Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34274 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 34274 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 21551-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 192/2023 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 28/04/2023 R.G.N. 268/2022;
Oggetto
Conguaglio CIG contributi
R.G.N. 21551/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 12/11/2024
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda dell’Inps volta ad ottenere dalla RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE il pagamento di contributi previdenziali che quest’ultima non aveva corrisposto in quanto conguagliati con le retribuzioni anticipate a lavoratori collocati in CIGS.
Riteneva la Corte che il conguaglio fosse avvenuto tempestivamente: l’impresa aveva presentato la relativa richiesta all’Inps nei termini dell’art.7 d.lgs. n.148/15, richiesta poi accolta dall’Istituto. Non rilevava invece la data di effettivo conguaglio, essendo quest’ultimo il momento conclusivo di un procedimento amministrativo i cui tempi non potevano andare a scapito del richiedente. La decadenza era impedita dalla richiesta di conguaglio, costituente il primo atto del procedimento amministrativo.
Avverso la pronuncia l’Inps ricorre per un motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
All’odierna camera di consiglio il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.7 d.lgs. n.148/15, il quale dà rilievo non alla domanda di autorizzazione al conguaglio, ma al conguaglio in sé, integrando esso una compensazione legale tra contributi e retribuzioni anticipate a titolo di CIGS. La domanda di autorizzazione al conguaglio sarebbe ininfluente poiché il conguaglio opererebbe in via automatica.
Il motivo è infondato, sebbene vada corretta la motivazione della sentenza impugnata.
Dispone l’art.7, co.2 d.lgs. n.148/15 che l’importo dell’integrazione salariale -sia ordinaria che straordinaria – viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, ‘ è rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.’
Nel caso di specie non è stata presentata domanda di rimborso delle anticipazioni; l’impresa ha invece scelto il meccanismo del conguaglio. Contabilmente, questo si realizza pagando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale.
Secondo il terzo comma dell’art.7 d.lgs. n.148/15, la richiesta di rimborso e il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale. In particolare, ‘ il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena
di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. ‘
La Corte d’appello ha affermato che la decadenza è impedita dalla richiesta di conguaglio presentata all’Inps. L’Istituto replica che, nel caso del conguaglio, la decadenza è impedita soltanto dal conguaglio.
Ritiene il collegio di dover accogliere tale ultima prospettazione.
L’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 correla la decadenza alla ‘richiesta di rimborso’ oppure al ‘conguaglio’. Secondo la lettera della norma non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio. Tale conclusione è del resto conforme alla natura dell’istituto del conguaglio, il quale non s’inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una successiva autorizzazione dell’Inps, ma opera come meccanismo automatico di azzeramento delle reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria. Questa Corte (Cass.14711/07) ha ricondotto alla compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell’interesse dell’istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo Istituto.
Trattandosi di compensazione impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte in tal senso, né di
autorizzazione dell’Inps. In particolare, esso opera per effetto e alla data del pagamento all’Inps della differenza contributiva tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.
La tempistica di tale pagamento è regolata dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi (art.18, co.1 d.lgs. n.241/97).
I termini per il pagamento della contribuzione e, in caso di conguaglio, per la contribuzione residua, fissati in linea generale dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, non sono stati incisi dall’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, che, nel dettare la disciplina della decadenza semestrale, non ha specificato che i pagamenti a conguaglio debbano pervenire all’Inps in termini anticipati rispetto a quello dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97.
Coordinando quindi l’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97 e l’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, si ha che la decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG.
Va a questo punto aggiunto che la decadenza non opera quand’anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta. L’erroneità del conguaglio incide infatti sul debito
contributivo, dando luogo ad un adempimento solo parziale ex art.1181 c.c., e sul residuo credito dell’Inps; viceversa, essa non incide sul meccanismo della compensazione impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo delle reciproche poste contabili.
Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all’Inps le denunce telematiche mensili (c.d. flussi uniemens) previste dall’art.44, co.9 d.l. 269/03.
Queste devono pervenire all’ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi e devono contenere ‘ i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni ‘. In relazione al meccanismo di conguaglio dell’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, le denunce devono quindi contenere tutti i dati che permettano all’Inps di verificare, in base alle retribuzioni dichiarate come anticipate e ai contributi dichiarati come in origine dovuti, la correttezza del conguaglio.
Le denunce, quali dichiarazioni di scienza che intervengono successivamente al conguaglio, non concorrono al perfezionamento dello stesso, già avutosi al tempo del pagamento contributivo. Si tratta di adempimenti successivi volti a consentire all’Inps il controllo ex post sulla correttezza dell’operazione di conguaglio e, quindi, dell’integralità dell’adempimento dell’obbligazione contributiva residua. La conoscenza da parte dell’Inps dei dati delle denunce mensili è
ininfluente ai fini del perfezionamento della compensazione impropria, la quale prescinde dalla volontà delle parti (diversamente dalla compensazione volontaria ex art.1252 c.c.), nonché dalla consapevolezza che l’Inps abbia delle reciproche poste di dare e avere, rilevando ai fini della fattispecie il solo dato oggettivo del saldo contabile tra le medesime.
Del pari, non può incidere sulla decadenza dell’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 il ritardo nella trasmissione delle denunce mensili, essendo fissato il termine di cui all’art.44, co.9 d.l. n.269/03 in ragione non del perfezionamento del conguaglio, bensì del tempestivo adempimento del successivo obbligo di comunicazione all’Inps.
Applicando tali principi al caso di specie emerge la tempestività del conguaglio.
In fatto è pacifica la seguente cronologia:
la CIGS fu concessa dall’1.9.2016 al 31.12.2016;
il decreto ministeriale di concessione della CIGS è del 13.6.2017;
la società presentò domanda di autorizzazione al conguaglio tra retribuzioni anticipate a titolo di CIGS e contributi previdenziali, in data 12.7.2017;
l’Inps concesse autorizzazione al conguaglio in data 13.7.2017;
in data 16.1.2018, la società versò l’importo dovuto a titolo di contributi dovuti all’esito del conguaglio.
Il termine ultimo del semestre ( dies ad quem ) era dunque il 13.12.2017 decorrente dal 13.6.2017, e il periodo di paga in cui scadeva tale termine semestrale era quello di dicembre.
I contributi furono pagati il 16.1.2018 e quindi entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga di dicembre, ai sensi dell’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97.
Conclusivamente il ricorso va rigettato, previa correzione della motivazione nei sensi di cui sopra.
Le spese di lite sono compensate attesa la novità della questione.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.