Consolidamento Ricorsi: Quando Due Appelli Identici Portano a un’Unica Causa
Il consolidamento ricorsi è un istituto fondamentale del diritto processuale civile, pensato per garantire l’economia dei giudizi ed evitare decisioni contraddittorie. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 14973 del 2024, ci offre un esempio pratico e chiaro di come questo principio venga applicato. La vicenda riguarda un caso in cui, a causa di un probabile disguido, sono stati presentati due ricorsi perfettamente identici contro la stessa decisione. Vediamo come la Corte ha risolto la questione.
I Fatti del Caso
Un cittadino, attraverso il proprio legale, ha impugnato un’ordinanza della Corte di Cassazione. Tuttavia, nel processo di deposito telematico, lo stesso atto è stato inviato due volte nell’arco della stessa giornata, a distanza di poche ore. Questo duplice invio ha dato origine all’iscrizione di due distinti procedimenti a ruolo, sebbene il contenuto dei ricorsi, le parti coinvolte e il provvedimento impugnato fossero esattamente i medesimi.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Consolidamento Ricorsi
I giudici della Terza Sezione Civile, una volta esaminati gli atti, hanno immediatamente rilevato la perfetta identità tra i due ricorsi. La Corte ha descritto i due atti come “identici o pienamente sovrapponibili”, riconoscendo che la situazione era “plausibilmente per disguido dovuto alla circostanza di un duplice invio del medesimo documento”.
Di fronte a questa duplicazione, la Corte non ha avuto dubbi sulla strada da percorrere. Invece di considerare uno dei due ricorsi inammissibile o improcedibile, ha optato per la soluzione più logica ed efficiente: ha ordinato la riunione del secondo ricorso al primo, già iscritto a ruolo. In questo modo, i due procedimenti sono stati unificati e verranno trattati come un’unica causa.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base del provvedimento è radicata nel principio di economia processuale. La Corte ha ritenuto che, essendo i ricorsi proposti contro il medesimo provvedimento, fosse necessario riunirli per una trattazione congiunta. Questo approccio evita la duplicazione di attività processuali, riduce i costi e, soprattutto, scongiura il rischio di possibili giudicati contrastanti sulla stessa questione. L’ordinanza sottolinea come i due ricorsi siano “comunque in tutto sovrapponibili”, rendendo la loro riunione non solo opportuna, ma necessaria per una corretta amministrazione della giustizia. La decisione di procedere con il consolidamento ricorsi è la dimostrazione di come il sistema giudiziario sia dotato di strumenti per rimediare a errori procedurali senza pregiudicare il diritto di difesa delle parti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione, pur riguardando un aspetto prettamente procedurale, offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce l’importanza della precisione negli adempimenti telematici, per evitare disguidi che possono complicare l’iter giudiziario. In secondo luogo, conferma la flessibilità del sistema nel gestire tali errori attraverso istituti come la riunione dei procedimenti. Per gli operatori del diritto, è un promemoria del fatto che l’ordinamento privilegia la sostanza sulla forma, garantendo che un mero errore materiale non ostacoli l’esame nel merito di una controversia. La decisione assicura che il percorso verso una pronuncia finale prosegua in modo ordinato ed efficiente, nel rispetto dei principi fondamentali del giusto processo.
Cosa accade se, per errore, vengono depositati due ricorsi identici contro la stessa sentenza?
La Corte dispone il consolidamento dei ricorsi, ovvero li unisce in un unico procedimento per essere trattati e decisi congiuntamente, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Perché la Corte decide di riunire i ricorsi invece di dichiararne uno inammissibile?
La riunione è la soluzione processualmente più corretta ed economica quando i ricorsi sono identici, proposti dalle stesse parti e contro lo stesso provvedimento. Serve a correggere un errore materiale senza penalizzare la parte ricorrente e a garantire che la questione venga esaminata una sola volta.
Qual è la giustificazione principale per il consolidamento dei ricorsi?
La giustificazione si fonda sul principio di economia processuale e sulla necessità di evitare decisioni contrastanti. Trattare i due ricorsi separatamente sarebbe uno spreco di risorse e potrebbe portare a due sentenze diverse sulla stessa identica questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14973 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14973 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
Revocazione di ordinanza di Cassazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 07803/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale presso il medesimo;
– ricorrente –
contro
A.O.U. – RAGIONE_SOCIALE MESSINA POLICLINICO NOME. COGNOME;
– intimata – avverso l ‘ordinanz a della Corte suprema di cassazione n. 27735 del 22 settembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2024 dal AVV_NOTAIO;
considerato che:
il ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del r.g. dell’anno 2023 di questa Corte è identico o pienamente sovrapponibile a quello, tra le stesse parti ed in relazione alla stessa ordinanza di questa Corte, già iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g., plausibilmente per disguido dovuto alla circostanza di un duplice invio del medesimo documento: un primo, in data 11/04/2023, ore 14:14 (accettato in Cancelleria il 12/04/2023, ore 08:03), iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g.; un secondo, in data 11/04/2023, ore 18:53 (accettato in Cancelleria il 12/04/2023, ore 10:45);
i due ricorsi, comunque in tutto sovrapponibili, vanno quindi riuniti, siccome proposti contro il medesimo provvedimento, cioè l’ordinanza di questa Corte suprema di cassazione n. 27735 del 2022;
per questi motivi
la Corte dispone riunirsi il ricorso n. 7803/2022 n.r.g. a quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO n.r.g.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile