Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31897 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31897 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24220-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 153/2024 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/06/2024 R.G.N. 361/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
SANZIONI DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 05/11/2025
CC
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Con sentenza del 19 giugno 2024, la Corte d’Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Massa, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare del rimprovero verbale comminatagli per avere l’istante, nel partecipare ad una verifica fiscale nei confronti di un contribuente con cui, sia pur in epoca risalente e per un brevissimo periodo, aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione, così venendosi a trovare in una posizione personale che avrebbe potuto, anche solo astrattamente, inquinare l’imparzialità dell’azione amministrativa, disatteso il dovere di segnalazione e l’obbligo di astensione previsti dagli artt. 6 bis l. n. 241/1990, 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, d.P.R. n. 62/2013 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE del 15.9.2015 e, comunque, degli obblighi contrattuali di cui all’art. 60, commi 1, 2, 3 e 4 del CCNL RAGIONE_SOCIALE Centrali per il triennio 2016/2018.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, contrariamente al convincimento espresso dal primo giudice, l’insufficienza della condizione di potenziale conflitto di interessi verificata in capo al ricorrente per la sussistenza del rapporto di collaborazione con il contribuente interessato, non valendo tale condizione ad escludere la necessità che l’interesse personale sia attuale, requisito valutato insussistente nella specie alla luce del Codice di comportamento dei dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, attuativo RAGIONE_SOCIALE previsioni del d.P.R. n. 62/2013, che circoscrive la rilevanza RAGIONE_SOCIALE ipotesi di conflitto di interessi in relazione ai rapporti di collaborazione diretti o indiretti in qualunque modo retribuiti a quelli avuti negli ultimi tre anni . Il giudice d’appello ha altresì osservato che veniva in
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rilievo un rapporto di collaborazione di durata limitata (poco più di due mesi) risalente nel tempo (15 anni prima dell’avvio della verifica) regolarmente dichiarato e retribuito, sicché dovevano essere escluse anche ragioni di convenienza idonee a sorreggere l’obbligo di astensione.
La ritenuta insussistenza nel merito della responsabilità disciplinare è stata ritenuta assorbente rispetto ai rilievi inerenti alla regolarità del procedimento, perché tale da legittimare di per sé l’accoglimento della domanda di annullamento della sanzione . E’ stata rigettata, invece, la domanda risarcitoria in quanto rimasta sfornita di prova.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il COGNOME, il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, con cui censura l’omessa pronunzia sugli ulteriori motivi di illegittimità formale e sostanziale della sanzione sollevati in primo grado e ribaditi in sede di appello.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha proposto istanza di decisione della causa, a fronte della proposta di definizione accelerata formulata ex art. 380 bis c.p.c. per essere stato il ricorso ritenuto manifestamente infondato, stante la ragionevolezza del convincimento maturato dalla Corte territoriale circa l’inconfigurabilità nella specie di un conflitto di interesse, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE previsioni del Codice di comportamento che ne circoscrivono la rilevanza nel tempo, Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale , l’RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 6-bis l. n. 241/1990, 7 d.P.R. n. 62/2013, 1 Preleggi e 97 Cost., lamenta a carico della Corte territoriale la non conformità
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a diritto della pronunzia resa che non coglie il senso della normativa applicabile per la quale il dipendente in conflitto di interessi, anche solo potenziale, ha l’obbligo di astenersi in quanto lo stesso, nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE proprie mansioni, deve apparire prima ancora che essere, imparziale.
Dal canto suo, il ricorrente incidentale, condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, ripropone i motivi di censura formulati con riguardo alla regolarità formale e sostanziale della sanzione irrogata dichiarati assorbiti dalla Corte territoriale.
L’unico motivo di ricorso principale è infondato, avendo la Corte territoriale correttamente colto nella complementarietà tra potenzialità ed attualità del conflitto di interesse la reale portata della normativa invocata, icasticamente riflessa nella previsione recata dal Codice di comportamen to dei dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, del tutto coerente con il d.P.R. n. 62/2013, che, non a caso, circoscrive la rilevanza del conflitto di interesse, ai fini del dovere di astensione, ad un arco temporale di tre anni, pervenendo ragionevolmente alla conclusione per cui, alla stregua della previsione in questione, l’addebitata posizione di potenziale conflitto di interesse, lungi dal rilevare di per sé, come vorrebbe l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, risulta , piuttosto, del tutto estranea, per essere di durata limitata e risalente nel tempo, il che vale a fondare il disposto annullamento, tanto più che la violazione dell’obbligo di segnalazione, originariamente contestata, non è stata poi presa in considerazi one dall’organo disciplinare come motivazione del provvedimento sanzionatorio irrogato.
Non sussiste il denunciato contrasto fra l’art. 6 del Codice di comportamento della RAGIONE_SOCIALE con il d.P.R. n. 63/2013 perché il primo, nel prescrivere che il dipendente
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« informa per iscritto il responsabile dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate», non fa altro che ribadire la necessità dell’attualità dell’interesse in sintonia con l’art. 7 del d.P.R. citato che al comma 3, significativamente prevede che « Il dipendente si astiene dall’intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro», espressione, questa, che non consente di attrarre nella previsione della norma rapporti risalenti ad epoca passata.
Il ricorso principale va dunque rigettato, restando pertanto assorbito il ricorso incidentale condizionato.
La conformità della decisione alla proposta è integrale, perché riguarda sia il dispositivo che le ragioni poste a suo fondamento, sicché l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, e deve essere applicato il terzo comma dell’art. 380 bis c.p.c. , che rinvia ai commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ.
Nell’interpretare la disposizione sopra citata le Sezioni Unite hanno osservato che il legislatore delegato ha tipizzato un’ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente o del consigliere delegato che trovi poi conferma
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nella decisione finale, è nella normalità indice di una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 in favore della cassa per le ammende (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‘altresì’) (cfr. fra le tante Cass. S.U. 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale; Cass. S.U. 30 ottobre 2023 n. 30147; Cass. S.U. 27 dicembre 2023 n. 36069), dovuta anche dalle amministrazioni pubbliche ( cfr. Cass. n. 15354/2024).
Le citate pronunce hanno precisato che, pur dovendosi escludere una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, affinché il giudice possa legittimamente discostarsi dalla previsione legale è necessario che nel caso concreto sussistano ragioni idonee a giustificare il comportamento processuale della parte, ragioni non ravvisabili nella fattispecie perché il ricorso e la memoria depositata ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. non prospettano argomenti che possano indurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella proposta di definizione accelerata.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo. Rileva al riguardo l’art. 12, comma
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5, del d.l. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, che ha esteso alle Agenzie fiscali l’applicazione dell’art. 158 del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2551/2024).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Condanna altresì parte ricorrente ex art. 96, comma 3, al pagamento in favore del controricorrente dell’ulteriore somma di euro 2.000,00 ed al pagamento, ex art. 96, comma 4, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE Ammende della somma di euro 1.000,00
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME