Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34989 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34989 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27151/2019 R.G. proposto da:
VINELLA NOME e VINELLA INDIRIZZO NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’ appello di Bari n. 1151/2019, pubblicata in data 20 maggio 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME notificava alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE decreto ingiuntivo, con cui chiedeva il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 877.976,72, oltre interessi legali dalla data dell’accredito del medesimo importo dallo stesso versato in favore RAGIONE_SOCIALE Banca Popolare dell’Irpinia.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda monitoria il COGNOME aveva esposto che:
con delibera n. 5109 del 2 ottobre 1989, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di finanziare l’acquisto da parte di RAGIONE_SOCIALE delle azioni di soci privati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Conversano, concedendo un contributo in conto capitale pari al 50 per cento RAGIONE_SOCIALE predetta somma, per un importo complessivo di lire 4.877.104.000;
deliberato il finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) avevano rappresentato a RAGIONE_SOCIALE la necessità di contrarre rispettivamente un mutuo di lire 4.877.104.000 e di lire 1.257.268.000 e avevano acquisito la disponibilità di RAGIONE_SOCIALE per il tramite RAGIONE_SOCIALE Banca Popolare di Irpinia, che a sua volta aveva prestato fideiussione a garanzia del mutuo, condizionata alla prestazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di una controgaranzia di lire 6.000.000.000;
RAGIONE_SOCIALE aveva deliberato di concedere la controgaranzia alla
Banca Popolare dell’Irpinia sulla fideiussione rilasciata a favore di RAGIONE_SOCIALE in relazione al mutuo contratto da RAGIONE_SOCIALE e di concedere controgaranzia in favore di Banca Popolare dell’Irpinia per il mutuo concesso da RAGIONE_SOCIALE in favore di COGNOME;
autorizzata la concessione del contributo da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed ottenuto il mutuo anche da parte di COGNOME, la Banca Popolare dell ‘Irpinia aveva richiesto ulteriori controgaranzie, ed in particolare delega all’incasso del contributo in conto capitale APO e COGNOME, costituzione in pegno del pacchetto azionario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di APO pari al 39,8%, costituzione in pegno di titoli e fideiussione, limitata a lire 3.135.000.000, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituzione in pegno di titoli per complessivi lire 5.000.000.000; su richiesta del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, le garanzie di natura reale erano state sostituite con garanzie personali;
essendo COGNOME e COGNOME inadempienti nel pagamento delle rate di mutuo, RAGIONE_SOCIALE aveva escusso la garanzia prestata dalla Banca Popolare dell’Irpinia, ottenendo l’immediato rimborso di quanto erogato; Banca Popolare dell’Irpinia aveva a sua volta escusso le garanzie prestate dal COGNOME, incamerando da quest’ultimo la complessiva somma di lire 1.700.000.000.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, deducendo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva e il Tribunale di Bari, rinviata la causa, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ., per mancata comparizione di entrambe le parti, ne ordinava la cancellazione dal ruolo; successivamente, accogliendo l’istanza di NOME COGNOME, con ordinanza resa inaudita altera parte in data 6 marzo 2012, dichiarava estinto il giudizio ex art. 307 cod. proc. civ ed esecutivo il decreto ingiuntivo.
L’ordinanza è stata impugnata d alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Corte d’appello di Bari , che ne ha dichiarato la nullità e, pronunciando
nel merito, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo.
In sintesi, rilevando che nell’atto di appello la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva rappresentato che il processo in primo grado aveva subito una interruzione ope legis per effetto RAGIONE_SOCIALE cancellazione dall’albo degli avvocati del procuratore costituito, AVV_NOTAIO, trasferitosi in data 2 agosto 2010 presso un altro ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con conseguente perdita dello ius postulandi , ha osservato che, dovendosi ricomprendere la volontaria cancellazione dall’albo tra le cause di interruzione del processo, questo si era interrotto sin dal giorno RAGIONE_SOCIALE cancellazione. Ha, in particolare, spiegato che erroneamente erano state dichiarate dapprima la cancellazione RAGIONE_SOCIALE causa dal ruolo per omessa comparizione delle parti, pur se del rinvio d’ufficio ex art. 309 cod. proc. civ. alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata data irrituale comunicazione al procuratore costituito privo di ius postulandi , e, successivamente, l’estinzione con provvedimento reso inaudita altera parte , per cui doveva ritenersi la nullità dell’ordinanza -sentenza emessa in primo grado il 6 marzo 2012, stante l’inesistenza di un valido contraddittorio. Decidendo, poi, nel merito, ha ritenuto fondata l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dall’appellante, sottolineando che il COGNOME (fideiussore che aveva pagato) poteva ritenersi surrogato nei diritti del creditore Banca Popolare dell’Irpinia nei confronti dei debitori (COGNOME e COGNOME) ed aveva azione di regresso nei confronti di questi ultimi, ma non nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, né nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, subentrata ad RAGIONE_SOCIALE. Ha, quindi, escluso che potesse trovare applicazione l’art. 1203 cod. civ., dal momento che il fideiussore solvens poteva subentrare nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione che faceva capo al creditore e con le medesime garanzie.
NOME COGNOME e NOME, quali eredi di NOME COGNOME, ricorrono, sulla base di due motivi, per
la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione d’appello.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo si denunzia ‹‹ Nel rito, violazione o falsa applicazione dell’art. 305 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. ››.
I ricorrenti censurano la decisione gravata per non avere la Corte d’appello rilevato la mancata riassunzione del giudizio, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, entro il termine perentorio di cui all’art. 305 cod. proc. civ. Sottolineano che ‹‹ il termine per la riassunzione del giudizio, interrotto per la morte o impedimento del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui lo stesso evento sia venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALE parte interessata alla riassunzione, in forma legale, risultante cioè da dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita ›› .
Evidenziano che, sul punto, la decisione gravata sarebbe errata, poiché i giudici del merito non hanno considerato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva avuto conoscenza ‹‹ legale ›› dell’evento interruttivo già sulla base di una delibera adottata dall’RAGIONE_SOCIALE nel 2012 che conteneva, oltre al riferimento all’avvenuta cancellazione dall’albo dell’AVV_NOTAIO, anche il richiamo ad un provvedimento del 23 novembre 2011, con cui il Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva sostituito l’AVV_NOTAIO
COGNOME con altro avvocato, conferendo nuova procura ad litem .
Soggiunge che i giudici di secondo grado avrebbero anche omesso di considerare la rilevanza -sempre sotto il profilo dell’avvenuta conoscenza dell’evento interruttivo -di tutte le comunicazioni indirizzate al procuratore costituito, notificate dalla Cancelleria presso l’ufficio dell’ Avvocatura regionale e da questa pacificamente ricevute.
1.1. La censura è infondata.
1.2. Per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore, l’evento RAGIONE_SOCIALE morte, radiazione o sospensione del procuratore -al quale è equiparato l’evento RAGIONE_SOCIALE volontaria cancellazione dall’albo (Cass., sez. U, 13/02/2017, n. 3702), che determina la simultanea perdita dello ius postulandi – produce l’interruzione del procedimento con effetto immediato, senza necessità di dichiarazione o notifiche ed a prescindere da ogni indagine circa la conoscenza che di detto evento possono avere avuto le parti o il giudice e senza alcuna necessità di declaratoria da parte del giudice stesso, ma il termine perentorio per la riassunzione o prosecuzione del processo cosi interrotto, a seguito delle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, deve farsi decorrere non dal momento in cui l’evento interruttivo si verifica, ma da quello RAGIONE_SOCIALE conoscenza legale dell’evento stesso, risultante, cioè, da dichiarazione, notificazione o certificazione dell’evento, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione, non essendo all’uopo sufficiente la conoscenza di fatto che di esso una delle parti abbia aliunde acquisito (tra le tante, Cass., n. 3085/2010; Cass., n. 14691/1999; Cass., n. 29144/2019; Cass., n. 28759/2017; Cass., n. 3782/2015; Cass., n. 29144/2019; Cass., n. 11918/2022).
Applicando tale principio al caso di specie, deve ritenersi che il processo si sia interrotto sin dal giorno RAGIONE_SOCIALE cancellazione del
difensore costituito dall’albo professionale, ma che il termine per la riassunzione non abbia iniziato a decorrere dal momento dell’evento interruttivo, ma piuttosto da quello in cui la parte rappresentata dall’avvocato cancellatosi dall’albo abbia avuto effettiva conoscenza dell’evento , che nel caso in esame coincide con la data del 10 aprile 2012, quando la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto la notifica, da parte del COGNOME, dell’atto di precetto in conseguenza RAGIONE_SOCIALE dichiarata esecutività del decreto ingiuntivo opposto, pronunciata con ordinanza del 6 marzo 2012.
Non può, pertanto, attribuirsi rilevanza , ai fini dell’avvenuta conoscenza , da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dell’evento interruttivo in forma legale, né alla proposta di delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE del 2012, relativa a diverso giudizio allegata in appello dall’odierno ricorrente – nella quale si dava atto che, in ragione del trasferimento dell’AVV_NOTAIO presso altra struttura regionale, si era reso necessario conferire nuova procura ad litem ad altro avvocato interno all’ A vvocatura al fine di tutelare la posizione dell’RAGIONE_SOCIALE, né alla circostanza che la comunicazione del rinvio RAGIONE_SOCIALE causa, disposto ai sensi dell’art. 309 cod. proc. , civ., fosse stato ricevuto da parte degli uffici dell’ Avvocatura regionale, dal momento che la comunicazione di cancelleria indirizzata all’AVV_NOTAIO nel c orso del giudizio di primo grado era affetta da nullità, poiché la volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati per il professionista determina la simultanea perdita dello ius postulandi , tanto nel lato attivo quanto in quello passivo, con conseguente nullità del l’attività processuale svolta, ove la nullità, come nel caso de quo , non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione, dando tempestivamente seguito all’ordine ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ., o grazie alla volontaria costituzione dell’appellato (Cass., sez. U, 3702/17, cit.).
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e ss., 1203 n. 3 e 1204, primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, per non avere la Corte d’appello fatto buon governo delle disposizioni in tema di surrogazione legale , accogliendo, per l’effetto, l’opposizione promossa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per difetto di legittimazione passiva.
Sostengono, in particolare, che la Corte territoriale, nell’interpretare le polizze fideiussorie, non av eva considerato che la struttura RAGIONE_SOCIALE fideiussione prestata da NOME COGNOME era diversa da quella rilasciata da RAGIONE_SOCIALE, anche se l’oggetto delle garanzie era il medesimo, ossia il debito di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ; e che, erroneamente, aveva escluso l’applicabilità dell’art. 1203, terzo comma, cod. civ. e del successivo art. 1204 cod civ., dal momento che NOME COGNOME aveva adempiuto ‹‹ un obbligo spettante ad altro fideiussore (RAGIONE_SOCIALE), costituitosi a garanzia del medesimo debito, surrogandosi così automaticamente negli stessi diritti del creditore soddisfatto (Banca dell’Irpinia) anche nei confronti del suo fideiussore (principale) ai sensi delle succitate norme di legge›› .
2.1. Il secondo motivo è in parte inammissibile e, in parte, infondato.
2.2. Posto che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve trascrivere in ricorso, in omaggio al principio di autosufficienza, le clausole negoziali e fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e
con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., sez. 1, 15/11/2017, n. 27136; Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28319; Cass., sez. 1, 09/04/2021, n. 9461; ).
Tale onere non risulta assolto dal ricorrente che, con la doglianza in esame si è limitato a contestare genericamente la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza chiarire in quale modo il giudice d’appello sarebbe incorso nella dedotta violazione , cosicché, sotto tale profilo, la censura non sfugge alla declaratoria d’inammissibilità .
2.3. Vanno, pure, esclusi gli ulteriori vizi contestati con il mezzo in esame.
Come correttamente rilevato dai giudici di appello i rapporti tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e Banca Popolare dell’Irpinia non possono essere ricondotti a lla disciplina dell’art. 1946 cod. civ. (ossia RAGIONE_SOCIALE confideiussione) e conseguentemente non può ritenersi applicabile l’art. 1954 cod. civ., che prevede il regresso del fideiussore che ha pagato nei confronti degli altri fideiussori.
A tale riguardo occorre rammentare che, perché ricorra la fattispecie RAGIONE_SOCIALE confideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, occorre che più persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore, senza che occorra una contestualità di manifestazione di volontà, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purché però esista un intento, comune a tutti i confideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito (Cass., sez. 3, 12/09/2011, n. 18650; Cass., sez.
1, 24/02/2016, n. 3628; Cass., sez. 1, 28/03/2023, n. 8697).
Elemento distintivo RAGIONE_SOCIALE confideiussione , di cui all’art. 1946 cod. civ., è, dunque, il collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, concretantesi nella espressione di un comune intento di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, pur nell’eventuale assenza di contestualità nell’assunzione RAGIONE_SOCIALE garanzia stessa e salva la divisione dell’obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, ex art. 1954 cod. civ., spetta a colui che ha pagato per l’intero (Cass., n. 3628/16, cit.).
La confideiussione si distingue dalla diversa ipotesi RAGIONE_SOCIALE fideiussione del fideiussore, di cui all’art. 1940 cod. civ., in cui tale collegamento non è riscontrabile, cosicché diverso risulta l’oggetto stesso dell’obbligazione, avendo la fideiussione di secondo grado (fideiussione del fideiussore) per oggetto il debito di altro fideiussore (di primo grado) e non quello del debitore principale e risultando, per converso, oggetto RAGIONE_SOCIALE fideiussione prestata da più persone (confideiussione) proprio ed unicamente il debito del debitore principale (Cass., sez. 3, 13/05/2002, n. 6808; Cass., sez. 3, 18/07/1997, n. 6635).
2.4. Dalla ricostruzione analitica dell’operazione di finanziamento, operata dalla Corte territoriale, si evince che, a fronte del debito assunto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che aveva concesso il mutuo, sono state rilasciate fideiussioni da parte RAGIONE_SOCIALE Banca Popolare dell’Irpinia in favore di RAGIONE_SOCIALE.p.a., da parte di RAGIONE_SOCIALE a sostegno RAGIONE_SOCIALE garanzia fideiussoria rilasciata dalla Banca Popolare dell’Irpinia a RAGIONE_SOCIALE.p.a. e , infine, da RAGIONE_SOCIALE e dal COGNOME in favore RAGIONE_SOCIALE Banca Popolare dell’Irpinia.
Come emerge dalla sentenza qui gravata e come evidenziato nello stesso ricorso (pag. 17 del ricorso), le fideiussioni rilasciate da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE sono sostanzialmente diverse, in quanto la prima integra
una cd. fideiussione del fideiussore, come tale attivabile non appena il primo fideiussore, ossia la Banca dell ‘Irpinia, avesse subito l’azione di regresso da parte di RAGIONE_SOCIALE, creditore principale, mentre quella prestata dal COGNOME è qualificabile come fideiussione del regresso, perché garantiva il fideiussore (Banca dell’Irpinia) in caso di infruttuosità dell’azione di regresso da quest’ultimo esperita nei confronti dei debitori principali (COGNOME e COGNOME).
Difettando, nel caso de quo , pur in presenza di una pluralità di garanti, l’intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, la Corte territoriale ha, del tutto correttamente, ritenuto che non potesse trovare applicazione la disciplina RAGIONE_SOCIALE confideiussione di cui all’art. 1946 cod. civ. e, di conseguenza, neppure quella di cui all’art. 1954 cod. civ., che consente il regresso nei confronti degli altri fideiussori. La doglianza che i ricorrenti muovono , sotto l’apparente deduzione di un’erronea interpretazione dell’art. 1946 c od. civ., mira, in realtà, a sollecitare un riesame dei fatti, e ciò sia perché non emerge dalla censura un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE norma codicistica , sia perché la ritenuta non configurabilità di una confideiussione tra i garanti è frutto di una valutazione complessiva delle prove assunte, riservata al giudice di merito e non scrutinabile in sede di legittimità, perché sorretta da motivazione esaustiva ed esente da vizi logici.
2.5. Va, parimenti, esclusa l’applicabilità dell’art. 1203, n. 3, cod. civ., in tema di surrogazione legale (prevista ‹‹ a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo›› ), in quanto NOME COGNOME, secondo quanto emerge dalla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda fattuale, non ha adempiuto l’obbligazione gravante sul fideiussore RAGIONE_SOCIALE, ma ha prestato garanzia in favore RAGIONE_SOCIALE Banca dell’Irpinia , in tal modo surrogandosi nei diritti del soggetto garantito, che aveva prestato a sua volta fideiussione a favore di RAGIONE_SOCIALE a garanzia del debito
assunto da RAGIONE_SOCIALE e COGNOME; da tanto discende che NOME COGNOME era, dunque, legittimato ad esperire azione di regresso nei confronti dei debitori principali, ma non nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione