Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14782 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14782 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12539-2023 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AREA LEGALE RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 351/2023 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 11/04/2023 R.G.N. 1122/2020;
Oggetto
R.G.N.12539/2023
COGNOME
Rep.
Ud.04/03/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Catania aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione con cui il tribunale di Siracusa aveva dichiarato illegittima la sanzione inflitta dalla società a Russo Giuseppe in data 2.3.2015, in relazione all’omesso controllo, nelle operazioni, effettuate nel febbraio 2014, di rimborso di due buoni fruttiferi poi risultati contraffatti.
La corte territoriale, diversamente dal tribunale, aveva ritenuto tempestiva la contestazione comunicata il 12.1.2015, effettuata a seguito di una indagine interna compiuta dalla società, confluita in un rapporto accertativo dei fatti datato 18.12.2015, per la redazione del quale erano state svolte attività istruttorie e di analisi dei documenti.
La corte valutava poi legittima la sanzione irrogata al dipendente che aveva proceduto a rimborsare i buoni fruttiferi in questione, nonostante gli stessi presentassero segni di contraffazione evidenti ad una analisi attenta, cui era tenuto il dipendente, e si trattasse di titoli emessi in una moneta non di attuale conio (lire) e nonostante fossero state emanate circolari di segnalazione della circolazione di titoli contraffatti e di truffe in tal modo realizzate.
A frante di tali valutazioni la corte di merito aveva ritenuto legittima la sanzione di dieci giorni di sospensione.
Avverso detta decisione il COGNOME proponeva ricorso affidato a quattro motivi anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva la società con controricorso.
All’odierna udienza la causa era decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)- Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l.n. 300/70 per aver, la corte di merito, ritenuto tempestiva la contestazione, intervenuta molto tempo dopo i fatti in questione. La corte affronta il tema della tempestività ritenendo la contestazione non tardiva in ragione delle attività di indagine resesi necessarie. Con riguardo al tema della tempestività, questa Corte di legittimità ha da tempo statuito che ‘In materia di licenziamento disciplinare,
l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito’ (Cass. n. 281/2016).
Il principio affermato è stato anche di recente ribadito con la specificazione che la valutazione, rimessa al giudice del merito, deve essere adeguatamente motivata (Cass. 14726/2024).
Nel caso in esame il giudice d’appello ha dato atto dell’indagine interna durata vari mesi poiché prima diretta ad accertare le procedure seguite per il rimborso dei titoli, poi ad analizzare le caratteristiche tecnico/riproduttive dei falsi realizzati, nonché le procedure di rimborso, e successivamente centrata all’audizione dei dipendenti coinvolti. Tale laboriosa analisi accertativa è sfociata nella elaborazione di un Report (Fraud Management), all’esito del quale la società ha posto in essere la contestazione in discussione.
La valutazione di tempestività svolta dalla corte di merito risulta dunque ancorata a solide motivazioni coerenti con i principi sopra evidenziati. Il motivo deve essere disatteso.
2)La seconda censura ha ad oggetto la violazione dell’art. 2697, 1^ co. c.c., dell’art 2104 e 1176 c.c., per aver, la corte, ritenuto violato il dovere di diligenza nella mancata attenzione alla contraffazione del titolo.
Anche in questo caso il giudice d’appello ha espresso un giudizio di merito, a lui rimesso, valutando che il Russo, operatore addetto alle operazioni di rimborso in questione, avrebbe dovuto porre la massima attenzione e cautela poiché i titoli erano risalenti nel tempo, emessi in lire, e seguiti ad altre operazioni di eguale natura, svoltesi in un tempo ristretto, di valore ingente e, pertanto, di dubbia natura e provenienza.
Rispetto a tale valutazione, chiara e coerente, la censura mira in sostanza ad una ri-valutazione dei fatti non consentita in questa sede di legittimità.
3)Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 7 l. n. 300/70, per non aver, il giudice d’appello, ritenuto necessaria l’affissione del codice disciplinare.
Con riguardo a tale profilo di contestazione ed ai contenuti del codice disciplinare, questa Corte ha statuito che <> (Cass.n. 54/2017; Cass.n. 33811/2021).
Come si evince dal principio in richiamo, il contenuto del codice disciplinare è essenzialmente dedicato a chiarire quali possano essere quei comportamenti che attengano a specifiche direttive aziendali e a specifici interessi che il datore di lavoro consideri essenziali alla prestazione e al contesto aziendale. Come posto in rilievo, la mutevolezza di tali interessi e la discendenza di essi da condizioni destinate ad evolversi nel tempo, richiede che sia specificato con chiarezza quali comportamenti tenere o evitare, al fine di informarne costantemente il lavoratore e orientarne le azioni. Tale la funzione del codice disciplinare.
Nel caso in esame, in realtà, l’obbligo di controllo dei titoli posti in pagamento allo sportello rientra tra i doveri fondamentali, tipici e caratterizzanti della prestazione richiesta. Ciò è stato evidenziato dalla corte di merito, anche alla luce della grossolanità della contraffazione e delle mansioni di cassiere svolte abitualmente dal ricorrente. Siffatta condizione deve dunque far escludere che si possa pretendere l’inclusione dei doveri in esame nel codice disciplinare, rientrando, questi, nella normale attività e prestazione richiesta al dipendente in ragione delle mansioni svolte. Il motivo deve essere rigettato.
4)Con ultimo motivo è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo quale la conoscenza delle <> ovvero delle circolari di servizio inerenti alle contraffazioni in questione.
Il motivo, anche alla luce di quanto osservato in precedenza, si appalesa inammissibile, intanto perché non è dimostrata la determinatezza di una siffatta conoscenza rispetto ai doveri di diligenza, comunque posti a carico del dipendente in ragione delle mansioni svolte e peraltro già oggetto di una contrastante valutazione di merito della corte d’appello che al punto 6) della sentenza in esame valuta che <> il dipendente, con mansioni di operatore, avrebbe dovuto prestare la massima attenzione. Anche in questo caso la valutazione del giudice del merito, motivata e correttamente ispirata ai principi richiamati, non può essere oggetto di nuova valutazione in questa sede.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 4 marzo 2025.
La Presidente NOME COGNOME