Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1231 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 1231 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso 23974-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio
Oggetto
R.G.N. 23974/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 12/11/2024
PU
dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 73/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 11/03/2021 R.G.N. 263/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda dell’Inps volta ad ottenere contributi dalla RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, che quest’ultima non aveva corrisposto perché conguagliati con le retribuzioni anticipate a lavoratori collocati in CIGS.
Riteneva la Corte che il conguaglio fosse avvenuto tempestivamente, in quanto l’impresa aveva presentato la relativa richiesta all’Inps nei termini dell’art.7 d.lgs. n.148/15. Non rilevava invece la data di effettivo conguaglio, essendo il conguaglio finale il momento conclusivo di un procedimento amministrativo i cui tempi non potevano andare a scapito del richiedente. La decadenza era impedita dalla richiesta di conguaglio, costituente il primo atto del procedimento amministrativo. Non rilevava, inoltre, che la società avesse adottato per la richiesta codici erronei o mancanti, in riferimento a procedura soggetta alla nuova disciplina del d.lgs. n. 148 cit. benché il periodo di CIGS fosse iniziato prima della sua introduzione.
Avverso la pronuncia l’Inps ricorre per un motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
All’odierna camera di consiglio il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.7 d.lgs. n.148/15, il quale dà rilievo non alla domanda di autorizzazione al conguaglio, ma al conguaglio, ovvero ad una compensazione legale tra contributi e retribuzioni anticipate a titolo di CIGS. La domanda di autorizzazione al conguaglio sarebbe ininfluente poiché il conguaglio opererebbe in via automatica.
Il motivo è infondato, sebbene vada corretta la motivazione della sentenza impugnata.
Dispone l’art.7, co.2 d.lgs. n.148/15 che l’importo dell’integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria -viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, ‘ è rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.’ Nel caso di specie non è stata presentata domanda di rimborso delle anticipazioni; l’impresa ha invece scelto il meccanismo del conguaglio. Contabilmente, questo si realizza pagando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale.
Secondo il terzo comma dell’art.7 d.lgs. n.148/15, la richiesta di rimborso e il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale. In particolare, ‘ il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono
essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. ‘
La Corte d’appello ha affermato che la decadenza è impedita dalla richiesta di conguaglio presentata all’Inps. L’Istituto replica che, nel caso del conguaglio, la decadenza è impedita soltanto dal conguaglio.
Ritiene il collegio di dover accogliere tale ultima prospettazione. L’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 correla la decadenza alla ‘richiesta di rimborso’ oppure al ‘conguaglio’. Secondo la lettera della norma non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio.
Tale conclusione è del resto conforme alla natura dell’istituto del conguaglio, il quale non s’inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una successiva autorizzazione dell’Inps, ma opera come meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria. Questa Corte (Cass.14711/07) ha ricondotto alla compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell’interesse dell’istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo Istituto.
Trattandosi di compensazione impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte in tal senso né di autorizzazione dell’Inps. In particolare, esso opera per effetto e alla data del pagamento
all’Inps della differenza contributiva tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.
La tempistica di tale pagamento è regolata dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi (art.18, co.1 d.lgs. n.241/97).
I termini per il pagamento della contribuzione e, in caso di conguaglio, per la contribuzione residua, fissati in linea generale dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, non sono stati incisi dall’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, che, nel dettare la disciplina della decadenza semestrale, non ha specificato che i pagamenti a conguaglio debbano pervenire all’Inps in termini anticipati rispetto a quello dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97.
Coordinando quindi l’art.7, co.3 d.lgs. n.241/97 e l’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, si ha che la decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG.
Va a questo punto aggiunto che la decadenza non opera quand’anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta. L’erroneità del conguaglio incide infatti sul debito contributivo, dando luogo ad un adempimento solo parziale ex art.1181 c.c., e residuo credito dell’Inps; viceversa, essa non incide sul meccanismo della compensazione
impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo delle reciproche poste contabili.
Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all’Inps le denunce telematiche mensili (c.d. flussi uniemens) previste dall’art.44, co.9 d.l. 269/03.
Queste devono pervenire all’ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi e devono contenere ‘ i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni ‘. In relazione al meccanismo di conguaglio dell’art.7, co.3 d.lgs. n.22/15, le denunce devono quindi contenere tutti i dati che permettano all’Inps di verificare, in base alle retribuzioni dichiarate come anticipate e ai contributi dichiarati come in origine dovuti, la correttezza del conguaglio.
Le denunce, quali dichiarazioni di scienza che intervengono successivamente al conguaglio, non concorrono al perfezionamento dello stesso, già avutosi al tempo del pagamento contributivo. Si tratta di adempimenti successivi volti a consentire all’Inps il c ontrollo ex post sulla correttezza dell’operazione di conguaglio e, quindi, dell’integralità dell’adempimento dell’obbligazione contributiva residua. La conoscenza da parte dell’Inps dei dati delle denunce mensili è ininfluente ai fini del perfezionamento della compensazione impropria, la quale prescinde dalla volontà delle parti (diversamente dalla compensazione volontaria ex art.1252 c.c.), nonché dalla consapevolezza che l’Inps abbia delle reciproche poste di dare e avere, rilevando ai fini della
fattispecie il solo dato oggettivo del saldo contabile tra le medesime.
Del pari, non può incidere sulla decadenza dell’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 il ritardo nella trasmissione delle denunce mensili, essendo fissato il termine di cui all’art.44, co.9 d.l. n.269/03 in ragione non del perfezionamento del conguaglio, bensì del tempestivo adempimento del successivo obbligo di comunicazione all’Inps.
Né incide, nell’applicazione della descritta disciplina legale a periodi di cassa integrazione iniziati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.148 cit., con richiesta d’integrazione salariale avanzata, come nella specie, dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del d.lgs. n. 148 cit., l’utilizzo improprio di codici previgenti, non potendo darsi deroga del regime decadenziale, introdotto da fonte normativa primaria, per effetto di disposizioni e circolari promananti da ll’INPS volt e a ridisegnare il termine decadenziale modulandolo sulla scorta delle modalità operative introdotte dall’ente previdenziale medesimo.
Applicando tali principi al caso di specie emerge, dunque, la tempestività del conguaglio.
In fatto è pacifica la seguente cronologia:
-la richiesta di cassa integrazione è stata avanzata in data 19.10.2015, sicché la procedura è soggetta, ratione temporis, alla nuova disciplina di cui al d.lgs. n.148/2015, nonostante il periodo di CIGS sia iniziato prima della sua entrata in vigore (arg. ex art.44, co.1, d.lgs. n.148 cit. che reca il discrimine temporale della richiesta di CIGS avanzavate dopo la sua entrata in vigore, ossia il 24.9.2015);
-la CIGS fu concessa dall’1.9.2015 al 31.12.2016;
-il decreto ministeriale di concessione della CIGS è del 29.4.2016;
-la società presentò domanda di autorizzazione al conguaglio tra retribuzioni anticipate a titolo di CIGS e contributi previdenziali, in data 24.10.2016;
-il conguaglio è stato effettuato il 1°.11.2016;
Il termine ultimo del semestre ( dies ad quem ) era dunque il 29.10.2016 decorrente dal 29.4.2016, e il periodo di paga in cui scadeva tale termine semestrale era quello di ottobre.
I contributi furono pagati il 1°.11.2016 e quindi entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga di ottobre, ai sensi dell’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97.
Conclusivamente il ricorso va rigettato, previa correzione della motivazione nei sensi di cui sopra.
Le spese di lite sono compensate attesa la novità della questione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Roma, deciso alla camera di consiglio del 12.11.24