SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 631 2026 – N. R.G. 00003312 2024 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. NOME COGNOME Presidente rel.
2. dr. NOME COGNOME Consigliere
3. dr. NOME Gentile Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all’esito dell’udienza del 6/2/2026 – tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3312 del Ruolo Generale del lavoro dell’anno 2024
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Napoli, INDIRIZZO ha eletto domicilio
APPELLANTE
E
– in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con cui è elettivamente domiciliato in Napoli, INDIRIZZO
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/12/2024, la società in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.4502/24 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, pubblicata il 13/6/24, con la quale era stata rigettata la sua opposizione all’avviso di addebito per contributi previdenziali per effetto di conguagli non spettanti.
L’appellante ha in primis censurato la decisione sostenendo che il Giudice aveva omesso di pronunciarsi in ordine all’eccepito difetto di legittimazione passiva di essa società, atteso che cinque dei sei lavoratori interessati avevano cessato il rapporto di lavoro; il Tribunale poi non aveva considerato che la procedura per gli ANF era cambiata da aprile 2019 per cui competeva all’ verificare
l’esistenza di un doppio lavoro e quale azienda dovesse anticipare il trattamento, comunicando solo a questa la relativa autorizzazione.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento dell’opposizione proposta, con vittoria di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, l’ ha chiesto il rigetto del gravame per le ragioni espresse in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note delle parti, la causa è stata decisa, all’esito dell’udienza, secondo le modalità previste dall’art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello proposto Ł infondato e va pertanto rigettato.
Come si legge in sentenza e risulta in atti, l’avviso di addebito oggetto di opposizione scaturisce dalla erronea compensazione di contributi dovuti dall’azienda nell’anno 2019 con somme anticipate dalla stessa a sei dipendenti a titolo di assegni nucleo familiare.
Tanto risulta chiaramente dalla relazione istruttoria dove si legge che ‘L’annullamento delle somme percepite trova la motivazione nel fatto che, per i lavoratori part-time indicati in tabella, sono stati conguagliati assegni nucleo familiare in misura doppia in assenza di richieste telematiche per questa matricola aziendale’.
Orbene, Ł noto il meccanismo del conguaglio che consente al datore di lavoro di non versare i contributi fino a concorrenza delle somme anticipate per conto dell’ ai propri dipendenti, ma, nel caso concreto, tale anticipazione non doveva essere effettuata, in quanto, trattandosi di lavoratori part-time, la stessa competeva al datore di lavoro con maggiori ore lavorative.
L’azienda ha sostenuto di essere stata autorizzata dall’ stesso ad effettuare tale anticipazione, ma, come già osservato dal primo giudice, di tale specifica autorizzazione non ha fornito alcuna prova documentale.
Diversamente da quanto sostenuto dall’impugnante, infatti, l’autorizzazione espressa dall’ riguarda solo l’esito positivo della verifica dell’Istituto sul diritto del lavoratore all’anticipo degli ANF, da conguagliarsi sui contributi; in ipotesi di lavoratore in regime part-time, le percentuali mensili, indicate nella domanda amministrativa presentata dal lavoratore, determinano la matricola legittimata ad anticipare gli ANF ed a conguagliare sui contributi dovuti; come riferito dall’Ente, i lavoratori hanno indicato una diversa matricola aziendale e quindi una diversa azienda come riferimento.
L’azienda, pertanto, prima di erogare gli importi, è tenuta a verificare le percentuali lavorative mensili, nel caso si tratti di lavoro a tempo parziale, potendo esaminare l’istanza presente in procedura ‘Consultazioni Importi Anf’, la qual cosa evidentem ente la società appellante non ha fatto.
Insomma, nessuna autorizzazione ha riguardato direttamente la società appellante rispetto ai sei lavoratori interessati, sicchŁ il conguaglio effettuato con i contributi dovuti all’ risulta indebito; di qui la piena legittimità dell’avviso di addebito preceduto dalla diffida dell’ , come già ritenuto dal primo giudice, con assorbimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva che, comunque, Ł infondata.
Ed invero, nel caso concreto, non sussiste la legittimazione dell’ al recupero delle somme erroneamente anticipate dalla società ai suoi ex dipendenti, da momento che ciò che Ł indebito, nel caso concreto, non Ł la prestazione erogata, ma il conguaglio effettuato, per cui la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata nell’atto di appello non ha attinenza con il caso concreto. Il datore di lavoro, in questo caso, è l’unico legittimato a richiedere le somme erroneamente anticipate ai propri dipendenti.
Per le suesposte ed assorbenti considerazioni si impone, quindi, il rigetto dell’appello, con conferma della sentenza impugnata.
Stimasi equa, considerata la particolarità della questione, le ragioni della decisione e la buona fede dell’azienda, la compensazione anche delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l’appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell’art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all’art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art.13 comma 1 bis, DPR n.115/200 2, se dovuto il contributo.
Napoli 6/2/26
Il Presidente est.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME