Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 238 Anno 2026
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Civile Ord. Sez. L Num. 238 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2026
Oggetto
LICENZIAMENTO
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 5231/2025 Cron. Rep. Ud. 03/12/2025 CC
ORDINANZA
sul ricorso 5231-2025 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1198/2024 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/12/2024 R.G.N. 939/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 del AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 20 dicembre 2024, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di
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COGNOME, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di Castel Iudica, alle cui dipendenze il primo prestava servizio con qualifica di istruttore amministrativo quale preposto all’ufficio tecnico comunale, domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato all’istante ex art. 59, comma 9, punto 2, lett. d) del CCNL di comparto 21.5.2018 per aver proposto denuncia a carico del Sindaco e di uno dei consiglieri e per averla diffusa ad autorità non competenti con l’unico intento di diffamare l’amministrazione comunale .
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, nulla per genericità la contestazione disciplinare, ivi mancando qualsiasi indicazione dei fatti materiali in concreto addebitati con totale compromissione del diritto di difesa dell’incolpato, non sanabile attraverso la successiva specificazione degli stessi. Il giudice d’appello ha aggiunto, per mera completezza, che la condotta addebitata non era di gravità tale da far ritenere proporzionata la massima sanzione espulsiva irrogata, sia se limitata alla mera proposizione della denuncia/querela – da considerarsi espressione del diritto di difesa di ogni cittadino che ritenga di essere a conoscenza di fatti di reato o si senta pregiudicato dalla condotta altrui, essendo rimessa all’autorità giudiziaria ogni valutazione relativa all’effettiva sussist enza dei fatti denunciati, alla rilevanza penale degli stessi, all’antigiuridicità, alla colpevolezza, fatta salva la configurabilità del reato di calunnia in capo al denunciante-, sia se riguardata sotto il profilo valorizzato dal primo giudice della trasmissione della denuncia ad autorità estranee a quelle competenti. Ha ritenuto comunque irrilevante che la querela fosse stata poi valutata infondata e che il procedimento penale fosse stato definito con
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l’archiviazione, circostanze insufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della denuncia e/o la consapevolezza da parte dell’istante dell’infondatezza dei fatti denunciati.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il COGNOME.
Entrambe le parti hanno poi depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del convincimento dalla stessa espresso in ordine alla genericità della contestazione disciplinare, da cui ha fatto discendere la nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa dell’incolpato.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la violazione delle norme a tutela della privacy implicata dalla condotta del dipendente, per includere l’atto di denuncia, diffuso al di là dei soggetti competenti, dati sensibili. Nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale della gravità della condotta.
L’analogo vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è dedotto nel quarto motivo in relazione alla mancata considerazione, sempre ai fini della gravità della condotta, dell’infondatezza dei fatti denunciati.
Tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili risolvendosi le censure mosse nella mera
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confutazione delle valutazioni che il giudice del merito ha operato rispetto ai vari profili della questione e finendo così per sollecitare un riesame nel merito della causa non consentito in questa sede.
Così è a dirsi per il primo motivo in relazione al quale il RAGIONE_SOCIALE ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia gravata, da un lato confondendo il fatto con le disposizioni asseritamente violate, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, possono anche mancare nella contestazione mentre è imprescindibile l’individuazione della condotta, seppure senza il rigido rispetto delle regole che presiedono alla formulazione dell’accusa in sede penale ; dall’altro, ribadendo la sufficienza del rinvio ‘per relationem’ ad atti che non erano stati portati a conoscenza dell’incolpato senza nulla replicare alla pronunzia della Corte territoriale, del resto conformatasi all’orientamento di questa Corte , secondo cui il rinvio ‘per relationem’ a fonti esterne alla contestazione è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento che gli è garantito dall’art. 55 -bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.
L’inammissibilità del primo motivo è assorbente rispetto ad ogni altra considerazione perché, una volta esclusa la specificità della contestazione, ne resta minato l’intero procedimento disciplinare con conseguente illegittimità della sanzione inflitta a definizione dello stesso.
A soli fini di completezza si deve aggiungere che parimenti inammissibili sono il secondo motivo, avendo la Corte territoriale valutato il rispetto della privacy correttamente
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escludendo la violazione della normativa relativa per essere stata la trasmissione della denuncia circoscritta entro gli stretti limiti delle autorità giudiziarie e di polizia che si assumevano coinvolte; il terzo motivo, avendo la Corte puntualmente giudicato in ordine alla gravità della condotta ed alla proporzionalità della sanzione anche sotto il profilo, considerato nel quarto motivo, dell’imputabilità della denuncia per il suo carattere calunnioso o per la consapevolezza dell’infondatezza dei fatti oggetto della stessa.
E’ poi appena il caso di segnalare a fronte della dedotta violazione dell’art. 15 Cost. che non si ravvisa in tale deduzione alcuna questione di costituzionalità, che deve riguardare la legittimità di una norma rispetto al parametro costituzionale e non di un comportamento, fosse anche riferito alla pronunzia giudiziale, fermo restando che nella specie l’acquisizione della ‘notitia criminis’ da parte del dipendente non risulta agli atti essere avvenuta in violazione della norma costituzionale invocata, con conseguente irrilevanza della proposta questione di costituzionalità.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del RAGIONE_SOCIALE ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3.12.2025.
La Presidente NOME COGNOME