Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1231 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 1231 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso 23974-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/11/2024
PU
RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 73/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 11/03/2021 R.G.N. 263/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere contributi dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che quest’ultima non aveva corrisposto perché conguagliati con le retribuzioni anticipate a lavoratori collocati in CIGS.
Riteneva la Corte che il conguaglio fosse avvenuto tempestivamente, in quanto l’impresa aveva presentato la relativa richiesta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei termini RAGIONE_SOCIALE‘art.7 d.lgs. n.148/15. Non rilevava invece la data di effettivo conguaglio, essendo il conguaglio finale il momento conclusivo di un procedimento amministrativo i cui tempi non potevano andare a scapito del richiedente. La decadenza era impedita dalla richiesta di conguaglio, costituente il primo atto del procedimento amministrativo. Non rilevava, inoltre, che la società avesse adottato per la richiesta codici erronei o mancanti, in riferimento a procedura soggetta alla nuova disciplina del d.lgs. n. 148 cit. benché il periodo di CIGS fosse iniziato prima RAGIONE_SOCIALEa sua introduzione.
Avverso la pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
All’odierna camera di consiglio il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.7 d.lgs. n.148/15, il quale dà rilievo non alla domanda di autorizzazione al conguaglio, ma al conguaglio, ovvero ad una compensazione legale tra contributi e retribuzioni anticipate a titolo di CIGS. La domanda di autorizzazione al conguaglio sarebbe ininfluente poiché il conguaglio opererebbe in via automatica.
Il motivo è infondato, sebbene vada corretta la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Dispone l’art.7, co.2 d.lgs. n.148/15 che l’importo RAGIONE_SOCIALE‘integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria -viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, ‘ è rimborsato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.’ Nel caso di specie non è stata presentata domanda di rimborso RAGIONE_SOCIALEe anticipazioni; l’impresa ha invece scelto il meccanismo del conguaglio. Contabilmente, questo si realizza pagando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale.
Secondo il terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.7 d.lgs. n.148/15, la richiesta di rimborso e il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale. In particolare, ‘ il conguaglio o la richiesta di rimborso RAGIONE_SOCIALEe integrazioni corrisposte ai lavoratori devono
essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata RAGIONE_SOCIALEa concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. ‘
La Corte d’appello ha affermato che la decadenza è impedita dalla richiesta di conguaglio presentata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_SOCIALE replica che, nel caso del conguaglio, la decadenza è impedita soltanto dal conguaglio.
Ritiene il collegio di dover accogliere tale ultima prospettazione. L’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 correla la decadenza alla ‘richiesta di rimborso’ oppure al ‘conguaglio’. Secondo la lettera RAGIONE_SOCIALEa norma non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio.
Tale conclusione è del resto conforme alla natura RAGIONE_SOCIALE‘istituto del conguaglio, il quale non s’inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una successiva autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma opera come meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema RAGIONE_SOCIALEa compensazione impropria. Questa Corte (Cass.14711/07) ha ricondotto alla compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo RAGIONE_SOCIALE.
Trattandosi di compensazione impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte in tal senso né di autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. In particolare, esso opera per effetto e alla data del pagamento
all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa differenza contributiva tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.
La tempistica di tale pagamento è regolata dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi (art.18, co.1 d.lgs. n.241/97).
I termini per il pagamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione e, in caso di conguaglio, per la contribuzione residua, fissati in linea generale dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, non sono stati incisi dall’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, che, nel dettare la disciplina RAGIONE_SOCIALEa decadenza semestrale, non ha specificato che i pagamenti a conguaglio debbano pervenire all’RAGIONE_SOCIALE in termini anticipati rispetto a quello dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97.
Coordinando quindi l’art.7, co.3 d.lgs. n.241/97 e l’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, si ha che la decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento RAGIONE_SOCIALEa differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEa CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione RAGIONE_SOCIALEa CIG.
Va a questo punto aggiunto che la decadenza non opera quand’anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta. L’erroneità del conguaglio incide infatti sul debito contributivo, dando luogo ad un adempimento solo parziale ex art.1181 c.c., e residuo credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; viceversa, essa non incide sul meccanismo RAGIONE_SOCIALEa compensazione
impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo RAGIONE_SOCIALEe reciproche poste contabili.
Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le denunce telematiche mensili (c.d. flussi uniemens) previste dall’art.44, co.9 d.l. 269/03.
Queste devono pervenire all’ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi e devono contenere ‘ i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione RAGIONE_SOCIALEe posizioni assicurative individuali e per l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni ‘. In relazione al meccanismo di conguaglio RAGIONE_SOCIALE‘art.7, co.3 d.lgs. n.22/15, le denunce devono quindi contenere tutti i dati che permettano all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di verificare, in base alle retribuzioni dichiarate come anticipate e ai contributi dichiarati come in origine dovuti, la correttezza del conguaglio.
Le denunce, quali dichiarazioni di scienza che intervengono successivamente al conguaglio, non concorrono al perfezionamento RAGIONE_SOCIALEo stesso, già avutosi al tempo del pagamento contributivo. Si tratta di adempimenti successivi volti a consentire all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il c ontrollo ex post sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE‘operazione di conguaglio e, quindi, RAGIONE_SOCIALE‘integralità RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva residua. La conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei dati RAGIONE_SOCIALEe denunce mensili è ininfluente ai fini del perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa compensazione impropria, la quale prescinde dalla volontà RAGIONE_SOCIALEe parti (diversamente dalla compensazione volontaria ex art.1252 c.c.), nonché dalla consapevolezza che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE abbia RAGIONE_SOCIALEe reciproche poste di dare e avere, rilevando ai fini RAGIONE_SOCIALEa
fattispecie il solo dato oggettivo del saldo contabile tra le medesime.
Del pari, non può incidere sulla decadenza RAGIONE_SOCIALE‘art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 il ritardo nella trasmissione RAGIONE_SOCIALEe denunce mensili, essendo fissato il termine di cui all’art.44, co.9 d.l. n.269/03 in ragione non del perfezionamento del conguaglio, bensì del tempestivo adempimento del successivo obbligo di comunicazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Né incide, nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEa descritta disciplina legale a periodi di cassa integrazione iniziati prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.lgs. n.148 cit., con richiesta d’integrazione salariale avanzata, come nella specie, dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del d.lgs. n. 148 cit., l’utilizzo improprio di codici previgenti, non potendo darsi deroga del regime decadenziale, introdotto da fonte normativa primaria, per effetto di disposizioni e circolari promananti da ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE volt e a ridisegnare il termine decadenziale modulandolo sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe modalità operative introdotte dall’ente previdenziale medesimo.
Applicando tali principi al caso di specie emerge, dunque, la tempestività del conguaglio.
In fatto è pacifica la seguente cronologia:
-la richiesta di cassa integrazione è stata avanzata in data 19.10.2015, sicché la procedura è soggetta, ratione temporis, alla nuova disciplina di cui al d.lgs. n.148/2015, nonostante il periodo di CIGS sia iniziato prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore (arg. ex art.44, co.1, d.lgs. n.148 cit. che reca il discrimine temporale RAGIONE_SOCIALEa richiesta di CIGS avanzavate dopo la sua entrata in vigore, ossia il 24.9.2015);
-la CIGS fu concessa dall’1.9.2015 al 31.12.2016;
-il decreto ministeriale di concessione RAGIONE_SOCIALEa CIGS è del 29.4.2016;
-la società presentò domanda di autorizzazione al conguaglio tra retribuzioni anticipate a titolo di CIGS e contributi previdenziali, in data 24.10.2016;
-il conguaglio è stato effettuato il 1°.11.2016;
Il termine ultimo del semestre ( dies ad quem ) era dunque il 29.10.2016 decorrente dal 29.4.2016, e il periodo di paga in cui scadeva tale termine semestrale era quello di ottobre.
I contributi furono pagati il 1°.11.2016 e quindi entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga di ottobre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.18, co.1 d.lgs. n.241/97.
Conclusivamente il ricorso va rigettato, previa correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione nei sensi di cui sopra.
Le spese di lite sono compensate attesa la novità RAGIONE_SOCIALEa questione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis.
Roma, deciso alla camera di consiglio del 12.11.24