Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28789 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28789 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19047-2021 proposto da:
PRESIDIO PROVINCIALE TERRITORIALE DI VERONA DELLA RAGIONE_SOCIALE in persona del Segretario RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE– VERONA- RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 553/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/01/2021 R.G.N. 554/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal AVV_NOTAIO
COGNOME .
Oggetto
Condotta antisindacale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/09/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 99/2019 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto l’opposizione proposta da alcune delle sigle sindacali, originarie istanti, al decreto del medesimo tribunale che, nella fase sommaria del procedimento ex art. 28 l. n. 300/1970, aveva rigettato il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, con il quale ricorso dette organizzazioni sindacali avevano chiesto: -accertarsi e dichiararsi, per i motivi e le causali esposti, l’antisindacalità di tutti i comportamenti descritti nella narrativa del medesimo ricorso, posti in essere dalla RAGIONE_SOCIALE, nonché dalla RAGIONE_SOCIALE; – per l’effetto, condannarsi le società convenute a cessare tutte le condotte denunciate e a rimuoverne i relativi effetti; – in particolare ordinare a dette società, al fine di rimuovere gli effetti del dichiarato comportamento antisindacale di: a) sospendere con effetto immediato l’esecuzione delle modifiche introdotte a far tempo dal 1 aprile 2018; b) convocare immediatamente le organizzazioni sindacali ricorrenti per discutere la controversia; c) ripristinare il presidio nelle stazioni in cui la presenza fisica dell’esattore era stata rimossa; d) comunicare alle maestranze la sospensione della nuova organizzazione del servizio mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello proposto solo dal RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza di primo grado.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: a) che le questioni di causa attenevano al diritto di informazione e consultazione disciplinato dall’art. 48 del CCNL applicato; b) che la RAGIONE_SOCIALE – avendo intenzione di dare corso ad una riorganizzazione al fine di ottimizzare l’utilizzo del personale di esattoria, anche in ragione delle verifiche dell’andamento del traffico autostradale realizzate nei mesi precedenti, che avevano evidenziato un aument o dell’uso delle nuove tecnologie per la gestione delle anomalie da remoto, un incremento dell’utilizzo del telepass e delle casse automatiche di esazione, con diminuzione esponenziale delle esazioni manuali e dei pedaggi gravanti sugli esattori i cui numeri anche a livello notturno erano divenuti insignificanti e con concentrazione delle esazioni manuali soltanto in alcuni tratti autostradali e comunque durante i turni diurni – nel rispetto della procedura di esame congiunto di cui all’art. 48 lett. C), h) , aveva convocato le organizzazioni interessate per la giornata del 15.3.2018 avviando il previsto esame congiunto; c) che in quella sede l’azienda illustrava il progetto, ma nessuna osservazione o richiesta era stata formulata dalle RAGIONE_SOCIALE che -secondo quanto allegato dalle società e non contestato dalle due appellanti -avevano manifestato disinteresse al progetto; d) che, nonostante quanto avvenuto nell’incontro, la società trasmetteva alle RAGIONE_SOCIALE le slides che illustravano il progetto, senza ricevere alcuna risposta o richiesta; e) che seguiva, il 3.4.2018, l’attuazione della riorganizzazione che le allora due appellanti contestavano ex art. 28 l. n. 300/1970, instando per
la sua sospensione; f) che il giudice della fase sommaria aveva rigettato la richiesta con motivazione integralmente riportata dal giudice della fase di opposizione.
Tanto premesso, la Corte rilevava che le due appellanti assumevano che il primo giudice aveva errato, poiché in ragione della lettera del 27 marzo 2018 di avvio della procedura di composizioni plurime la società avrebbe dovuto cessare immediatamente l’a ttuazione della riorganizzazione dando corso alla convocazione; ma giudicava tale doglianza errata, perché, come evidenziato dal giudice di prime cure, trattavasi di procedura non applicabile al caso in questione: l’art. 48 del CCNL, rubricato ‘relazioni sindacali’, prevede questo tipo di procedimento ogniqualvolta le controversie riguardino i diritti individuali e siano relative ad una pluralità di dipendenti che si dolgono del mancato rispetto di norme contrattuali che attribuiscano loro un diritto soggettivo; laddove il contrasto lamentato nel caso di specie ineriva non a diritti individuali, ma appunto a norme del contratto collettivo relative alle organizzazioni sindacali e dunque la procedura non era attivabile.
In ogni caso, per la Corte: I) nessuna antisindacalità era stata commessa dalla società che aveva comunque convocato le sigle sindacali che nuovamente non si erano rese disponibili; II) con l’impugnazione proposta, a fronte delle difese delle società ch e avevano evidenziato come, nonostante l’asserita violazione delle prerogative sindacali, nel tempo le procedure negoziali fossero proseguite tanto da sottoscrivere accordo integrativo aziendale per il triennio 2017-2019 e ulteriori accordi anche con le allora appellanti, queste avrebbero dovuto allegare e provare che nonostante l’esaurimento della condotta ritenuta
pregiudizievole la lesione era persistente, avendo subito un pregiudizio permanente (in termini di iscritti o di credibilità sindacale); III) trascritto nella propria sentenza quello che le organizzazioni appellanti avevano allegato, secondo la Corte, in v ia generica, la stessa Corte riteneva evidente l’insufficienza di tali allegazioni anche sotto il profilo meramente presuntivo.
Avverso tale decisione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Le società intimate resistono con unico controricorso ed hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 L. 300/1970 e dell’art. 48 del CCNL Autostrade e Trafori: attuazione del progetto di riorganizzazione aziendale prima dell’esame congiunto con le OO.SS.’.
Con un secondo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 L. 300/1970 e dell’art. 48 del CCNL Autostrade e Trafori sotto altro profilo: violazione della disciplina sulla composizione delle controversie plurime’.
Il primo motivo, da ricondurre -pur in difetto d’indicazioni di parte all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., è inammissibile.
La Corte territoriale, nel sintetizzare i motivi d’impugnazione delle due formazioni sindacali allora appellanti
(v. § 3 a pag. 4 dell’impugnata sentenza), aveva, tra l’altro, riportato che esse: ‘Rilevavano come le società convenute in giudizio avessero rifiutato ogni confronto disponendo che la nuova organizzazione sarebbe iniziata già dal 3 aprile 2018 senza alcuna possibilità per le controparti sindacali di interloquire come consentito dalle norme contrattuali che disciplinavano le relazioni a tutela del confronto tra le parti’.
9.1. Si tratta di passaggio motivazionale, parzialmente considerato nella prima censura ora in esame (cfr. pag. 30 del ricorso in esame); in essa si sostiene che: .
Osserva allora il Collegio che tale parte di motivazione che il ricorrente censura nel primo motivo (non essendo state ivi individuate parti ulteriori o diverse da quella sopra trascritta)
non attiene in realtà alla questione attualmente posta, e cioè che le società avessero si ‘convocato le OO.SS. ma solo DOPO aver già dato attuazione al progetto di riorganizzazione’ (così a pag. 31 del ricorso).
Del resto, neppure risulta -diversamente da quanto sostiene attualmente il ricorrente (v. di nuovo pag. 30 del ricorso) -che la Corte fosse stata investita di tale specifica questione dell’attuazione del progetto di riorganizzazione prima della convocazione delle sigle sindacali.
Come già notato, queste ultime in sede d’appello avevano piuttosto lamentato qualcosa di diverso, vale a dire, l’asserito rifiuto delle società ad ogni confronto e che le stesse avessero disposto ‘che la nuova organizzazione sarebbe iniziata già dal 3 apri le 2018’, e non invece che la stessa nuova organizzazione fosse stata attuata prima della convocazione delle formazioni sindacali.
Pertanto, la censura non risulta pertinente rispetto alla ratio decidendi della Corte territoriale.
Inoltre, il primo motivo s’incentra su una lettura delle risultanze processuali (cfr. in particolare, pagg. 22-30 del ricorso), del tutto aliena dall’accertamento fattuale operato dalla Corte territoriale ed anzi in contrasto con quest’ultimo.
12.1. Come già accennato in narrativa, la Corte d’appello ha accertato anzitutto che la società RAGIONE_SOCIALE, circa la riorganizzazione de qua , ‘nel rispetto della procedura di esame congiunto di cui all’art. 48 lett. C, h) aveva convocato le organizzazioni interessate per
la giornata del 15.3.18 avviando il previsto esame congiunto (cfr. doc. 30 e 31 parte appellata).
In quella sede l’azienda illustrava il progetto ma nessuna osservazione o richiesta era stata formulata dalle RAGIONE_SOCIALE che -secondo quanto allegato dalle società e non contestato dalle odierne appellanti -avevano manifestato disinteresse al progetto’.
Inoltre, ha accertato che: ‘Nonostante quanto avvenuto nell’incontro la società trasmetteva alle RAGIONE_SOCIALE le slides che illustravano il progetto (cfr. doc. 32 e 32 bis parte appellata) senza ricevere alcuna risposta o richiesta.
Seguiva in data 3.04.18 l’attuazione della riorganizzazione che le attuali appellanti contestano …’.
12.2. Dunque, i giudici del secondo grado hanno appurato che l’attuazione della riorganizzazione contestata era stata successiva, e non antecedente, all’apposito incontro del 15.3.2018 e comunque nemmeno hanno constatato che in quella sede e in seguito (quando furono trasmesse alle oo.ss. le relative slides ) le formazioni sindacali avessero rappresentato che tale nuova organizzazione fosse stata in realtà già attuata prim’ancora della convocazione delle stesse formazioni.
Resta, perciò, confermato che le successive valutazioni giuridiche che il ricorrente organismo sindacale ora censura (nell’ambito del § 6 a pag. 8 dell’impugnata sentenza) rispecchiano appunto tale premesso accertamento fattuale.
Parimenti inammissibile, e per analoghe ragioni, è il secondo motivo di ricorso, che, stando alla relativa rubrica, si
riferisce alla sostenuta ‘violazione della disciplina sulla composizione delle controversie plurime’ ex art. 48 del CCNL.
Come già riportato in narrativa, la Corte distrettuale ha giudicato priva di fondamento la doglianza delle allora appellanti che riguardava tale questione sul rilievo, in sintesi, che la procedura prevista dal CCNL in proposito neanche era attivabile perché il contrasto lamentato non riguardava diritti individuali dei lavoratori.
Ebbene, la critica che il ricorrente muove a tale statuizione della Corte di merito nel secondo motivo (che, come il primo, è da ricondurre esclusivamente al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.), si basa su un accertamento fattuale di verso da quello operato dalla Corte d’appello (cfr. in particolare pagg. 32-40 del ricorso).
16.1. Invero, il ricorrente assume che i tre ‘passaggi’ proposti (a pag. 39 del ricorso) sarebbero .
Deduce, allora, che ‘Vi sarà stata, senz’altro, una svista nel ritenere ciò, dal momento che, al contrario di quanto sostenuto nella sentenza d’appello, come sopra documentato, il 27 marzo le OO.SS. avevano avviato la procedura di composizione delle contro versie plurime’ (così alla successiva pag. 40).
Ergo , il ricorrente per tal modo addebita ai giudici di secondo grado, non una violazione (o falsa applicazione) delle norme del CCNL in tema di controversie plurime, bensì un travisamento delle risultanze processuali.
Inoltre, la censura neanche è aderente al ragionamento decisorio della Corte di merito sulla relativa questione.
18.1. Invero, il passo che il ricorrente impugna, come si è visto nell’esaminare il primo motivo, si riferisce all’incontro con le oo.ss. del 15.3.2018 (cfr. § 5 alle pagg. 5-6- della sentenza gravata).
La Corte d’appello, inoltre, ha ben tenuto della successiva lettera delle formazioni sindacali del 27 marzo 2018 (cfr. anzitutto § 3 alla pag. 4, dove vengono sintetizzati i motivi d’appello)) e che le appellanti assumevano ‘che il giudice adito avrebbe errato poiché in ragione della lettera del 27 marzo 2018 di avvio della procedura di composizioni plurime la società avrebbe dovuto cessare immediatamente l’attuazione della riorganizzazione dando corso alle convocazioni’ (v. § 6 a pag. 8); ma ha disatteso tale doglianza per le ragioni sopra viste.
Una parte successiva del secondo motivo non è direttamente riferita alla questione della ‘violazione della disciplina delle controversi plurime’ (v. pagg. 40 -48 del ricorso).
Tale parte del motivo attinge, piuttosto, la sentenza d’appello dove ha concluso che: ‘le appellanti per quanto esposto nulla hanno provato o offerto di provare in merito all’asserito pregiudizio all’immagine di credibilità neppure in termini di diminuzione degli iscritti al sindacato ovvero doglianze da parte del personale dell’esattoria da esse tutelato. Inoltre –
come documentato dalle parti appellate -nessun pregiudizio era stato subito dalle oo.ss. in termini di rappresentatività sindacale avendo continuato le stesse a partecipare alle relazioni sindacali come in precedenza ed essendo firmatarie di accordi azien dali al pari delle altre sigle sindacali’ (v. in extenso § 7 dell’impugnata sentenza).
Ebbene, il ricorrente non considera che la Corte territoriale nel concludere come sopra, non solo in precedenza aveva escluso l’antisindacalità delle condotte datoriali denunciate dalle formazioni sindacali, ma aveva trascritto testualmente nella sua sentenza (tra la pag. 8 e la pag. 9) proprio le deduzioni delle allora appellanti, che però ha giudicato generiche ed insufficienti in termini evidenti.
20.1. Per altro verso, il ricorrente anche in tale parte del secondo motivo propone una propria rivisitazione anzitutto fattuale dell’intera vicenda oggetto del processo.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso
forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 10.9.2025.
La Presidente NOME COGNOME