Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6285 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6285 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18679/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma INDIRIZZO, pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SASSARI n. 88/2022 depositata il 28/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Premesso che:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che ha dichiarato illegittime le somme da essa ingiunte alla società RAGIONE_SOCIALE Castelsardo RAGIONE_SOCIALE a titolo di partite pregresse.
E’ stata formulata una proposta di definizione anticipata del seguente tenore:
‘ Questione già risolta da questa Corte con il seguente principio di diritto : ” In tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all’utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti “ora per allora” solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull’utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla “ratio” che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall’aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall’impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica.” Cass. 5492/ 2023; Cass. 5127/ 2023 ‘.
La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
Essendo state le questioni di diritto che vengono in rilievo nella specie sono state rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte, si appalesa la
necessità di attendere la pronunzia delle medesime, la causa dovendo essere conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile