Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33891 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 33891 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 16552-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
Oggetto
R.G.N. 16552/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 12/11/2024
PU
INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 211/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/04/2021 R.G.N. 429/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME.
R.G. 16552/21
Svolgimento del processo
Con sentenza del giorno 14.4.2021 n. 211, la Corte d’appello di Torino, respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto l’opposizione proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di addebito relativo alla somma di € 18.265,57, a titolo di contribuzione relativa al mese di settembre 2014, importo non versato alla scadenza dalla società, in quanto dalla stessa posto a conguaglio con l’importo di somme anticipate ai propri dipendenti collocati in Cig.
Il tribunale ha ritenuto che pur se la richiesta di conguaglio menzionava solo una delle autorizzazioni alla Cig (in particolare, quella che prevedeva un numero molto ridotto di ore di Cig e non pure l’altra che prevedeva la maggior parte delle ore fruite dai dipendenti della società), tuttavia tale richiesta era atto idoneo a impedire la decadenza dal diritto al conguaglio, ex art. 7 comma 2 del d.lgs. n. 148/15, perché la richiesta di conguaglio
tra trattamento di cassa integrazione anticipato ai dipendenti e versamento degli importi relativi ai contributi era stata presentata entro i sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione alla Cig per i dipendenti dell’impresa. La mancata indicazione del numero di protocollo di una delle autorizzazioni ricevute integrava un mero vizio formale della domanda, la quale per il resto presentava tutti i requisiti idonei a integrare una richiesta di conguaglio, essendo irrilevante che l’errore nella mancanza di indic azione dell’altra autorizzazione alla Cig fosse o meno riconoscibile dall’Inps usando l’ordinaria diligenza, anche se, in ogni caso, l’errore era comunque, riconoscibile, essendo nota all’Istituto l’esistenza delle due autorizzazioni e i lavoratori a cui esse si riferivano, perché tali autorizzazioni erano state rilasciate dallo stesso Istituto previdenziale.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, alla luce del fatto che l’istituto della decadenza è di stretta interpretazione, ha ritenuto che l’art. 7 comma 2 cit., doveva essere interpretato nel senso che entro il termine previsto dalla legge, il datore di lavoro che abbia ottenuto l’autorizzazione alla Cig deve unicamente presentare richiesta di conguaglio, come nella specie, versando i contributi dovuti al netto del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai dipendenti, mentre gli errori di imputazione a un’autorizzazione piuttosto che a un’altra, non rientrerebbero nel perimetro della decadenza.
Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre la società RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 7 del d.lgs. n. 148/15 e dell’art. 2966 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva affermato che il datore di lavoro non era decaduto dal chiedere all’Inps il rimborso delle somme erogate a titolo di Cig ai propri dipendenti, nonostante la richiesta correttamente compilata fosse stata presentata oltre il termine di decadenza di sei mesi da quando la società datrice aveva ricevuto la relativa autorizzazione, posto che prima della scadenza era stata presentata una richiesta incompleta, cioè per l’importo complessivo dei trattamenti erogati per CIG, con l’indicazione però di uno solo dei due provvedimenti autorizzatori.
Il motivo è infondato, sebbene vada corretta la motivazione della sentenza impugnata.
Dispone l’art.7, co.2 d.lgs. n.148/15 che l’importo dell’integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria -viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, ‘ è rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.’ Nel caso di specie non è stata presentata domanda di rimborso delle anticipazioni; l’impresa ha invece scelto il meccanismo del conguaglio. Contabilmente, questo si realizza pagando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale.
Secondo il terzo comma dell’art.7 d.lgs. n.148/15, la richiesta di rimborso e il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale. In particolare, ‘ il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono
essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. ‘
La Corte d’appello ha affermato che la decadenza è impedita dalla richiesta di conguaglio presentata all’Inps. L’Istituto replica che, nel caso del conguaglio, la decadenza è impedita soltanto dal conguaglio.
Ritiene il collegio di dover accogliere tale ultima prospettazione. L’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 correla la decadenza alla ‘richiesta rimborso’ oppure al ‘conguaglio’. Secondo la lettera della norma non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio.
Tale conclusione è del resto conforme alla natura dell’istituto del conguaglio, il quale non s’inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una successiva autorizzazione dell’Inps, ma opera come meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria. Questa Corte (Cass.14711/07) ha ricondotto alla compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell’interesse dell’istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo Istituto.
Trattandosi di compensazione impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte in tal senso né di autorizzazione dell’Inps. In
particolare, esso opera per effetto e alla data del pagamento all’Inps della differenza contributiva tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.
La tempistica di tale pagamento è regolata dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi (art.18, co.1 d.lgs. n.241/97).
I termini per il pagamento della contribuzione e, in caso di conguaglio, per la contribuzione residua, fissati in linea generale dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, non sono stati incisi dall’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, che, nel dettare la disciplina della decadenza semestrale, non ha specificato che i pagamenti a conguaglio debbano pervenire all’Inps in termini anticipati rispetto a quello dall’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97.
Coordinando quindi l’art.7, co.3 d.lgs. n.241/97 e l’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, si ha che la decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG.
Va a questo punto aggiunto che la decadenza non opera quand’anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta. L’erroneità del conguaglio incide infatti sul debito contributivo, dando luogo ad un adempimento
solo parziale ex art.1181 c.c., e residuo credito dell’Inps; viceversa, essa non incide sul meccanismo della compensazione impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo delle reciproche poste contabili.
Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all’Inps le denunce telematiche mensili (c.d. flussi uniemens) previste dall’art.44, co.9 d.l. 269/03.
Queste devono pervenire all’ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi e devono contenere ‘ i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni ‘. In relazione al meccanismo di conguaglio dell’art.7, co.3 d.lgs. n.22/15, le denunce devono quindi contenere tutti i dati che permettano all’Inps di verificare, in base alle retribuzioni dichiarate come anticipate e ai contributi dichiarati come in origine dovuti, la correttezza del conguaglio.
Le denunce, quali dichiarazioni di scienza che intervengono successivamente al conguaglio, non concorrono al perfezionamento dello stesso, già avutosi al tempo del pagamento contributivo. Si tratta di adempimenti successivi volti a consentire all’Inps il c ontrollo ex post sulla correttezza dell’operazione di conguaglio e, quindi, dell’integralità dell’adempimento dell’obbligazione contributiva residua. La conoscenza da parte dell’Inps dei dati delle denunce mensili è ininfluente ai fini del perfezionamento della compensazione impropria, la quale prescinde dalla volontà delle parti (diversamente dalla compensazione volontaria ex art.1252
c.c.), nonché dalla consapevolezza che l’Inps abbia delle reciproche poste di dare e avere, rilevando ai fini della fattispecie il solo dato oggettivo del saldo contabile tra le medesime.
Del pari, non può incidere sulla decadenza di cui all’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 il ritardo nella trasmissione delle denunce mensili, essendo fissato il termine di cui all’art.44, co.9 d.l. n.269/03 in ragione non del perfezionamento del conguaglio, bensì del tempestivo adempimento del successivo obbligo di comunicazione all’Inps.
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che la Società aveva conguagliato l’anticipo a titolo di Cig con i contributi dovuti, nel mese di settembre 2014 -entro il termine previsto dall’art. 7, comma 3 del d.lgs. n. 148 cit., per il caso di trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/15 -, salvo che nel darne conto ha richiamato un numero di autorizzazione errato. D’altra parte, l’Inps ha lamentato che il giudice di appello non aveva valorizzato la circostanza che solo nel luglio 2017 la Società aveva corretto o regolarizzato l’operazione di conguaglio effettuata a luglio 2014, oltre il semestre di legge e, perciò, intempestivamente.
Ora, l’art. 7 del d.lgs. n. 148 cit., impone come detto – di richiedere il rimborso o di effettuare il conguaglio tra le indennità anticipate e i contributi dovuti ‘a pena di decadenza’ -trattandosi di trattamenti di anticipazione Cig conclusisi prima d ell’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/15 entro sei mesi dall’entrata in vigore della citata normativa, ma non si prevede alcuna decadenza per il caso di errori nelle operazioni di conguaglio o di ritardi nella trasmissione del flusso uniemens: in tali ultimi casi, dunque, secondo i principi, conseguirà
esclusivamente l’eventuale responsabilità per mancato versamento di quella parte di contributi non versati, perché erroneamente conguagliati o di quella parte dei contributi che in assenza di idonea documentazione, risultano ancora dovuti E ciò, al fine una rapida definizione dei rapporti di debito/credito tra datore e Inps, evitandone il trascinamento nel tempo, a beneficio della certezza delle situazioni giuridiche.
Il ricorso va quindi rigettato, mentre le spese di lite possono compensarsi, attesa la novità della questione.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M .
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.24