Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3278 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3278 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23820/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME;
– intimati – avverso il DECRETO del TRIBUNALE ROMA n. 19645/2016, depositato il 16/05/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 17979/2022 pubblicata il 06.11.2022 il Tribunale di Roma, in persona del giudice AVV_NOTAIO, aveva deciso su ll’ opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 29993/2015, reso dal Tribunale di Roma in data 31 dicembre 2015, su ricorso ex
art. 633, cod. proc. civ. promosso da RAGIONE_SOCIALE, emesso per il pagamento di un credito (della somma complessiva di euro 4.209.915,26) derivante da rapporti di conto corrente bancario intercorrenti con i soggetti in epigrafe.
Nel dispositivo della menzionata sentenza, nella parte in cui le spese della consulenza tecnica venivano addebitate agli ingiunti, il giudice faceva erroneamente riferimento al decreto di liquidazione del compenso del CTU, in realtà non ancora emesso.
In data 31.08.2019 il ricorrente aveva depositato istanza di liquidazione del compenso, quantificandolo in complessivi euro 75.000,00.
Successivamente all’emissione della suddetta sentenza, il giudice menzionato veniva trasferita ad altra Sezione del Tribunale Civile di Roma.
1.1. Con decreto n. 2726/2023 del 15 maggio 2023, il Tribunale di Roma, nella persona di diverso magistrato, dottor NOME COGNOME, e dietro sollecitazione del CTU, con comunicazione dell’11.05.2023 , liquidava al consulente tecnico NOME COGNOME il compenso per l’espletata attività di consulenza tecnica in materia contabile nell’importo complessivo di euro 5.116,32, così determinato in relazione allo scaglione di riferimento e sulla base del valore della controversia del giudizio nell’àmbito del quale il perito era stato nominato.
Avverso detto decreto NOME COGNOME propone ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7 Cost., affidandolo ad un unico motivo.
Restano intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge ex art. 111, comma 7, della Costituzione. Violazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ. Carenza di potere ed abnormità del provvedimento.
Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, sostiene il ricorrente che, poiché il decreto di pagamento è stato assunto e pubblicato in data successiva alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 17979/2022, tale circostanza rende inammissibile l’opposizione al decreto di liquidazione ai sensi dell’art. 170 D.P.R. n. 115/2002, che il DottAVV_NOTAIO COGNOME avrebbe avuto interesse a proporre onde far valere l’erroneità della quantificazione dei compensi a lui spettanti, operata dal Tribunale di Roma senza tenere conto della richiesta del perito, e costringe lo stesso alla proposizione del presente ricorso per cassazione, onde ottenere la cassazione del provvedimento gravato e, conseguentemente, richiedere il pagamento dei propri onorari nella misura corretta, ricorrendo allo strumento processuale di cui all’art. 633, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di stabilire che il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme.
Trattandosi di atto reso in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, contro il decreto è ammissibile non già l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 cod. proc. civ., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1899 del 23/01/2023; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 37480 del 2021; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20478 del 28/08/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 28299 del 31/12/2009).
1.2. Nel caso di specie il ricorso straordinario per cassazione è stato proposto nei termini di cui all’art. 327 cod. proc. civ. , per cui verificata l’abnormità del decreto di liquidazione n. 2726/2023 del 16.05.2023 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale era stato liquidato il compenso del consulente dopo l’esaurimento del giudizio nell’ambito del quale era stata acquisita la consulenza tecnica d’ufficio, il Collegio -in accoglimento del ricorso -cassa senza rinvio il suddetto decreto.
La singolarità del caso, determinato dall’avere il Tribunale affermato il proprio potere di decidere sull’istanza di liquidazione, giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Non è applicabile, considerato l’esito del ricorso, il disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa senza rinvio il decreto di liquidazione n. 2726/2023 del 16.05.2023 emesso dal Tribunale di Roma;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 15 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME