ai vizi, difformità e ritardi riscontrati nella loro esecuzione.
Tra le stesse parti è stato, poi, instaurato dinanzi al Tribunale di Arezzo un altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al medesimo rapporto contrattuale e avente a oggetto le medesime questioni di merito, il tutto con riferimento all’importo di euro 14.461,33, oltre interessi, richiesto da RAGIONE_SOCIALE a titolo di saldo per le opere in questione con ricorso per decreto ingiuntivo depositato successivamente al primo.
Con ordinanza n. cronol. 1225/2025 in data 08.03.2025, il Giudice di Pace di Arezzo, ritenuta l’opposizione di non pronta soluzione, visto l’art. 648 c.p.c., rilevato che pendeva innanzi il Tribunale di Arezzo giudizio di opposizione promosso dall’opponente avverso la fattura emessa a saldo del corrispettivo preteso dall’opposto, visto l’art. 40 c.p.c., ritenuta la competenza funzionale del Giudice di Pace in ordine alla conferma ovvero alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la pregiudizialità della decisione della causa nel merito e visto l’art. 295 c.p.c., ha provveduto come segue:
« a) concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
dispone la separazione del merito delle domande dalla cognizione in ordine alla conferma formale dell’ingiunzione opposta;
assegna alle parti termine di mesi tre dalla presente ordinanza per la riassunzione della causa accessoria innanzi il Tribunale di Arezzo;
sospende la presente opposizione, assegnando alle parti termine per la riassunzione del giudizio di mesi tre dal passaggio in giudicato della causa nel merito ».
2.RAGIONE_SOCIALE ha proposto tempestivo ricorso per regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza in questione sulla scorta di un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria difensiva e memoria illustrativa.
Non sono pervenute le conclusioni del Procuratore Generale, al quale era stata ritualmente comunicata la data del 21-12026 fissata per l’adunanza in camera di consiglio, all’esito della quale la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la società ricorrente ha lamentato la violazione e/o errata applicazione dell’art. 295 c.p.c., per avere il Giudice di Pace disposto la sospensione necessaria in assenza del necessario vincolo di pregiudizialità.
In particolare, la ricorrente, oltre a dolersi del fatto che il Giudice di Pace non abbia fornito alcuna spiegazione in ordine all’asserito rapporto di pregiudizialità, ha osservato che i due giudizi, quello ritenuto pregiudiziale e quello pregiudicato, non si trovavano in rapporto di dipendenza, né avevano a oggetto questioni differenti.
Nelle sue conclusioni, la ricorrente, oltre a domandare la cassazione del provvedimento impugnato, ha altresì richiesto dichiararsi il rapporto di continenza tra la causa pendente dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo e quella pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace e la cancellazione dal ruolo della causa di opposizione, con assegnazione alle parti di un termine per la riassunzione della stessa dinanzi al Tribunale di Arezzo, ovvero rinviarsi al Giudice di Pace di Arezzo onde provvedere in tal senso.
2. Il ricorso in esame è ammissibile.
E’ già stato enunciato il principio secondo il quale il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi il disposto dell’a rt. 46 c.p.c., che sancisce l’inapplicabilità ai giudizi davanti al giudice di pace degli artt. 42 e 43 c.p.c.; ciò in quanto l’art. 46 c.p.c. deve essere interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l’inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti del provvedimento di sospensione (Cass. n. 27994/2017, Cass. n. 16700/2014, Cass. S.U. n. 21931/2008; in senso analogo, Cass. n. 11815/2025 in tema di pregiudiziale comunitaria).
Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
In punto di fatto, deve rilevarsi che i due giudizi, quello dinanzi al Giudice di Pace e quello dinanzi al Tribunale, riguardano le medesime parti, si fondano sul preteso inadempimento dell’opponente in relazione al medesimo contratto e differiscono perché l’uno riguarda un pagamento a titolo di acconto, mentre l’altro riguarda il corrispettivo residuo dovuto a titolo di saldo.
Entrambi gli organi giudicanti sono stati chiamati a risolvere le medesime questioni, ivi comprese quelle concernenti la determinazione del valore complessivo delle prestazioni oggetto del contratto valore che l’opposta assume pari a un importo ben superiore al limite della competenza del giudice di pace – nonché la relativa riduzione imputabile a vizi, difformità e ritardi riscontrati nell’esecuzione dell’opera.
Tra i due giudizi, dunque, sussiste un rapporto di continenza in quanto, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., la relazione di continenza sussiste in primo luogo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici
diversi, abbiano identità di soggetti e di causae petendi e differenza quantitativa di petitum (c.d. continenza in senso stretto); inoltre, anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi , ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico giuridico necessario per la definizione dell’altra causa, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine nel medesimo rapporto negoziale, risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell’una interferisce su quella dell’altra (c.d. continenza per specularità) (Cass. n. 29441/2024, Cass. n. 11888/2023, Cass. n. 19460/2017, Cass. Sez. Un. n. 20596/2007).
Ciò posto, si deve anche prendere atto che, in sostanza dando attuazione alla previsione del secondo comma dell’art. 39 c.p.c. seppure non richiamandolo espressamente, il Giudice di Pace preventivamente adito, non competente per la causa successivamente proposta , con l’ordinanza impugnata si è spogliato della cognizione della causa pendente innanzi a lui; infatti, dopo aver disposto « la separazione del merito delle domande dalla cognizione in ordine alla conferma formale dell’ingiunzione opposta », ha rimesso la « causa accessoria » al Tribunale di Arezzo, assegnando alle parti il termine per la riassunzione.
La « causa accessoria » rimessa al giudice superiore, secondo quanto si legge nell’ordinanza, è costituita dal « merito delle domande », fatta eccezione per la « cognizione in ordine alla conferma formale dell’ingiunzione opposta »; quindi, in sostanza, la causa avente a oggetto tutte le domande e le questioni proposte nel giudizio dalle parti, tranne quella relativa alla pronuncia di carattere meramente formale sulla conferma o revoca del decreto opposto.
Pertanto, il processo sospeso ha a oggetto la mera decisione di conferma o revoca del decreto ingiuntivo, subordinata alla decisione del giudice
superiore avente a oggetto l’intero merito della controversia , ma la statuizione è illegittima.
Come già chiarito dalla Suprema Corte in materia di incompetenza per valore e per territorio -con principio di portata generale e perciò valevole anche per la fattispecie- la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza per valore o per territorio non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ” ad quem ” deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. n. 15988/2023 per il caso della dichiarazione di incompetenza per valore; Cass. n. 1121/2022 e Cass. 1372/2016 per il caso della dichiarazione di incompetenza per territorio; cfr. altresì, Cass. n. 5545/2024, non massimata).
Pertanto, il Giudice di Pace, avendo sostanzialmente rimesso l’intera controversia al Tribunale di Arezzo, avrebbe dovuto, nell’esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull’opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto; ciò, senza poter disporre la sospensione del giudizio, che non può avere a oggetto la sola conferma o revoca del decreto dal punto di vista meramente formale e indipendentemente dall’adozione di una pronuncia di merito.
4.Il provvedimento di sospensione dunque va annullato, disponendo la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice di Pace di Arezzo, il quale statuirà sul decreto ingiuntivo opposto in conformità ai principi sopra enunciati.
Si rimette al Giudice di Pace anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto la sospensione e per l’effetto dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio, con termine ordinario per la riassunzione decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 21 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME