Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36084 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36084 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4446/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 798/2022 depositata il 13/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto
–NOME COGNOME ha acquistato, nel 1987, un vecchio mulino nel Comune di Borgofranco d’Ivrea, dove, dopo averlo in parte ristrutturato, è andata a vivere con il marito ed il figlio.
-Il mulino era tuttavia ubicato in una zona di dissesto idrogeologico, passibile di inondazioni: ed infatti, nel 1994, una frana ha interessato l’immobile provocando danni strutturali.
2.1. -La proprietaria ha ottenuto in quella occasione un risarcimento da parte del comune di Borgofranco d’Ivrea. Tuttavia, ritenendo non sufficiente la somma, anche per successivi pregiudizi, dovuti al perdurare dello stato di pericolo, ha agito per un ulteriore risarcimento, che ha ottenuto con decisione del Tribunale di Ivrea, poi confermata in appello.
Perdurando l’inerzia del Comune, la COGNOME ha eseguito opere sull’immobile, per le quali ha chiesto i pareri di conformità, rilasciati dalle rispettive amministrazioni, previa però messa in sicurezza da parte del comune di quell’area; lavori però dal comune non approvati, proprio per difetto di quella messa in sicurezza.
Nel 2001, poiché persisteva lo stato di dissesto, la COGNOME ha aderito al piano regionale di ricollocamento in altra area; ha dunque ottenuto i finanziamenti per ricostruire una diversa abitazione in altro luogo.
Conseguentemente ha agito in giudizio nuovamente nei confronti del Comune di Borgofranco d’Ivrea per avere i danni dovuti al ricollocamento, ossia al disagio che tale situazione ha comportato per sé e per la famiglia. Il Tribunale di Ivrea ha accolto la domanda, e la decisione è stata confermata in appello.
-Ricorre dunque il Comune di Borgofranco d’Ivrea con tre motivi e memoria. Si sono costituti la COGNOME, il marito ed il figlio, con controricorso e memoria.
Ritenuto
1. -Il primo motivo prospetta difetto di giurisdizione.
Secondo il comune ricorrente, poiché la proprietaria lamenta un danno da provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, è competente a decidere il giudice amministrativo, come pacifico.
Per contro, non è fondata la tesi della Corte di appello secondo cui il danno è invocato quale conseguenza di condotte materiali o comunque omissive.
Il motivo è infondato.
La causa petendi , secondo la qualificazione datane dai giudici di merito e peraltro risultante da quanto esposto dallo stesso ricorrente ed in sentenza, è di un danno che è derivato da condotte omissive, ossia dal fatto che il comune ha omesso di effettuare i lavori per la sicurezza dell’area, pur avendo ricevuto i fondi, e per il fatto di avere persistito in tale inerzia.
I danneggiati si dolgono in sostanza del fatto di aver dovuto abbandonare la casa, e prima ancora di aver subito spese di ristrutturazione, per via del fatto che il comune non ha mai provveduto al risanamento dell’area, nonostante avesse ricevuto i fondi necessari, e dunque non chiedono che si accerti l’illegittimità di un provvedimento amministrativo, ma di una persistente omissione nel risolvere il problema. Se nel corso degli atti introduttivi si fa riferimento a provvedimenti ed atti del comune -variante al Piano Regolatore, ricollocamento edilizio -non è per addurli quali causa del danno, e per farne accertare l’illegittimità, ma a dimostrazione del fatto che il comune ha fatto tutt’altro rispetto a ciò che, secondo i danneggiati, avrebbe consentito di evitare il danno: non c’è infatti domanda di accertamento della illegittimità di quegli atti, quale ragione del pregiudizio subito, con la conseguenza che la causa di quest’ultimo è ritenuta essere pur sempre una condotta omissiva dell’ente pubblico.
In tal caso, quando cioè il danno derivi da una condotta omissiva, o anche dalla omissione di cautele o del rispetto di regole tecniche di manutenzione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (Cass. sez. un. 25843/ 2021).
2. -Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 13 e 15 della legge n. 47 del 1985.
La tesi è la seguente.
I giudici di appello non hanno considerato che è stata la stessa condotta della proprietaria a causare il danno, in tutto o in parte: costei infatti ha effettuato lavori importanti (ulteriore piano, abbattimento di pareti), che però non sono stati autorizzati dal comune, e tale rifiuto, impugnato con ricorso straordinario, è stato ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato.
Dunque, era evidente che parte del danno dovesse intendersi come dovuto alla stessa proprietaria.
Né la Corte di appello può superare il dato pacifico del rifiuto di autorizzazione da parte del comune, limitandosi a richiamare la CTU
espletata in primo grado e da cui risulta la conformità delle opere: si tratta di una valutazione tecnica che non infirma il dato, formale e pacifico, della mancata approvazione di quella variante da parte dell’ente che ne aveva il potere.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, i giudici di appello hanno ritenuto che, a prescindere dalla legittimità formale dei lavori effettuati, si è trattato di opere che non hanno inciso sulla statica dell’immobile (p. 13) sulla scorta di quanto accertato dal CTU, in quanto non hanno comportato aumento di volumetria.
E questo è un accertamento in fatto qui non sindacabile.
In secondo luogo, ed anche questo è un accertamento in fatto, i giudici di appello hanno ritenuto che la variante non è stata approvata in quanto l’agibilità era subordinata alla eliminazione dello stato di pericolo idrogeologico, che competeva per l’appunto al comune, ed a cui il comune non ha provveduto.
Posto questo accertamento in fatto, ossia che i lavori non sono stati approvati in quanto persisteva il pericolo idrogeologico che lo stesso comune doveva eliminare, se ne deduce una chiara conclusione: che il comune non può ritenere colposo il comportamento del danneggiato, quando tale comportamento (lavori non approvati) è a sua volta dovuto a colpa del comune stesso (il persistere del pericolo alla cui eliminazione era subordinata l’approvazione)
3. -Il terzo motivo prospetta una violazione all’art. 5 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267e agli artt. 2043 e 2056.
Come si è detto, alla fine, perdurando la situazione di pericolo, la COGNOME ed i suoi familiari hanno accettato la ricollocazione, ossia hanno accettato di abbandonare quella casa e trasferirsi in altro posto. Per favorire il trasferimento, come previsto dalla legge 180 del 1998 e successive modificazioni, è stato concesso alla proprietaria un contributo usato per realizzare altra casa.
Secondo il ricorrente, quel contributo è comprensivo di ogni disagio, così come ogni altro contributo che la RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto, anche a titolo di indennizzo, per lo spostamento di casa, con la conseguenza che non può domandarsi il risarcimento di ulteriori danni.
Il motivo è infondato.
Infatti, quanto alle somme ottenute per il danno del 1994, secondo l’accertamento in fatto qui non sindacabile, dei giudici di merito, esse costituivano rimborso delle spese affrontate per rimediare a quel danno, ed altresì risarcimento dei danni sempre dovuti a quell’evento, mentre il rimborso riconosciuto per il trasferimento mira ad indennizzare la spesa occorrente per quest’ultimo.
Quanto poi alla tesi secondo cui il rimborso per il trasferimento copre ogni genere di danno, essa è infondata, in quanto si tratta di un contributo per il trasferimento, che lascia impregiudicata la questione di danni conseguenti, la quale è ovviamente diversa da caso a caso, potendo il trasferimento essere dovuto a comportamenti incolpevoli della amministrazione e dunque non produrre danni risarcibili, oppure, al contrario, avere causa, come in questo caso, in condotte illecite produttive di danno.
Quanto alla stima, basata sul valore del bene, si tratta di accertamenti in fatto che qui non sono sindacabili e che del resto i giudici di merito hanno motivato.
Il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 6000,00 euro, oltre 200 euro per esborsi ed oltre spese generali ed accessori.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13 .
Roma 13.12.2023
Il Presidente
NOME