Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26181 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2766-2022 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, che ha assunto il rischio derivante dai certificati nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
nonché contro
Oggetto
Licenziamento del dirigente
R.G.N. 2766/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/09/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 903/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/11/2021 R.G.N. 669/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta l’impugnativa del licenziamento per giusta causa , intimato il 19 gennaio 2017, dal RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ‘direttore con rapporto dirigenziale privatistico’ di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istituita presso la RAGIONE_SOCIALE, ‘attiva nel settor e informatico, di certificazione RAGIONE_SOCIALE
responsabilità sociale RAGIONE_SOCIALE imprese e di consulenza e sviluppo progetti su temi legati all’innovazione’;
la Corte territoriale, in estrema sintesi, premesso che al dirigente era stato contestato ‘di aver assunto la carica di consigliere delegato, con poteri di rappresentanza legale, RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente era anche socio’, ha riten uto, come il primo giudice, che questi avesse ‘violato scientemente i doveri di lealtà e fedeltà all’RAGIONE_SOCIALE‘, ‘perché il doppio ruolo assunto dall’AVV_NOTAIO COGNOME ha, nei fatti, leso il principio di terzietà e di indipendenza che deve essere richiesto al dir ettore di un’azienda avente finalità pubbliche e di interesse generale, nata quale braccio operativo di un ente pubblico’; la Corte ha anche condiviso col Tribunale l’assunto che, nella specie, non risultasse violato il principio RAGIONE_SOCIALE immediatezza RAGIONE_SOCIALE contestazione disciplinare, atteso che il preteso ritardo non aveva leso il diritto di difesa dell’incolpato, né il tempo tr ascorso poteva avere indotto nel dipendente il convincimento che l’azienda non ritenesse sanzionabile il suo comportamento;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente con sei motivi; hanno resistito con distinti controricorsi l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE nonché la RAGIONE_SOCIALE, società assicuratrice chiamata in garanzia dalle convenute sin dal giudizio di primo grado;
tutte le parti hanno comunicato memorie, ad eccezione dell’società assicuratrice;
all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati; 1.1. il primo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2105 cc in relazione alla mancata distinzione, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello, tra i tre diversi istituti a) RAGIONE_SOCIALE concorrenza, b) RAGIONE_SOCIALE incompatibilità tra cariche e c) del e loro rispettiva inapplicabilità a fini disciplinari alla fattispecie concreta’; si critica diffusamente la sentenza impugnata perché avrebbe valutato ‘la fattispecie in termini di incompatibilità ovvero di ricorrenza di pericolo di conflitto di interessi astratti e determinati tra le due cariche -incompatibilità che non esiste -e conflitto di interessi in concreto che, però, non si è presentato’;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cc in ordine alla pretesa sussumibilità alla fattispecie di giusta causa di due brevi assenze del Dirigente COGNOME dal luogo di lavoro presso il RAGIONE_SOCIALE‘; si eccepisce: ‘un micros copico episodio come la presenza dell’AVV_NOTAIO COGNOME a RAGIONE_SOCIALE riunioni del CdA di RAGIONE_SOCIALE tenutesi a Faenza il giorno 30 ottobre 2015, con impegno di 4 ore (dalle 9.00 alle 13.00) ‘sottratte’ alla possibile presenza presso il RAGIONE_SOCIALE, non può essere considerato non, diciamo, una giusta causa, ma nemmeno un semplice lieve inadempimento, perché, risaputamente, i Dirigenti non devono osservare un orario di lavoro’;
1.3. il terzo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cc, nonché dall’art. 2104, secondo comma, cc (dovere di obbedienza) in ordine alla sussumibilità alla fattispecie di giusta causa (per insubordinazione) del rifiuto dell’COGNOME. COGNOME di , su richiesta del CdA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per l’una o per l’altra carica’; si sostiene che, in mancanza di una
incompatibilità tra le due cariche, il rifiuto di scegliere non costituisce insubordinazione ma esercizio di una libertà;
1.4. il quarto motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cc in ordine alla sussumibilità alla fattispecie di giusta causa dell’utilizzo (compensato) dei tecnici del RAGIONE_SOCIALE per la registrazione del dominio ‘; si argomenta che tale registrazione realizzata con tecnici dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE società privata di cui il COGNOME era amministratore e socio avrebbe richiesto ‘un impegno lavorativo di una sola persona e che il prezzo di un simile servizi o si aggira sui 40 euro’, regolarmente fatturato da RAGIONE_SOCIALE;
1.5. il quinto mezzo lamenta che comunque tale episodio non sarebbe stato oggetto di contestazione disciplinare, per cui sarebbe stato anche violato l’art. 7 St. lav.;
1.6. con l’ultimo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art.7 Legge 20 maggio 1970 n. 300 e art. 2119 c.c. in relazione alla tardività RAGIONE_SOCIALE contestazione disciplinare e del licenziamento’; premesso che il COGNOME nell’ottobre del 2015 aveva manifestato al Presidente del RAGIONE_SOCIALE l’intenzione di partecipare alla RAGIONE_SOCIALE, si giudica ‘erroneo ritenere che la manifestazione e comunicazione dell’intento di procedere ad una determinata azione e comportamento (nella specie, partecipazione ad una società commerciale) rivolte al datore di lavoro, ed in temini seri e non ipotetici, possano essere considerati irrilevanti ai fini disciplinari qualora il datore di lavoro li valuti come disciplinarmente illegittimi’; si deduce che, comunque, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva avuto conoscenza dell’assunzione RAGIONE_SOCIALE carica amministrativa da parte del RAGIONE_SOCIALE nella società privata ‘dalla primavera dell’anno 2016’, per cui la
contestazione disciplinare avvenuta il 21 dicembre 2016 dopo sei mesi sarebbe tardiva;
i primi cinque motivi, esaminabili congiuntamente per connessione in quanto censurano, sotto vari profili, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE giusta causa di recesso ritenuta dalla Corte territoriale, non possono trovare accoglimento;
2.1. in diritto, opportuno premettere che, per giurisprudenza pacifica, l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro (tra le altre: Cass. n. 2550 del 2015; Cass. n. 14176 del 2009);
l’obbligo di fedeltà, così integrato, deve quindi intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi RAGIONE_SOCIALE medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (cfr., ex aliis , Cass. n. 8711 del 2017; Cass. n. 14249 del 2015; Cass. n. 144 del 2015; Cass. n. 25161 del 2014; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 5629 del 2000);
giova sottolineare che è sufficiente anche la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (v. Cass. n. 313 del 1996; Cass. n. 512 del 1997; Cass. n. 8208 del 1998; Cass. n. 7990 del 2000; Cass. n. 6957 del 2005; Cass. n. 2474 del 2008;
più di recente Cass. n. 2550/2015 cit.), atteso che occorre valutare la idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale, per sé stesso valutabile nell’ambito RAGIONE_SOCIALE natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente dal danno economico effettivo, la cui entità ha un rilievo secondario e accessorio nella valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE circostanze di cui si sostanzia l’azione commessa (Cass. n. 13536 del 2002);
invero, è noto che, in tema di licenziamento per giusta causa, nella valutazione dell’idoneità RAGIONE_SOCIALE condotta ad incidere sulla persistenza dell’elemento fiduciario, occorre avere riguardo anche alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate (cfr. tra molte Cass. n.1978 del 2016) ed è chiaro che nel rapporto di lavoro dirigenziale il profilo del vincolo fiduciario assume peculiare rilievo, con accentuazione degli obblighi di fedeltà e diligenza, stante il rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un ” alter ego “, occupando una posizione di particolare responsabilità e collocandosi al vertice dell’organizzazione aziendale, svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell’azienda (cfr. Cass. n. 394 del 2009);
l’accertamento di tali elementi, così come, in particolare, la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro, che sia potenzialmente lesiva, concreta un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti in cui lo è ogni accertamento di fatto;
2.2. ciò posto, con i motivi in esame, la parte ricorrente non enuclea realmente errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale e manca di evidenziare in qual modo la sentenza impugnata si sarebbe discostata dai precedenti di legittimità citati, con i quali non si confronta adeguatamente;
piuttosto si limita a contestare l’accertamento di fatto, peraltro concordemente effettuato dai giudici del merito con le conseguenti preclusioni derivanti dalla cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), in ordine alla sussistenza, in concreto, di una condotta contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente pregiudizievole per gli interessi medesimi, per di più riscontrata nell’attività di un dirigente, legato da un peculiare vincolo fiduciario con un’azienda avente finalità di interesse generale, con possibile lesione RAGIONE_SOCIALE posizione di terzietà e indipendenza di un soggetto istituito da un ente pubblico;
non può, inoltre, essere trascurato che, sebbene il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle RAGIONE_SOCIALE sia sottratto all’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. n. 17601 del 2021), tuttavia è consolidato l’ orientamento che considera le aziende RAGIONE_SOCIALE vere e proprie articolazioni RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni e conforma, pertanto, sotto taluni specifici profili applicativi, la disciplina del rapporto, pur privatistico, a princì pi propri dell’impiego pubblico privatizzato, sicché neppure la configurazione privatistica dell’azienda RAGIONE_SOCIALE può escludere la dimensione pubblicistica RAGIONE_SOCIALE sua attività (v. Cass. n. 3984 del 2023, con i precedenti ivi citati); tale dimensione pubblicistica corrobora la valutazione dei giudici del merito in ordine alla lesione del vincolo fiduciario avuto riguardo alla natura e alla qualità di un rapporto di lavoro dirigenziale con un’azienda RAGIONE_SOCIALE costituita per la salvaguardia di interessi pubblici;
2.3. quanto alle altre doglianze esse si riferiscono a condotte che sono state valutate dalla Corte territoriale solo in quanto sintomatiche del conflitto di interessi realizzato attraverso l’assunzione del ruolo di amministratore e socio di una impresa privata (come il caso del ricorso alle prestazioni di dipendenti del RAGIONE_SOCIALE per la registrazione del dominio RAGIONE_SOCIALE società amministrata) ovvero a condotte neanche specificamente esaminate dalla Corte (come le due assenze dal lavoro per partecipare alle riunioni del CRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE società amministrata ovvero il rifiuto di optare per l’una o l’altra carica);
parimenti non può trovare accoglimento l’ultimo motivo di censura con cui si lamenta la violazione del principio dell’immediatezza ex art. 7 St. lav.;
infatti, occorre rammentare che, per risalente e condivisa giurisprudenza, ‘la valutazione RAGIONE_SOCIALE tempestività RAGIONE_SOCIALE contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato’ (Cass. n. 17721 del 2024; Cass. n. 269 del 2024; Cass. n. 12321 del 2022; Cass. n. 2553 del 2015; Cass. n. 1247 del 2015; Cass. n. 5546 del 2010; Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 14113 del 2006); le stesse Sezioni unite hanno confermato il principio secondo cui è ‘riservata al giudice di me rito la valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo’ (Cass. SS.UU. n. 30985 del 2017);
orbene, il vizio attinente a tale giudizio di merito, riguardando la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, essendo tipicamente sussumibile nel paradigma dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., incontra il limite RAGIONE_SOCIALE cd. ‘doppia conforme’, anche quando solo formalmente prospettato come error in iudicando , per cui l’invocato sindacato circa la tempestività RAGIONE_SOCIALE
contestazione disciplinare, espresso concordemente nel doppio grado di merito ad esso riservato, è precluso a questa Corte;
conclusivamente il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, occorre dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ult eriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese liquidate, in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti, in euro 5.000,00 oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’11 settembre