Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 33059 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 33059 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. richiesto dal Tribunale di Catania, quinta sezione civile, con ordinanza del 7 marzo 2025 nella causa RG n. 8324/2024 pendente tra:
COGNOME NOME, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
-Il procedimento concerne una opposizione al decreto di liquidazione dei compensi proposta dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Catania. Il magistrato del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato al riguardo la propria incompetenza, ravvisando la competenza del Tribunale civile. Il Tribunale civile di Catania, adito in riassunzione, con provvedimento del 7 marzo 2025 nella causa RG n. 8324/2024 ha ritenuto di essere a sua volta incompetente ed ha richiesto d’ufficio il regolamento, per sentir dichiarare la competenza del Tribunale di sorveglianza.
Fissata l’adunanza camerale del 1° ottobre 2025 dinanzi alla Seconda Sezione civile di questa Corte, l’AVV_NOTAIO ha presentato, a norma dell’art. 376, secondo comma, c.p.c., istanza di rimessione alle Sezioni Unite in data 1° aprile 2025. Tale istanza è stata accolta con decreto del Presidente Aggiunto del 19 maggio 2025.
– Il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania.
-L’istanza di regolamento proveniente dal Tribunale civile di Catania impone la pronuncia su questioni di diritto di particolare rilevanza, quale quella inerente all’ammissibilità del conflitto di competenza, sollevato nelle forme dell’art. 45 c.p.c., intercorrente tra il tribunale civile e il tribunale di sorveglianza, nonché quella inerente alla competenza a decidere in ordine all’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in giudizio svoltosi dinanzi al medesimo tribunale di sorveglianza.
Il Collegio dispone, pertanto, il rinvio della causa a nuovo ruolo, per pronunciare in udienza pubblica sull’istanza di regolamento, ai sensi dell’art. 375, comma 2, n. 4), c.p.c.
P.Q.M.
La Corte ordina il rinvio della causa a nuovo ruolo per la pronuncia in udienza pubblica sull’istanza di regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di cassazione, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME