Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23482 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23482 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12535/2024 R.G. proposto da : C.A.F. RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 201/2024 depositata il 03/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME RITENUTO CHE:
Con sentenza del 3.4.24 la corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 14.11.23, ha dichiarato inefficace il licenziamento e risolto il rapporto di lavoro tra le parti in epigrafe, condannando il datore a pagare un’indennità pari a otto mensilità della retribuzione globale di fatto. In particolare, premesso che il lavoratore era accusato di un’errata manovra negligente alla guida di un cestello con operai a bordo e urto con conseguente collasso e cedimento del pistone, la corte ha ritenuto proporzionato il licenziamento, ma tardiva la contestazione (27 ottobre il fatto – 27 novembre 2020 la contestazione), in quanto oltre i 20 giorni, ritenendo irrilevante precedente raccomandata (fatta con agenzia privata, recante dicitura per compiuta giacenza ma senza alcuna sottoscrizione né indicazioni circa il tentativo di consegna) sicché non poteva trovare applicazione l’articolo 1335 c.c. e la relativa presunzione di conoscenza, e decorrendo comunque il termine dal sinistro, non risultando quali indagini ulteriori necessarie siano stati effettuate per inquadrare i fatti (consentendo lo spostamento del momento di conoscenza del fatto). La corte ha quindi applicato l’articolo 18 comma 6 st.lav.
Avverso tale sentenza ricorre il datore per due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso, accompagnato da memoria.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo di ricorso deduce violazione all’articolo 7 dello statuto del lavoratori, 1334 e 1335 codice civile nonché 1 comma 3 decreto legislativo 261 del 99, come modificato dalla legge 58 del 2011, per aver ancorato il dies a quo al fatto del sinistro e non al fatto disciplinarmente imputabile. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 7 dello statuto, dell’articolo 32, comma 8 e del contratto collettivo Trasporto merci e logistica, per avere la corte territoriale ritenuto che il 31.1.20 la sospensione cautelare del lavoratore avesse già dimostrato la conoscenza del fatto da parte del datore ed imposto allo stesso di trarne subito le conseguenze disciplinari.
I motivi sono infondati per aver già la corte motivato sul dies a quo e la data dei fatti, non essendo chiarita per converso la rilevanza della dedotta conoscenza ulteriore acquisita con informazioni e indagini supplementari nel periodo successivo.
In proposito, questa Corte (Sez. L – , Sentenza n. 29627 del 16/11/2018, Rv. 651748 – 01) ha già affermato che, in tema di contestazione delle sanzioni disciplinari, lede il principio di immediatezza, determinando l’illegittimità della sanzione irrogata, la condotta del datore di lavoro che, a fronte della sostanziale ammissione dei fatti da parte del lavoratore, glieli contesti a distanza di tre mesi dall’accertamento senza che sussista la necessità di ulteriore istruttoria, dovendo il datore procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.