Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30136 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30136 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
OGGETTO: regolamento di competenza d’ufficio
R.G. 13993/2023
C.C. 18-10-2023
ORDINANZA
sul conflitto di competenza iscritto a R.G. 13993/2023 sollevato dal Tribunale di Torino con ordinanza depositata il 16-6-2023 nella causa R.G. 6229/2023 tra:
RAGIONE_SOCIALE
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1810-2023 dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice di pace di Torino
FATTI DI CAUSA
1. L’ordinanza depositata il 16-6-2023 del Tribunale di Torino è stata pronunciata nella causa riassunta ex art. 50 cod. proc. civ. a seguito di ordinanza di data 9-12-2022 del giudice di pace di Torino, il quale aveva dichiarato la propria incompetenza per valore con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per inadempimento
contrattuale proposta dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, indicando come competente per valore il Tribunale di Torino.
Nell’ordinanza il Tribunale di Torino ha dichiarato che l’ordinanza del giudice di pace non aveva correttamente individuato il valore delle domande proposte dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE nei confronti della terza chiamata RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che la domanda di garanzia di valore di Euro 1.690,00 e la domanda di risarcimento dei danni per Euro andassero sommate per arrivare all’importo di Euro 6.690,00; ciò in quanto RAGIONE_SOCIALE a pag. 8 della sua comparsa aveva testualmente dichiarato che la domanda formulata nei confronti del terzo non mutava il valore della causa, che restava contenuto entro l’importo di Euro 5.000,00, e aveva formulato le conclusioni chiedendo la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’importo complessivo di Euro 5.000,00.
Il Tribunale ha altresì rilevato che, nel caso in cui la domanda riconvenzionale avesse superato la competenza per valore del giudice di pace, il combinato disposto degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. avrebbe imposto la rimessione al giudice superiore dell’intera causa e non solo della domanda riconvenzionale; ciò in quanto sussisteva rapporto di pregiudizialità tra la domanda proposta dal consumatore COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE e la domanda di manleva proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, tanto che RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la sospensione del giudizio fino alla definizione della causa avanti al giudice di pace, ma gli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. imponevano la rimessione al giudice superiore dell’intera causa.
Di conseguenza il Tribunale ha chiesto ai sensi degli artt. 45 e 47 co. 4 cod. proc. civ. il regolamento di competenza d’ufficio affinch é in via principale fosse dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Torino in favore del giudice di pace di Torino con riferimento all’intera
contro
versia di cui alle due cause e in via subordinata fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Torino anche con riguardo alla causa pendente avanti il giudice di pace.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 co.2 n.4, 377 e 380bis.1 cod. proc. civ., il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
All’esito della camera di consiglio del 18-10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il conflitto deve essere dichiarato inammissibile e la causa deve essere rimessa per la prosecuzione e decisione al Tribunale di Torino.
Il regolamento di competenza di ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente da quello dichiaratosi incompetente e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore; ciò in quanto, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non è più suscettibile di contestazione (Cass. Sez. 3 16-5-2023 n. 13413, Cass. Sez. 6-3 22-7-2016 n. 15138 Rv. 641696-01, Cass. Sez.6-3 19-1-2015 n. 728 Rv. 634389-01, Cass. Sez. 6-3 6-11-2012 n. 19167 Rv. 624181-01, Cass. Sez. 6-3 23-7-2010 n. 17454 Rv. 614393-01). Questa regola trova la sua giustificazione nel fondamento stesso dell’istituto del regolamento d’ufficio, il quale è posto a presidio dei criteri inderogabili di attribuzione della competenza, per cui se il criterio in base al quale è individuata la competenza del giudice a quo declinante o di un terzo giudice rientra tra le regole di competenza derogabili (per valore o per territorio al di fuori dei casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ.), al giudice ad quem è inibito sollevare il conflitto.
Nel caso di specie il giudice di pace ha erroneamente declinato la propria competenza per ragioni di valore ma, una volta che ciò è avvenuto e la causa è stata riassunta avanti al Tribunale, quindi senza alcuna doglianza sulla declinatoria di competenza per ragioni di valore, non è dato al Tribunale di sollevare il conflitto, che perciò deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, essendo stato il regolamento richiesto d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza di ufficio e rimette la causa davanti al Tribunale di Torino per la prosecuzione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione