Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12204 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12204 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11568/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 191/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/3/2024 R.G.N. 387/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
IMPIEGO PUBBLICO – DOCENTE – ESERCIZIO PROFESSIONE FORENSE – CONFLITTO DI INTERESSI – RILEVANZA.
RILEVATO CHE
1.
la Corte d’Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città, ha ritenuto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare (sospensione per dieci giorni) irrogata dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, docente RAGIONE_SOCIALEa scuola pubblica, per avere egli patrocinato cause come avvocato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE datore di lavoro;
la Corte territoriale riteneva che, essendo stata data autorizzazione per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività forense, senza limitazioni, non si potesse ritenere illegittimo il fatto che il docente avesse patrocinato anche cause nei confronti del RAGIONE_SOCIALE datore di lavoro;
essa aggiungeva altresì che non poteva ritenersi decisivo il fatto che il Dirigente scolastico avesse chiesto chiarimenti al docente sul patrocinio di cause in conflitto di interessi, in quanto ciò non era scaturito in alcuna revoca o modifica del provvedimento autorizzatorio, potendo anzi il docente pensare che le sue spiegazioni fossero state satisfattive;
il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso di NOME COGNOME;
CONSIDERATO CHE
1.
il primo motivo adduce la violazione eo falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 508 del d. lgs. n. 297/1994 da esso richiamato e RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 -bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 662/1996, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;
con esso il RAGIONE_SOCIALE sostiene che le norme delineino un principio generale per cui l’attività in conflitto di interesse è da ritenersi sempre vietata;
il secondo motivo adduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa e/o erronea valutazione, ex artt. 115 e 116 c.p.c, RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie;
esso, ancora sul presupposto che l’assenza di conflitto di interessi sia da ritenere presupposto comunque condizionante rispetto alla legittimità del patrocinio difensivo, è sviluppato sostenendo che la menzione nell’autorizzazione del solo limite di evitare pregiudizio agli obblighi RAGIONE_SOCIALEa funzione docente ed agli impegni scolastici non poteva essere inteso come tale da escludere la necessità che l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività forense non si svolgesse in vertenze promosse o da promuoversi contro la PRAGIONE_SOCIALE di appartenenza;
infine, il terzo motivo sostiene la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per totale carenza di motivazione ovvero motivazione apparente in relazione agli art. 360 n. 4 c.p.c., 132, co. 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.;
con la censura si assume che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe concluso che, non avendo il Dirigente Scolastico, in esito alla richiesta di chiarimenti, revocato o modificato l’autorizzazione già concessa, quanto riferito dal docente avrebbe ‘tranquillizzato’ il superiore circa la correttezza del comportamento tenuto dal COGNOME e che egli fosse stato così legittimato a proseguire nell’attività esterna come fino a quel momento svolta anche in cause riguardanti la P.A. di appartenenza;
secondo il RAGIONE_SOCIALE, in tal modo, non essendo indicato su quali basi i chiarimenti avrebbero avuto un effetto ‘tranquillizzante’, il ragionamento giudiziale consisterebbe in una mera supposizione e traviserebbe la portata RAGIONE_SOCIALEa richiesta formale avanzata nei riguardi del docente, non equivoca nel senso di manifestare la contrarietà
allo svolgimento del patrocinio difensivo nei riguardi RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione scolastica;
2.
i motivi vanno esaminati congiuntamente data la loro connessione logico -giuridica;
3.
il collegio ritiene che sia corretto quanto sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE nel primo e, in parte, nel secondo motivo ovverosia che l’assenza di un conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione di appartenenza sia condizione indefettibile RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione del docente allo svolgimento di attività forense;
3.1
il contesto normativo muove da un principio generale (art. 60 d.p.r. n. 3 del 1957, quale richiamato dall’art. 53 del d. lgs. n. 165 del 2001) di incompatibilità tra attività professionale e pubblico impiego;
il principio -oltre ad una deroga generale rispetto ai pubblici dipendenti part time con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno (art. 1, co. 58, legge n. 662, del 1996), peraltro a propria volta limitabile (art. 1, cit. co. 58 -bis) per attività che si realizzino in concreto in conflitto di interessi o mediante provvedimenti ministeriali generali rispetto ad attività che, in ragione RAGIONE_SOCIALEa interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti – consente deroghe, come si ricava dal comma 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 cit. ove si fa riferimento a « dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero -professionali »;
ciò è quanto in effetti accade rispetto ai docenti scolastici, per i quali l’art. 508, co. 15, del d. lgs. n. 297 del 1994 prevede sia « consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio
all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio »; non vi è quindi dubbio che l’autorizzazione del Dirigente Scolastico consenta ai docenti l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense;
3.2 non vi è tuttavia altrettanto dubbio – ed in tal senso vanno condivise in diritto le difese del RAGIONE_SOCIALE e di conseguenza corretta la motivazione in diritto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello – che dall’intero impianto normativo si colga un generale divieto di svolgere attività rispetto che siano in conflitto di interessi anche potenziale all’impiego pubblico e – per quanto qui rileva – alla docenza;
ne sono indicazione indubbia il richiamo al conflitto di interessi come limite generale nell’art. 1, co. 58 -bis, cit., i plurimi richiami al conflitto di interessi come limite contenuti nell’art. 53, cit., nonché lo stesso principio di fondo RAGIONE_SOCIALE‘incompatibilità tra le libere professioni e l’impiego presso la P.A., di cui all’art. 60 cit., che indubbiamente affonda le radici in una complessiva necessità di coerenza tra servizio pubblico e doveri primari di fedeltà (art. 98 Cost.);
3.3 ciò per concludere – in chiarimento di quanto già ritenuto da Cass. 17 ottobre 2018, n. 26016 – che l’autorizzazione eventualmente rilasciata ad un docente per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività forense ha comunque in sé il limite implicito del divieto di esercizio in conflitto potenziale o concreto di interessi, nel senso che è in ogni caso non consentita la cura il patrocinio, anche sul piano consulenziale, di vertenze promosse o da promuoversi contro l’Amministrazione di appartenenza, sicché la violazione di tale divieto costituisce inadempimento e possibile illecito disciplinare; 4.
ciò doverosamente posto, nel caso concreto vi sono però elementi che non consentono di addivenire all’accoglimento del ricorso per cassazione;
4.1
la sentenza impugnata ha ritenuto infatti che il Dirigente scolastico « fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il prof. COGNOME patrocinasse anche in cause in cui era parte l’Amministrazione di appartenenza » e che pur dopo la richiesta formale di chiarimenti, il medesimo Dirigente non modificò il provvedimento autorizzativo che non conteneva indicazioni in ordine al divieto di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività forense in vertenze riguardanti l’amministrazione scolastica, risultando anzi egli da tale confronto « tranquillizzato … circa la correttezza del provvedimento autorizzativo » vale a dire nel senso che quest’ultimo non necessitava di integrazioni limitative; ciò posto, se è vero, come si è detto, che il limite del conflitto di interessi non necessita di esplicitazioni in sede autorizzativa ed opera nei riguardi del docente a prescindere dal fatto che il provvedimento ne faccia menzione, nel caso di specie, in concreto, il senso RAGIONE_SOCIALE‘argomentare RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello è quello per cui il docente, in esito alla mancanza di modifica all’autorizzazione rilasciatagli pur dopo l’incontro con il Dirigente e la valutazione del tema del patrocinio di vertenza riguardanti la scuola pubblica, non colse nel comportamento del proprio superiore una esortazione o un ordine di non proseguire nell’attività forense come fatto fino a quel momento;
anche perché quell’inerzia del Dirigente seguiva ad un trascorso episodio in cui, anni prima, era stata invece irrogata al COGNOME la sanzione RAGIONE_SOCIALEa censura per un fatto analogo;
la Corte territoriale ha in sostanza ritenuto che, per come sviluppatasi in concreto la vicenda oggetto di causa, il docente avesse potuto maturare un affidamento rispetto alla possibilità di proseguire l’attività forense anche in vertenze riguardanti la scuola
pubblica che non giustificava l’applicazione poi di una sanzione, per difetto a quel punto di colpevolezza;
ciò non significa di certo che il COGNOME sia da aversi per autorizzato a proseguire nella conduzione RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato in conflitto di interessi, ma solo che non è illegittima la decisione dei giudici del merito di annullamento, per quanto in concreto accaduto in quel frangente, RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare irrogata;
in altre parole, il principio resta, anche per il COGNOME, quello sancito al punto 3.3, ma l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata nei suoi confronti nel caso di specie resiste all’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE, per l’affidamento su cui ha evidentemente fatto leva la Corte d’Appello;
4.2
d’altra parte, non si può dire che il convincimento RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale sia immotivato e privo di riscontro istruttorio;
esso si regge infatti su un ragionamento presuntivo che associa la mancata modifica in senso modificativo all’essere ciò avvenuto in esito ad un incontro tenutosi dopo la comunicazione di una nota in cui il Dirigente aveva invece manifestato l’esistenza di profili di incompatibilità RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta con il ruolo di docente, nel senso che un tale concatenarsi di comportamenti aveva fatto confidare il COGNOME nella possibilità di proseguire nel patrocinio di quelle vertenze;
si tratta dunque di un convincimento di merito rispetto al quale le censure riguardanti la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria si traducono in manifestazioni di difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni RAGIONE_SOCIALEa parte sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi così il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione RAGIONE_SOCIALEe valutazioni e del convincimento giudiziale tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. (Cass.,
S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505);
5.
tutto ciò comporta che, pur precisati nei termini sopra visti i principi di diritto che regolano la fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense da parte di docenti RAGIONE_SOCIALEa scuola pubblica, il ricorso per cassazione va comunque rigettato;
6.
le spese del grado seguono la soccombenza;
è principio consolidato (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) quello per cui, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo;
nonostante il rigetto del ricorso nulla deve dunque disporsi in proposito;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di cassazione il 6 febbraio 2025.
La Presidente NOME COGNOME