Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33891 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 33891 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 16552-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/11/2024
PU
INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 211/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/04/2021 R.G.N. 429/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
R.G. 16552/21
Svolgimento del processo
Con sentenza del giorno 14.4.2021 n. 211, la Corte d’appello di Torino, respingeva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto l’opposizione proposta dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso di addebito relativo alla somma di € 18.265,57, a titolo di contribuzione relativa al mese di settembre 2014, importo non versato alla scadenza dalla società, in quanto dalla stessa posto a conguaglio con l’importo di somme anticipate ai propri dipendenti collocati in Cig.
Il tribunale ha ritenuto che pur se la richiesta di conguaglio menzionava solo una RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni alla Cig (in particolare, quella che prevedeva un numero molto ridotto di ore di Cig e non pure l’altra che prevedeva la maggior parte RAGIONE_SOCIALEe ore fruite dai dipendenti RAGIONE_SOCIALEa società), tuttavia tale richiesta era atto idoneo a impedire la decadenza dal diritto al conguaglio, ex art. 7 comma 2 del d.lgs. n. 148/15, perché la richiesta di conguaglio
tra trattamento di cassa integrazione anticipato ai dipendenti e versamento degli importi relativi ai contributi era stata presentata entro i sei mesi dal rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione alla Cig per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘impresa. La mancata indicazione del numero di protocollo di una RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni ricevute integrava un mero vizio formale RAGIONE_SOCIALEa domanda, la quale per il resto presentava tutti i requisiti idonei a integrare una richiesta di conguaglio, essendo irrilevante che l’errore nella mancanza di indic azione RAGIONE_SOCIALE‘altra autorizzazione alla Cig fosse o meno riconoscibile dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE usando l’ordinaria diligenza, anche se, in ogni caso, l’errore era comunque, riconoscibile, essendo nota all’RAGIONE_SOCIALE l’esistenza RAGIONE_SOCIALEe due autorizzazioni e i lavoratori a cui esse si riferivano, perché tali autorizzazioni erano state rilasciate dallo stesso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, alla luce del fatto che l’istituto RAGIONE_SOCIALEa decadenza è di stretta interpretazione, ha ritenuto che l’art. 7 comma 2 cit., doveva essere interpretato nel senso che entro il termine previsto dalla legge, il datore di lavoro che abbia ottenuto l’autorizzazione alla Cig deve unicamente presentare richiesta di conguaglio, come nella specie, versando i contributi dovuti al netto del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai dipendenti, mentre gli errori di imputazione a un’autorizzazione piuttosto che a un’altra, non rientrerebbero nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa decadenza.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.lgs. n. 148/15 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2966 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva affermato che il datore di lavoro non era decaduto dal chiedere all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il rimborso RAGIONE_SOCIALEe somme erogate a titolo di Cig ai propri dipendenti, nonostante la richiesta correttamente compilata fosse stata presentata oltre il termine di decadenza di sei mesi da quando la società datrice aveva ricevuto la relativa autorizzazione, posto che prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza era stata presentata una richiesta incompleta, cioè per l’importo complessivo dei trattamenti erogati per CIG, con l’indicazione però di uno solo dei due provvedimenti autorizzatori.
Il motivo è infondato, sebbene vada corretta la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Dispone l’art.7, co.2 d.lgs. n.148/15 che l’importo RAGIONE_SOCIALE‘integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria -viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, ‘ è rimborsato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.’ Nel caso di specie non è stata presentata domanda di rimborso RAGIONE_SOCIALEe anticipazioni; l’impresa ha invece scelto il meccanismo del conguaglio. Contabilmente, questo si realizza pagando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale.
Secondo il terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.7 d.lgs. n.148/15, la richiesta di rimborso e il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale. In particolare, ‘ il conguaglio o la richiesta di rimborso RAGIONE_SOCIALEe integrazioni corrisposte ai lavoratori devono
essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata RAGIONE_SOCIALEa concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. ‘
La Corte d’appello ha affermato che la decadenza è impedita dalla richiesta di conguaglio presentata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_SOCIALE replica che, nel caso del conguaglio, la decadenza è impedita soltanto dal conguaglio.
Ritiene il collegio di dover accogliere tale ultima prospettazione. L’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 correla la decadenza alla ‘richiesta rimborso’ oppure al ‘conguaglio’. Secondo la lettera RAGIONE_SOCIALEa norma non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio.
Tale conclusione è del resto conforme alla natura RAGIONE_SOCIALE‘istituto del conguaglio, il quale non s’inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una successiva autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma opera come meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema RAGIONE_SOCIALEa compensazione impropria. Questa Corte (Cass.14711/07) ha ricondotto alla compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo RAGIONE_SOCIALE.
Trattandosi di compensazione impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte in tal senso né di autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. In
particolare, esso opera per effetto e alla data del pagamento all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa differenza contributiva tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.
La tempistica di tale pagamento è regolata dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi (art.18, co.1 d.lgs. n.241/97).
I termini per il pagamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione e, in caso di conguaglio, per la contribuzione residua, fissati in linea generale dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, non sono stati incisi dall’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, che, nel dettare la disciplina RAGIONE_SOCIALEa decadenza semestrale, non ha specificato che i pagamenti a conguaglio debbano pervenire all’RAGIONE_SOCIALE in termini anticipati rispetto a quello dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97.
Coordinando quindi l’art.7, co.3 d.lgs. n.241/97 e l’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, si ha che la decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento RAGIONE_SOCIALEa differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEa CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione RAGIONE_SOCIALEa CIG.
Va a questo punto aggiunto che la decadenza non opera quand’anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta. L’erroneità del conguaglio incide infatti sul debito contributivo, dando luogo ad un adempimento
solo parziale ex art.1181 c.c., e residuo credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; viceversa, essa non incide sul meccanismo RAGIONE_SOCIALEa compensazione impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo RAGIONE_SOCIALEe reciproche poste contabili.
Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le denunce telematiche mensili (c.d. flussi uniemens) previste dall’art.44, co.9 d.l. 269/03.
Queste devono pervenire all’ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi e devono contenere ‘ i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione RAGIONE_SOCIALEe posizioni assicurative individuali e per l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni ‘. In relazione al meccanismo di conguaglio RAGIONE_SOCIALE‘art.7, co.3 d.lgs. n.22/15, le denunce devono quindi contenere tutti i dati che permettano all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di verificare, in base alle retribuzioni dichiarate come anticipate e ai contributi dichiarati come in origine dovuti, la correttezza del conguaglio.
Le denunce, quali dichiarazioni di scienza che intervengono successivamente al conguaglio, non concorrono al perfezionamento RAGIONE_SOCIALEo stesso, già avutosi al tempo del pagamento contributivo. Si tratta di adempimenti successivi volti a consentire all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il c ontrollo ex post sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE‘operazione di conguaglio e, quindi, RAGIONE_SOCIALE‘integralità RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva residua. La conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei dati RAGIONE_SOCIALEe denunce mensili è ininfluente ai fini del perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa compensazione impropria, la quale prescinde dalla volontà RAGIONE_SOCIALEe parti (diversamente dalla compensazione volontaria ex art.1252
c.c.), nonché dalla consapevolezza che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE abbia RAGIONE_SOCIALEe reciproche poste di dare e avere, rilevando ai fini RAGIONE_SOCIALEa fattispecie il solo dato oggettivo del saldo contabile tra le medesime.
Del pari, non può incidere sulla decadenza di cui all’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 il ritardo nella trasmissione RAGIONE_SOCIALEe denunce mensili, essendo fissato il termine di cui all’art.44, co.9 d.l. n.269/03 in ragione non del perfezionamento del conguaglio, bensì del tempestivo adempimento del successivo obbligo di comunicazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che la Società aveva conguagliato l’anticipo a titolo di Cig con i contributi dovuti, nel mese di settembre 2014 -entro il termine previsto dall’art. 7, comma 3 del d.lgs. n. 148 cit., per il caso di trattamenti conclusi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.lgs. n. 148/15 -, salvo che nel darne conto ha richiamato un numero di autorizzazione errato. D’altra parte, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha lamentato che il giudice di appello non aveva valorizzato la circostanza che solo nel luglio 2017 la Società aveva corretto o regolarizzato l’operazione di conguaglio effettuata a luglio 2014, oltre il semestre di legge e, perciò, intempestivamente.
Ora, l’art. 7 del d.lgs. n. 148 cit., impone come detto – di richiedere il rimborso o di effettuare il conguaglio tra le indennità anticipate e i contributi dovuti ‘a pena di decadenza’ -trattandosi di trattamenti di anticipazione Cig conclusisi prima d ell’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/15 entro sei mesi dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa citata normativa, ma non si prevede alcuna decadenza per il caso di errori nelle operazioni di conguaglio o di ritardi nella trasmissione del flusso uniemens: in tali ultimi casi, dunque, secondo i principi, conseguirà
esclusivamente l’eventuale responsabilità per mancato versamento di quella parte di contributi non versati, perché erroneamente conguagliati o di quella parte dei contributi che in assenza di idonea documentazione, risultano ancora dovuti E ciò, al fine una rapida definizione dei rapporti di debito/credito tra datore e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, evitandone il trascinamento nel tempo, a beneficio RAGIONE_SOCIALEa certezza RAGIONE_SOCIALEe situazioni giuridiche.
Il ricorso va quindi rigettato, mentre le spese di lite possono compensarsi, attesa la novità RAGIONE_SOCIALEa questione.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M .
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.24