Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30733 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30733 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio, iscritto al n. 20699/2023 R.G. e proposto dal Tribunale di Masa con ordinanza n. 665/2023 depositata il 19/10/2023, riguardo al giudizio vertente fra :
PELLEGRINI NOME
e
RAGIONE_SOCIALE NOME DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-non costituiti in questa sede-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Presidente NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di Pace di Massa, con ordinanza numero 88 del 2022, dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale Ordinario di Massa riguardo alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 373/2021 ottenuto da NOME COGNOME contro la RAGIONE_SOCIALE Il giudice di pace riteneva che la controversia, avente ad oggetto il corrispettivo per la cessione di ramo di azienda, inerisse ad una materia rientrante nell’alveo dei rapporti societari di cui all’art. 3 comma 2 lettera a) del decreto legislativo numero 168 del 2003, dunque di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Con citazione del 28 marzo 2023, il COGNOME NOME riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Massa. Le parti depositavano le memorie di cui all’articolo 171 -ter c.p.c..
All’udienza del 26 settembre 2023, dato atto che il procedimento risultava instaurato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 149 del 2022, il Giudice rilevava che doveva applicarsi il rito precedente alla riforma di cui a detto decreto legislativo, senza che le parti nulla opponessero.
L’attore in riassunzione e la convenuta RAGIONE_SOCIALE chiedevano la concessione dei termini per memorie ex articolo 183 c.p.c., NOME di Taccola RAGIONE_SOCIALE insisteva nella propria eccezione in punto di applicabilità del rito lavoro, rientrando la materia nell’ambito di quelle elencate all’art. 447 bis c.p.c..
Il giudice si riservava ed all’esito, con ordinanza del 19 ottobre 2023 elevava conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c.
Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
Fissata la trattazione ai sensi dell’art. 380 -ter c.p.c., il Pubblico Ministero presto la Corte ha depositato conclusioni nel senso della declaratoria della competenza del Giudice di Pace di Massima e dunque della fondatezza del conflitto di competenza.
Nell’imminenza dell’adunanza, essendo sopravvenuto un impedimento del Relatore designato, il Presidente Titolare ha designato come relatore il Presidente del Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il conflitto di competenza dev’essere dichiarato inammissibile, in quanto è stato sollevato al di fuori dei presupposti indicati dall’art. 45 c.p.c.
Queste le ragioni.
Il tribunale confliggente ha così motivato l’ordinanza di elevazione del conflitto:
<>.
2. Il Collegio osserva che è principio consolidato quello secondo cui <> (Cass. n. 20935 del 2016; in senso conforme: Cass. n. 13426 del 2020).
Da tanto consegue che la declaratoria di incompetenza resa dal Giudice di Pace di Massa ha comportato la caducazione del decreto ingiuntivo e la rimessione al Tribunale di Massa della controversia come controversia ordinaria. Ne deriva che erroneamente il Tribunale ha evocato il principio di diritto di cui a Cass. n. 6232 del 2023, che si riferisce all’ipotesi in cui il giudice di pace, investito di un’opposizione a decreto ingiuntivo cui si sia cumulata una domanda riconvenzionale, nel presupposto che su quest’ultima si competente il tribunale, rimetta ad esso il cumulo di cause, anziché soltanto la riconvenzionale.
Assodato, dunque, che la rimessione al tribunale non ha avuto ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo, ormai definita, bensì l’accertamento del credito già fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, si deve rilevare che nella sostanza il Tribunale ha elevato il conflitto non già su una controversia soggetta a regola di competenza per materia, cioè l’opposizione a decreto ingiuntivo,
bensì su una controversia che esso stesso ritiene soggetta alla regola di competenza per valore e spettare secondo tale regola al giudice di pace.
Ne deriva che viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: <> (Cass., Sez. Un., n. 1202 del 2018, ex multis ).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del conflitto e la declaratoria della competenza del Tribunale di Massa.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il conflitto di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Massa, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma, il 04/07/2024.