Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34640 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34640 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Oggetto: Sanzioni amministrative
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11422/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ‘ex lege’ dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE E LEGGE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.
-INTIMATI – avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1973/2020, pubblicata in data 27.10.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 462/2017, con cui era stata applicata nei loro confronti la sanzione pecuniaria di € 4.000,00 per la violazione degli artt. 10 e 11, comma l, lett. m) del d.lgs. 4/2012, 50, comma 4, del Regolamento CE
1224/2009 e 13, comma 1, del Regolamento CE n. 1964/2006, per aver navigato, tra le ore 2.04 e le 3.31 del 24.5.2017, in area soggetta a misura di restrizione della pesca con rotta diretta e velocità difformi da quelle disposte dalla disciplina europea.
L’adito Giudice di pace di Latina -con sentenza n. 211/2018 – ha ridotto la sanzione ad € 2 .000,00, respingendo ogni altra contestazione.
Su appello degli opponenti, il Tribunale di Latina -con sentenza n. 1973/2020 -ha, in accoglimento del gravame, annullato l’opposta ordinanza-ingiunzione , ritenendo che, ai sensi dell’art. 201 c.d.s., il verbale dovesse contenere le ragioni per cui l’ Amministrazione non aveva contestato immediatamente la suddetta violazione.
Per la cassazione della sentenza il Ministro delle RAGIONE_SOCIALE Trasporti ha proposto ricorso articolato in due motivi.
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e c. sono rimasti intimati.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 201 c.d.s. e dell’art. 14 L. 689/1981, sostenendo che la richiamata norma del codice della strada che impone la contestazione immediata o l’indicazione a verbale delle ragioni per cui essa non sia stata effettuata, non si applica alle infrazioni in materia di navigazione navale, la cui attività di accertamento delle violazioni amministrative è sottoposta alla disciplina generale delle sanzioni amministrative di cui alla richiamata L. 689/1981.
Pertanto, la contestazione differita non poteva -nel caso di specie -considerarsi causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, essendo comunque avvenuta nel termine di 90 giorni prescritto dall’art. 14 L. 689/1981.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il Tribunale, nel rilevare che nel verbale non era
stato indicato il motivo della contestazione differita, non aveva considerato che l’accertamento era stato svolto con metodo satellitare.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
L’art. 10, comma primo, lettera m), del d.lgs. 4/2012 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) punisce chi naviga con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga, in aree marine soggette a misure di restrizione dell’attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare.
L’art. 11, comma primo, dello stesso d. lgs. dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione.
L’art. 13 del medesimo d. lgs. dispone, infine, che le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
L’applicabilità alle violazioni di cui si discute delle regole procedimentali per l’accertamento e per l’applicazione delle sanzioni di cui alla L. 689/1981 è, quindi, oggetto di una previsione testuale, che esclude l’operatività della particolare disciplina della
contestazione delle infrazioni al codice stradale contemplata dall’art. 201 c.d.s.
Inoltre, nel regime previsto da ll’art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell’autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (Cass. 6097/2001; Cass. 27508/2009; Cass. 29818/2011; Cass. 9045/2020; Cass. 10469/2020; Cass. 26851/2022).
Pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto annullare l’opposta ordinanza-ingiunzione a causa della mancata indicazione nel verbale delle ragioni che avevano impedito la contestazione immediata, ma avrebbe dovuto verificare -a tal fine – se fosse stato rispettato il termine di 90 gg. fissato dal più volte citato art. 14 L. 689/1981, verifica che andrà svolta dal giudice del rinvio.
Per tali ragioni, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; la sentenza va, di conseguenza, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Latina, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Latina, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda