Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1406 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 1406 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso 5238-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 5238/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 12/11/2024
PU
avverso la sentenza n. 316/2023 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/08/2023 R.G.N. 187/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di prime cure che aveva riconosciuto il diritto della RAGIONE_SOCIALE al conguaglio per la compensazione tra le somme dovute per contributi previdenziali e quanto anticipato ai propri dipendenti a titolo di indennità FIS, con riferimento al periodo dal 23.3.2020 al 23.5.2020.
L’ INPS, autorizzata la cassa integrazione RAGIONE_SOCIALE e autorizzato contestualmente il conguaglio, aveva tuttavia negato il diritto sul presupposto che i flussi Uniemens inviati dalla società, tra maggio e giugno 2020, non fossero idonei a interrompere il termine decadenziale prescritto dall’art.7, comma 3, del D.lgs. del 14.9.2015, n.148, avendo riscontrato delle irregolarità nelle comunicazioni suddette che le rendevano inidonee a impedire la decadenza.
Per la Corte di merito, agli effetti del conguaglio delle somme corrisposte dall’azienda a titolo di integrazione salariale ai lavoratori ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. del 14.9.2015, n.148, la società deve rispettare il termine semestrale a decorrere dalla fine del periodo di paga, senza ulteriori oneri o adempimenti dalla legge di ulteriori adempimenti, ed eventuali errori nella trasmissione dei dati non inficiano la CIGO già
ritualmente autorizzata. Riteneva, inoltre, non assolti dall’INPS gli oneri di allegazione e prova in ordine alla dedotta squadratura, pur ribadendo che un’eventuale irregolarità nell’operazione di conguaglio tempestiva non dava luogo alla fattispecie decadenziale.
L’INPS affida il ricorso a due motivi. Resiste, controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, la sRAGIONE_SOCIALE
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
All’odierna camera di consiglio il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’INPS si duole di vizio di motivazione per omessa considerazione del fatto oggetto di contestazione tra le parti e decisivo, vale a dire l’omessa presentazione dei flussi telematici mensili e dell’omessa esposizione dei flussi medesimi in riferimento ai periodi temporali indicati in ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.7 d.lgs. n.148/15, il quale dà rilievo non alla domanda di autorizzazione al conguaglio, ma al conguaglio, ovvero ad una compensazione legale tra contributi e retribuzioni anticipate a titolo di CIGS. La domanda di autorizzazione al conguaglio sarebbe ininfluente poiché il conguaglio opererebbe in via automatica.
I motivi, logicamente connessi, sono infondati.
Dispone l’art.7, co.2 d.lgs. n.148/15 che l’importo dell’integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria -viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, ‘ è rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.’
Nel caso di specie non è stata presentata domanda di rimborso delle anticipazioni; l’impresa ha invece scelto il meccanismo del conguaglio. Contabilmente, questo si realizza pagando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale.
Secondo il terzo comma dell’art.7 d.lgs. n.148/15, la richiesta di rimborso e il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale. In particolare, ‘ il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. ‘
La Corte d’appello ha affermato che la decadenza è impedita dall’operazione di conguaglio tempestivamente effettuata ancorché irregolare quanto alla quadratura contabile. L’Istituto replica che la decadenza è impedita soltanto dal conguaglio tempestivo e privo di irregolarità.
Ritiene il Collegio, per quanto si dirà, che la sentenza impugnata è immune da censure.
L’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 correla la decadenza alla ‘richiesta rimborso’ oppure al ‘conguaglio’. Secondo la lettera della norma non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio.
Tale conclusione è del resto conforme alla natura dell’istituto del conguaglio, il quale non s’inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una successiva autorizzazione dell’Inps, ma opera come meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria. Questa Corte (Cass.14711/07) ha ricondotto alla
compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell’interesse dell’istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo Istituto.
Trattandosi di compensazione impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte in tal senso né di autorizzazione dell’Inps. In particolare, esso opera per effetto e alla data del pagamento all’Inps della differenza contributiva tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.
La tempistica di tale pagamento è regolata dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi (art.18, co.1 d.lgs. n.241/97). I termini per il pagamento della contribuzione e, in caso di conguaglio, per la contribuzione residua, fissati in linea generale dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, non sono stati incisi dall’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, che, nel dettare la disciplina della decadenza semestrale, non ha specificato che i pagamenti a conguaglio debbano pervenire all’Inps in termini anticipati rispetto a quello dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97.
Coordinando quindi l’art.7, co.3 d.lgs. n.241/97 e l’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, si ha che la decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se
successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG.
Va a questo punto aggiunto che la decadenza non opera quand’anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta. L’erroneità del conguaglio incide infatti sul debito contributivo, dando luogo ad un adempimento solo parziale ex art.1181 c.c., e residuo credito dell’Inps; viceversa, essa non incide sul meccanismo della compensazione impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo delle reciproche poste contabili.
Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all’Inps le denunce telematiche mensili (c.d. flussi uniemens) previste dall’art.44, co.9 d.l. 269/03.
Queste devono pervenire all’ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi e devono contenere ‘ i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni ‘. In relazione al meccanismo di conguaglio dell’art.7, co.3 d.lgs. n.22/15, le denunce devono quindi contenere tutti i dati che permettano all’Inps di verificare, in base alle retribuzioni dichiarate come anticipate e ai contributi dichiarati come in origine dovuti, la correttezza del conguaglio.
Le denunce, quali dichiarazioni di scienza che intervengono successivamente al conguaglio, non concorrono al perfezionamento dello stesso, già avutosi al tempo del
pagamento contributivo. Si tratta di adempimenti successivi volti a consentire all’Inps il controllo ex post sulla correttezza dell’operazione di conguaglio e, quindi, dell’integralità dell’adempimento dell’obbligazione contributiva residua. La conoscenza da parte dell’Inps dei dati delle denunce mensili è ininfluente ai fini del perfezionamento della compensazione impropria, la quale prescinde dalla volontà delle parti (diversamente dalla compensazione volontaria ex art.1252 c.c.), nonché dalla consapevole zza che l’Inps abbia delle reciproche poste di dare e avere, rilevando ai fini della fattispecie il solo dato oggettivo del saldo contabile tra le medesime.
Del pari, non può incidere sulla decadenza dell’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 il ritardo nella trasmissione delle denunce mensili, essendo fissato il termine di cui all’art.44, co.9 d.l. n.269/03 in ragione non del perfezionamento del conguaglio, bensì del tempestivo adempimento del successivo obbligo di comunicazione all’Inps.
Correttamente pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che l’operazione di conguaglio tempestivamente effettuata, ancorché irregolare, non possa dar luogo alla fattispecie decadenziale di cui all’art. 7,co.3, d.lgs. n.148/2015.
In definitiva la sentenza impugnata, che si è conformata all’esposta interpretazione, è immune da censure.
Le spese di lite sono compensate attesa la novità della questione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Roma, deciso alla camera di consiglio del 12.11.2024